Sentenza del 17/01/2022 n. 306 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia Sezione/Collegio 4

Decisioni

  • 009278/2016 - FAVOREVOLE ALL' UFFICIO

Massime

DEPOSITO DOCUMENTI IN APPELLO

- La produzione di ulteriori documenti in appello è consentita dall'art. 58, comma 2, del Decreto Lgs. n. 546/1992. Trattandosi di disposizione di carattere speciale prevale sulle disposizioni di carattere generale del Codice di procedura civile, impedendo così che possa operare la preclusione ex art. 345, comma 3.

Riferimenti normativi:

- All'art. 58, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992 - Art. 345, comma 3 c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Trib. n. 29470/2021


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

Il divieto contenuto nell'art. 57 del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto pertanto ai sensi del successivo art. 58, comma 2, la parte rimasta contumace in primo grado può produrre in appello qualsiasi documento. (Conf. Cass. 29568/2018, 8313/2018, 12008/2011). (C. Lo.).

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 546/1992, artt. 57 c. 2 e 58 co. 2.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 29568/2018, 8313/2018, 12008/2011.

La Commissione ammette la produzione di nuovi documenti in appello anche se non prodotti in primo grado in ragione della specialità dell'art. 58 d.lgs.546/92 rispetto all'art. 345 c.p.c. (A.F.).

Riferimenti normativi: art. 58 d.lgs. 546/92.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 12783/2015 e Cass. 16959/2012.

Come ribadito dalla Corte costituzionale (n. 199/2017), nel respingere le eccezioni di incostituzionalità sollevate con riferimento all'art. 58, II comma, d.lgs. n. 546/92 , ai sensi del quale "È fatta salva - in grado di appello - la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti", per una supposta violazione dei principi costituzionali della parità di trattamento nonché del diritto di difesa, non è prevista alcuna limitazione alla produzione in appello, nel giudizio tributario, di qualsiasi documento, anche se già disponibile in precedenza e anche se la parte che lo produce non si è costituita nel primo grado di giudizio, ritenendo pertanto l'art. 58, comma II, suindicato, "norma speciale" rispetto all'art. 345 c.p.c., il quale ne introduce invece una specifica preclusione. (Conf. Co. Cost. 199/17). (S.S.M.).

Riferimenti normativi: art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/92; art. 345, c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Co. Cost. 199/17.

Stante la natura documentale del presso tributario, la produzione in appello dell'atto presupposto alla cartella notificata costituisce una mera difesa della parte che non l'ha prodotta in primo grado, e non rientra nel divieto di cui all'art. 57del d.lgs. n. 546 del 1992, che riguarda solo le eccezioni in senso stretto (U.I.).

Riferimenti normativi: art. 57 e 58 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 10567/2012.

in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, comma 3, c.p. c. (nel testo introdotto dalla 1. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado".

Riferimenti alla normativa: art.58 , comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992

Riferimenti Giurisprudenza di segno conforme: Cass. 22 novembre 2017 n. 27774

ACQUIESCENZA - GIUDICATO INTERNO

Il principio nel processo civile per cui le questioni ed eccezioni dell'appellato non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate si estende anche al processo tributario, anche nell'ipotesi in cui l'appellato sia rimasto contumace.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. Trib. ord. n. 17939/2021 - Cass. S.U. n. 7940/2019


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

Nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado e non specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate, fa riferimento all'appellato e non all'appellante, in quanto l'onere riguarda non le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non si sia espressamente pronunciato.

Nel processo tributario, l'art. 346 cod. proc. civ., riprodotto, per il giudizio di appello davanti alla commissione tributaria regionale, dall'art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cui le questioni ed eccezioni dell'appellato non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate, si applica anche quando il contribuente non si sia costituito in giudizio, restando contumace, e va riferita a qualsiasi questione proposta dal ricorrente, a condizione che sia suscettibile di essere dedotta come autonomo motivo di ricorso o di impugnazione.

La norma - stabilita dall'art. 346 cod. proc. civ. e riprodotta, per il giudizio di appello davanti alla commissione tributaria regionale, dall'art. 56 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - per cui le domande e le eccezioni dell'appellato non accolte dalla sentenza di primo grado, e non espressamen- te riproposte in appello, si intendono rinunciate, si applica anche quando il contribuente non si sia costituito nel giudizio di appello. Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non solo le questioni e le eccezioni respinte, ma anche quelle non esaminate, perche' ritenute assorbite dal primo giudice, debbono intendersi rinunciate, quando in appello non siano specificamente riproposte. Massima tratta dal CED della Cassazione. In termini v. Cassazione, sentenza n.11272 del 27/08/2001.

La norma dell'art. 346 cod. proc. civ., secondo la quale le domande e le eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate, vale soltanto nei confronti dell'appellato che si sia costituito, mentre ove lo stesso sia rimasto contumace in secondo grado esse devono essere riesaminate d'ufficio dal giudice d'appello. -------------------- Massima tratta dal CED della Cassazione.

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