Sentenza del 29/07/2016 n. 15829 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

CONTENZIOSO TRIBUTARIO\U00A0 - PROCEDIMENTO - IN GENERE - RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO EMESSI DA UFFICI TERRITORIALMENTE DIVERSI - IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA - COMPETENZA TERRITORIALE - CRITERIO

Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo, non notificato precedentemente e, quindi, conosciuto solo tramite la cartella, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo, in quanto il combinato disposto degli artt. 19, comma 1, lett. d), e comma 3, e 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, considerando i due atti (ruolo e cartella esattoriale) in modo unitario ed impugnabili congiuntamente, esclude, da un lato, il frazionamento delle cause tra giudici diversi, e, dall'altro, la rimessione al ricorrente della scelta del giudice territorialmente competente da adire.

Massima tratta dal CED della Cassazione


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Con riferimento ai tributi dovuti all'Amministrazione Finanziaria (tributi nazionali) la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 28064 del 31 ottobre 20l9 ha affermato il seguente principio:

"Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva facendo valere esclusivamente o anche congiuntamente a vizi della cartella - vizi propri dell'atto presupposto asseritamente non notificato in precedenza, ai sensi dell'art. 4, comma l, D.Lgs. n.546 del 1992 la competenza territoriale spetta alla Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'agente della riscossione, pure se non coincidente con quella dell'ufficio tributario che ha consegnato il ruolo. a meno che la riscossione riguardi tributi degli enti locali e la sede de|l'agente della riscossione appartenga a una circoscrizione diversa da quella dell'ente locale impositore".

Riferimenti alla normativa: art. 4, comma l, D.Lgs. n.546 del 1992

La Suprema Corte di Cassazione, da ultimo con l'Ordinanza n. 4400 del 13 febbraio 2023 ha statuito che in tema di riscossione dei tributi, è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento di fermo emesso dall'ufficio provinciale del concessionario che operi in ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell'attività di riscossione, attribuita all'Agenzia delle Entrate, che la esercita tramite Equitalia s.p.a., è previsto, da un lato, che, ai sensi dell'art. 31, comma 2 del d.P.R. n. 600/73, ogni atto impositivo sia emesso dall'ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente, e, dall'altro, che, giusta l'art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, l'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso di riferisce (Cass. V, n 8049/2017).

La distinzione tra gli uffici dell'Agenzia è espressione di una distribuzione delle competenze meramente interna, disposta con decreti direttoriali aventi natura oggettiva e soggettiva d'atti amministrativi, perciò privi d'efficacia verso il pubblico (Cass.n. 23349/2004 ). Nel procedimento tributario, la notifica dell'impugnazione ad un ufficio dell'Agenzia delle entrate diverso da quello che aveva emesso l'atto impositivo, non comporta ne' nullità ne' decadenza dell'impugnazione. Questo sia per il carattere unitario dell'Agenzia, sia per il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi di inammissibilità, sia, infine, per il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato. D'altra parte, i principi di collaborazione e buona fede impongono che qualora l'atto del privato venga indirizzato all'organo esattamente individuato, benché privo di competenza per esigenze organizzative interne dello stesso ente, produce gli effetti che la legge gli riconnette, essendo onere dell'ufficio curare la trasmissione a quello competente. Nel caso esaminato, in particolare, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere, anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo, conosciuti solo tramite la cartella in quanto non notificato precedentemente, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo.

Nel processo tributario, ai sensi dell'art.4 del d.lgs. n. 546/92 il contribuente impugni la cartella di pagamento, anche ove faccia valere in via esclusiva vizi propri del ruolo, è territorialmente competente la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell'Agente del servizio di riscossione che ha emesso l'atto impugnato, pure se non coincidente con quella in cui si è formato il ruolo, in quanto il combinato disposto degli artt. 19, co. 1, lett. d), e co. 3, e art. 21, co.1, del d.lgs. n.546 del 1992, considerando i due atti (ruolo e cartella esattoriale) in modo unitario ed impugnabili congiuntamente, esclude, da un lato, il frazionamento delle cause tra giudici diversi, e, dall'altro, la rimessione al ricorrente della scelta del giudice territorialmente competente da adire (Conf. Cass 7635/2017, 15829/2016, 20671/2014, 4682/2012). (A.C.D.).

Riferimenti normativi: d.lgs.546/92, artt. 19, co. 1, lett. d), e co. 3, e art.21, co.1.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 7635/2017, 15829/2016, 20671/2014, n. 4682/2012.

In materia di competenza degli Uffici provinciali in relazione alla riscossione dei tributi deve ritenersi illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento di fermo amministrativo emesso dall'Ufficio provinciale del concessionario che operi in un ambito diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell'attività di riscossione attribuita all'Agenzia delle Entrate, che la esercita attraverso Equitalia s.p.a., è previsto, da un lato, che, ai sensi dell'art. 31, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 ogni atto impositivo sia emesso dall'Ufficio territorialmente competente secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente, e, dall'altro, che, in base all'art. 24, D.P.R. n. 602/1973, l'Ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce.

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