- La produzione di ulteriori documenti in appello è consentita dall'art. 58, comma 2, del Decreto Lgs. n. 546/1992. Trattandosi di disposizione di carattere speciale prevale sulle disposizioni di carattere generale del Codice di procedura civile, impedendo così che possa operare la preclusione ex art. 345, comma 3.
Riferimenti normativi:
- All'art. 58, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992 - Art. 345, comma 3 c.p.c.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Trib. n. 29470/2021