Ordinanza del 13/07/2020 n. 14875 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

ACCERTAMENTO - AMMINISTRATORE DI FATTO - SANZIONI - RESPONSABILITÀ SOLIDALE - LIMITI

La responsabilità solidale delle società senza personalità giuridica per le sanzioni amministrative irrogate a carico della persona fisica autrice della violazione, qualora la violazione sia stata commessa "nell'interesse" della società rappresentata o amministrata; ciò significa, a contrariis, che qualora la persona fisica autrice della violazione non abbia agito nell'interesse della società, ma abbia perseguito un interesse proprio o comunque diverso da quello sociale, non sussiste la responsabilità solidale per le sanzioni amministrative della società priva di personalità giuridica, ed allo stesso modo non sussiste la responsabilità esclusiva della società dotata di personalità giuridica, ma trova applicazione la regola generale sulla responsabilità personale dell'autore della violazione commessa nell'interesse esclusivamente proprio

Massima redatta dal Ce.R.D.E.F.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

L'applicazione della norma eccezionale introdotta dall' art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell'interesse e a beneficio della società rappresentata o amministrata, dotata di personalità giuridica, poiché solo la ricorrenza di tale condizione giustifica il fatto che la sanzione pecuniaria, in deroga al principio personalistico, non colpisca l'autore materiale della violazione ma sia posta in via esclusiva a carico del diverso soggetto giuridico quale effettivo beneficiario delle violazioni tributarie commesse dal proprio rappresentante o amministratore; viceversa, qualora risulti che il rappresentante o l'amministratore della società con personalità giuridica abbia agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l'ente con personalità giuridica quale schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio, viene meno la ratio che giustifica l'applicazione dell'art. 7, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto, non potendosi fondare un eventuale concorso di quest'ultimo nella violazione fiscale sul disposto di cui all'art 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, che non può costituire deroga all'art. 7 del D.L. n. 269 del 2003, ad esso successivo, che invece prevede l'applicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 472 ma solo in quanto compatibili. Infatti, il menzionato art. 7 intende regolamentare le ipotesi in cui vi sia una differenza tra trasgressore e contribuente, e in particolare, l'ipotesi di un amministratore di una persona giuridica che, in forza del proprio mandato, compia violazioni nell'interesse della persona giuridica medesima, ma non nel caso in cui la persona fisica sia esclusivo beneficiario delle violazioni contestate, nel qual caso non sussiste detta differenza, atteso che quest'ultimo è, al tempo stesso, trasgressore e contribuente, e la persona giuridica è una mera fictio, creata nell'esclusivo interesse della persona fisica.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Non sussiste la violazione del principio del ne bis in idem convenzionale nel caso in cui con la sentenza di condanna per reati tributari commessi in qualità di amministratore di una società sia disposta, nei confronti della società, anche la sanzione tributaria. Le sanzioni conseguenti alle violazioni tributarie disposte nei confronti della persona giuridica e non della persona fisica non determinano i presupposti per ravvisare una duplicazione di sanzioni nei confronti del medesimo soggetto a seguito delle medesime condotte, difettando il connotato ineludibile della identità dei soggetti sanzionati. Infatti, per l'applicazione del divieto del bis in idem, deve essere la stessa persona ad essere sottoposta ad una doppia sanzione per uno stesso fatto. Pertanto, è legittima la condanna dell'amministratore per il reato di omesso versamento IVA di cui all'art. 10 ter del d.lgs. 74/2000 anche nel caso in cui la società abbia versato la sanzione amministrativa del 30% per l'imposta non versata. Nel caso di specie risulta anche inapplicabile la scriminante della forza maggiore a causa di dissesto finanziario della società, il cui legale rappresentante rimane punibile per dolo generico.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

È consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto sia nella disponibilità di tale persona giuridica. Si deve, invece, escludere la possibilità di procedere a confisca per equivalente di beni della persona giuridica per reati tributari commessi dal legale rappresentante, tranne nell'ipotesi in cui la persona giuridica stessa sia in concreto priva di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso cui l'amministratore agisce come effettivo titolare. Ciò vale anche in caso di dichiarazione di fallimento della società in quanto nell'ordinamento vigente è prevista solo una responsabilità amministrativa degli enti e non una responsabilità penale, sicché l'ente non è mai autore del reato e non può essere considerato concorrente. Va pure osservato che il d.lgs. n. 231 del 2001 non include i reati tributari fra quelli per cui è prevista la responsabilità della persona giuridica e la confisca per equivalente dei beni della società non può fondarsi neppure sull'assunto che l'autore del reato abbia la disponibilità di tali beni in quanto amministratore, essendo tale disponibilità nell'interesse dell'ente e non della persona fisica. Sul piano del diritto positivo, infine, non vi è alcuna disposizione normativa che consenta di disporre la confisca per equivalente di beni appartenenti a una persona giuridica nel caso di violazioni tributare commesse dal legale rappresentante e stante il carattere eminentemente sanzionatorio della confisca per equivalente, le norme che la prevedono non possono essere applicate oltre ai casi espressamente considerati.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di sanzioni tributarie, la responsabilità esclusiva delle persone giuridiche per le violazioni commesse sancita dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 269/2003 si applica solo nel caso in cui la persona fisica autrice materiale della violazione abbia agito nell'interesse ed a vantaggio della persona giuridica, effettiva beneficiaria della condotta, non quando abbia operato nel proprio esclusivo interesse.

Conseguentemente, nel caso di cessazione della società a ristretta base partecipativa, la responsabilità dei soci ai sensi dell'art. 2495 c.c. per i debiti tributari dell'ente cessato si estende anche alle sanzioni, quando sia dimostrato che le violazioni sanzionate siano state commesse nell'interesse dei soci.

Registrati al nostro portale per accedere al motore di ricerca delle sentenze.

Registrati

Sentenze

Sentenze nel nostro database:
507,035

Cerca

Giudici

Giudici nel nostro database:
2,876

Cerca

Autorità

Tribunali nel nostro database:
331

Cerca

Sentenze.io 2023