Sentenza del 07/09/2022 n. 26348 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

1. V. M. srl, proprietaria di un impianto aerogeneratore (macchinario generatore di energia elettrica sfruttando l'azione del vento) situato in provincia di (---) proponeva, tramite procedura Docfa, una nuova rendita (in luogo di quella precedentemente ottenuta) tenendo conto della valore del terreno, del basamento in cemento armato e di una cabina elettrica e non computando la struttura di aerogeneratore (traliccio/torre, navicella e rotore) in quanto asseritamente non rilevante fiscalmente per effetto dell'entrata in vigore della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21.

L'Agenzia delle Entrate procedeva alla rettifica della rendita proposta ed accertava la diversa e maggiore rendita che comprendeva il valore del suolo, del basamento, della cabina e della sola torre che compone l'aerogeneratore.

V. M. srl impugnava l'avviso di rettifica della rendita catastale e l'adita Commissione tributaria provinciale di Potenza accoglieva il ricorso quanto all'esclusione della torre dal computo della rendita confermando nel resto l'avviso di accertamento. Sull'impugnazione dell'ufficio e della contribuente, la Commissione Tributaria regionale della Basilicata accoglieva l'appello proposto da Agenzia delle Entrate osservando: a) che l'avviso di accertamento risultava sufficientemente motivato anche in considerazione alla natura partecipativa della denuncia Docfa; b) che era stata osservata la procedura ed erano stati seguiti i criteri per la valutazione catastale; c) che la torre in acciaio, destinata a sostenere il peso della navicella e del rotore, presentava caratteristiche di stabilità, di consistenza volumetrica e di ancoraggio al suolo tali da poter essere annoverata come costruzione ai fini della determinazione della rendita catastale. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente affidandosi a cinque motivi, illustrati nelle memorie difensive.

L'Agenzia delle Entrate ha svolto difese depositando controricorso.

Il P.G. ha concluso nel senso P.G. nel senso dell'accoglimento del primo motivo di ricorso; inammissibili o infondati i restanti; con rinvio alla C.T.R. in diversa composizione.

Motivi della decisione

2. Con il primo motivo viene dedotta violazione della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, ultimo periodo, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR, in violazione della predetta disposizione, entrata in vigore il 1 gennaio 2016, ritenuto che la torre di impianto eolico, pur stabilmente infissa al suolo, in quanto macchinario, potesse concorrere alla determinazione della rendita catastale.

3. Con il secondo motivo denuncia la ricorrente, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione apparente, in violazione dell'art. 156 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4. In particolare si sostiene che l'impugnata sentenza sia affetta da carenza di Motivazione sui profili, dedotti dalla contribuente in tutti gli scritti defensionali dei giudizi di merito, inerenti l'attribuzione di un valore sproporzionato al terreno, l'erroneità dei valori delle fondazioni, l'erronea inclusione nel calcolo della rendita catastale, oltre che l'eccessività dei relativi import relativi a "spese tecniche", "oneri finanziari".

4. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la CTR omesso di pronunciarsi in ordine al quesito della sproporzione del valore attribuito alla voce spese tecniche in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4.

5. Con il quarto motivo del ricorso si deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la CTR omesso di pronunciarsi in ordine alla questione della sproporzione del valore attribuito alla voce oneri finanziari in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4.

6. Con il quinto motivo del ricorso si lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la CTR omesso di pronunciarsi in ordine alla questione dell'erronea inclusione nel calcolo della rendita catastale delle unità immobiliari costituenti il parco eolico oltre che sproporzione del relativo importo della voce relativa a profitto dell'imprenditore in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4.

7. Preliminarmente deve essere esaminato il secondo motivo di ricorso in quanto avente carattere pregiudiziale.

Esso è infondato.

La CTR, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente,, ha esplicitato l'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione impugnata laddove ha dato conto del fatto che "nella relazione di stima risultano essere stati riportati gli elementi che determinano il valore con riferimento al costo di costruzione (non assoggettato a deprezzamento trattandosi di costruzione successiva agli anni 1988-1989) in modo tale che il costo dell'immobile, come indicato nella relazione di stima, risulta essere stato dato dalla somma del valore del lotto, del costo di realizzazione a nuovo delle strutture, del costo, sempre a nuovo, degli impianti fissi, delle spese tecniche (progettazione, direzione lavori e di calcolo) degli oneri di concessione e di urbanizzazione e degli oneri finanziari". Ha inoltre aggiunto che tali elementi "sommati tra loro, così come indicato dalla circolare dell'Agenzia del territorio (n. 6 del 30.11.2012)" erano stati presi in considerazione ed applicati ai fini della determinazione del valore ed applicati nell'accertamento.

Ha infine precisato che "l'Ufficio ha determinato il valore del lotto considerando il valore del diritto di superficie prendendo in esame atti pubblici identificati nella relazione di stima, che per la loro natura pubblica non dovevano essere allegati e del costo di realizzazione a nuovo calcolato avvalendosi dei progetti depositati presso la Regione per impianti di diversa potenza, nonché del prezziario della Regione Basilicata tutti atti a conoscenza della contribuente".

La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, non solo esiste graficamente, ma consente di ricostruire il percorso seguito dal giudice d'appello nella valutazione degli elementi considerati ai fini della decisione, nonché delle fonti del suo convincimento.

D'altra parte, "Il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 c.p.c., n. 4, che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter" argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto" (Cass., Sez. 2, n. 12652 del 25/06/2020, Rv. 658279 - 01).

8. I motivi terzo, quarto e quinto devono essere esaminati in via preliminare, rivestendo anch'essi carattere pregiudiziale, nonché congiuntamente in quanto concernenti analoga questione.

9. Essi sono infondati.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte "non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto" (Cass., Sez. 6 - 1, n. 15255 del 04/06/2019, Rv. 654304 - 01).

Inoltre, "poiché il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcune parti. Per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio" (Sez. 6 - L, n. 5730 del 03/03/2020, Rv. 657560 - 01).

Nella specie, è fuori dubbio che la CTR, pur non essendosi esplicitamente pronunciata sulla dedotta sproporzione del valore attribuito alle spese tecniche, agli oneri finanziari e al profitto dell'imprenditore, ha fatto tuttavia adottato una decisione che implicava necessariamente il rigetto di tali censure rilevando come l'Ufficio avesse fatto espresso riferimento, nella propria valutazione, ai criteri indicati nella normativa in materia di catasto, nonché alla circolare dell'Agenzia del territorio.

In ogni caso la genericità della contestazione riferita ad una "presunta sproporzione" tra il valore attribuito e quello che l'Ufficio aveva ritenuto congruo con avviso del 2009 non consente neppure di individuare il Fulcro della critica, in mancanza di allegazioni relative ai valori attributi in epoca precedente ovvero con riferimento alla sussistenza di elementi escludenti gli oneri finanziari ovvero il profitto dell'imprenditore.

10. Il primo motivo è fondato per quanto di ragione.

Nell'ambito della disciplina catastale va innanzitutto richiamata la nozione di "immobile urbano" di cui al R.D.L. n. 652 del 1939, art. 4, secondo cui: "si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo".

La norma regolamentare del D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, comma 3, precisa che "l'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale. Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorchè semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale".

Si è posto in passato il problema della rilevabilità ai fini della rendita catastale delle pale eoliche, dei pannelli fotovoltaici e delle turbine, in quanto manufatti che, pur rimanendo elementi oggettivamente distinti dall'immobile "centrale elettrica", in ragione della funzione svolta, presentavano una potenziale mobilità, in quanto incorporate e solo imbullonate nella struttura muraria e quindi, separabili nei singoli componenti.

La questione è stata risolta dal legislatore con l'intervento di una norma di interpretazione autentica (D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies), che ha superato anche il vaglio di legittimità costituzionale, includendo, nel computo della rendita catastale, le "costruzioni stabili" connesse al suolo, anche in via transitoria, attraverso qualsiasi mezzo di unione, al fine di realizzare un unico bene complesso, ivi compresi gli elementi mobili necessari alle esigenze dell'attività industriale.

Ne è seguito il costante indirizzo giurisprudenziale formatosi nelle controversie assoggettate al regime previgente all'introduzione della Legge di Stabilità n. 208 del 2015 (di cui appreso si dirà) secondo il quale "I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastati nella categoria "D/1-Opificio" e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita, come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica, poiché anch'esse costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura" (cfr. tra le tante Cass. n. 4028/2012, n. 24815/14 e da ultimo n. 32861/2019).

Si è, quindi, ritenuta corretta la classificazione D1 (del resto proposta dalla società stessa nella Docfa) e la prassi dell'Ufficio di individuare l'oggetto della stima finalizzata all'attribuzione di rendita nell'insieme dei beni costituenti l'aerogeneratore, comprensivo non soltanto delle componenti prettamente immobiliari o infisse al suolo, ma anche di quelle componenti (navicella, rotore, pale, cabina elettrica, spazi di manovra e servizio ecc.) di per sì fisicamente amovibili ma non separabili senza pregiudizio alla funzione precipua di generazione energetica. In pratica, combinando la normativa fiscale con quella civilistica, sono state inglobate tra gli elementi idonei a descrivere l'unità immobiliare e ad incidere sulla determinazione della rendita tutte le componenti che contribuiscono ad assicurare, in via ordinaria, un'autonomia funzionale e reddituale stabile.

Ad avvalorare tale interpretazione ha contribuito anche la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244 (legge di stabilità per l'anno 2015) che risolveva la questione degli impianti funzionali al processo produttivo con il richiamo alle "istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la "Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi"".

In tale quadro normativo e giurisprudenziale si è innestato la L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21 (Legge di stabilità 2016), il quale stabilisce che "A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo".

La norma test passata in rassegna, applicabile ratione temporis alla presente controversia che ha avuto origine dalla presentazione della richiesta Docfa da parte del contribuente in data 2.5.2016, esclude "gli imbullonati" dalla determinazione della rendita catastale innovando quelli che erano i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali confermata dalla giurisprudenza della Corte di legittimità.

In particolare, attraverso una tecnica legislativa "per esclusione", il legislatore del 2015 nella prima parte della disposizione normativa descrive le caratteristiche di bene immobile o parte integrante di esso (suolo, costruzioni ed altri elementi ad essi strutturalmente connessi), che ne accresce l'utilità ed il valore per poi escludere nell'ultima parte da tale bene tutte quelle componenti che sono funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti) meglio noti con la denominazione di "imbullonati".

La scelta legislativa è, quindi, quella di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla la natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo.

Con la circolare n. 2/E del 10 febbraio 2016 l'Agenzia delle Entrate ha indicato i nuovi criteri di individuazione dell'oggetto della stima diretta relativamente agli immobili a destinazione speciale e particolare alla luce delle previsioni della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21. In particolare si precisa "che le componenti costituenti l'unità immobiliare urbana possono essere sostanzialmente distinte, in funzione della rilevanza nella stima catastale, nelle seguenti quattro categorie: 1) il suolo; 2) le costruzioni; 3) gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l'utilità; 4) le componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo… Alla categoria "costruzioni" (punto 2) - anch'esse da includere nella stima catastale - afferisce qualsiasi opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, realizzata mediante qualunque mezzo di unione, e ciò indipendentemente dal materiale con cui tali opere sono realizzate.

A titolo esemplificativo, rientrano in tale categoria i fabbricati, le tettoie, i pontili, le gallerie, le opere di fondazione e di supporto in genere, così come quelle di sbarramento, approvvigionamento, contenimento e restituzione di materiali solidi, liquidi e gassosi, quali le dighe e le opere di presa e di scarico delle acque, i canali, i serbatoi, le cisterne e le vasche, le torri, le ciminiere e i pozzi, che siano posti a monte e a valle dei processi produttivi svolti all'interno delle unità immobiliari in argomento. Il disposto normativo in esame prevede, altresì, l'inclusione nella stima catastale anche di quegli "elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l'utilità" (punto 3). Trattasi di quelle componenti che, fissate al suolo o alle costruzioni con qualsiasi mezzo di unione, anche attraverso le sole strutture di sostegno - in particolare quando le stesse integrano parti mobili - risultano caratterizzate da una utilità trasversale ed indipendente dal processo produttivo svolto all'interno dell'unità immobiliare. Le componenti così caratterzzate conferiscono all'immobile una maggiore fruibilità, apprezzabile da una generalità di utilizzatori e, come tali, ordinariamente influenti rispetto alla quantificazione del reddito potenzialmente ritraibile dalla locazione dell'immobile, ossia della relativa rendita catastale; il secondo periodo della disposizione in esame dispone, espressamente, l'esclusione dalla stima catastale di "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo" (punto 4).

Si tratta di quelle componenti, di natura essenzialmente impiantistica, che assolvono a specifiche funzioni nell'ambito di un determinato processo produttivo e che non conferiscono all'immobile una utilità comunque apprezzabile, anche in caso di modifica del ciclo produttivo svolto al suo interno. Tali componenti sono, pertanto, da escludere dalla stima, indipendentemente dalla loro rilevanza dimensionale. Così, ad esempio, a far data dal 10 gennaio 2016, per le specifiche attività sotto riportate si opererà come segue: Centrali di produzione di energia e stazioni elettriche. Non sono più oggetto di stima…" gli aerogeneratori (rotori e navicelle), gli inverter e i pannelli fotovoltaici, ad eccezione, come detto, di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni".

Successivamente, e con specifico riferimento alle centrali eoliche, la Direzione Centrale Catasto, Cartografia e pubblicità con nota prot. n. 60244 del 27 aprile 2016, ha chiarito che "Considerate… le caratteristiche tipologiche e costruttive di tali elementi, è possibile riconoscere negli stessi la natura di "opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo", così come precisato nella circolare n. 2/E del 2016. Pertanto, ai sensi del richiamato art. 1, comma 21, della Legge, per le unità immobiliari in argomento vanno considerate, tra le componenti immobiliari oggetto di stima, il suolo, le torri con le relative fondazioni, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie, quali recinzioni, percorsi, ecc..".

Tale indicazione è stata confermata anche con successiva circolare n. 27/E del 13 giugno 2016 che, sull'argomento, ha precisato che "Quanto alle strutture di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche, più che di semplici pali, trattasi di vere e proprie torri, spesso accessibili al loro interno e talvolta dotate di strutture di collegamento verticale. Le caratteristiche tipologico-costruttive di tali strutture, nelle quali è possibile riconoscere i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, così come indicato nella circolare n. 2/E del 1 febbraio 2016 dell'Agenzia delle Entrate, portano ad annoverare le stesse tra le "costruzioni" e, come tali, quindi, da includere nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica.

Pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della Legge di Stabilità 2016, a decorrere dal 1 gennaio 2016 per le unità immobiliari in argomento vanno considerate, tra le componenti immobiliari oggetto di stima catastale, il suolo, le torri con le relative fondazioni, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie, quali recinzioni, viabilità, ecc., posti all'interno del perimetro dell'unità immobiliare".

Ciò premesso, la CTR ha ritenuto che le torri su cui sono installati gli aerogeneratori (rotori e navicelle), unitamente alle relative opere di fondazione, rappresentano opere annoverabili nel genere delle "costruzioni" e, come tali, quindi, da includere nella stima diretta delle centrali eoliche.

A tali conclusioni i giudici di seconde cure sono pervenuti sulla scorta delle caratteristiche di "inscindibilità rispetto alle altre parti, unicità della funzione del palo di resistere alle sollecitazioni, difetto di autonomia funzionale, stabilità".

La CTR nell'includere nel calcolo della rendita catastale la torre in acciaio "che sostiene il peso della navicella e del rotore che deve essere in grado ovviamente di resistere alle sollecitazioni del movimento del rotore stesso e della potenza del vento" ha, in sostanza, aderito all'interpretazione della norma seguita dalle Circ. n. 2/E 2016 e 27/E 2016 e dalla risoluzione nota prot. n. 60244 non ha in alcun modo preso in esame i rilievi, che la contribuente ha mosso sia in primo che in secondo grado (riproducendo in ossequio al principio di autosufficienza i passi che qui interessano del ricorso introduttivo e dell'atto di appello).

Si tratta di osservazioni che evidenziano come la torre abbia non solo la funzione passiva di sostegno - al pari di un traliccio di una linea elettrica - che partecipa come mero supporto statico al sostegno di una macchina soprastante, ma possa costituire una componente essenziale ed attiva della macchina, che svolge una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire alle pale di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l'energia elettrica.

Questa Corte, avallando l'orientamento ormai dominante della giurisprudenza di legittimità, (cfr. Cass. VI sez n. 20726, n. 20727, n. 20728, n. 21460, n. 21461, n. 21462, n. 21286, n. 21287, n. 21288, 27028, 27029, 26173, 26172, 25406, 25405, 23230, 22355, 23230, 22355, 25406 del 2020 e più recentemente Cass. V Sezione nr 25784/2021, Rv 66234-01,e n. 27787, 25789 e 25790 del 2021) ritiene che la nozione che emerge dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinda dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo. E' irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo.

Tale conclusione è conforme alla ratio sottostante alla disciplina introdotta dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, che sancisce l'irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede - al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto - un'effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale. E', quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l'utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo.

Sempre secondo quanto affermato dall'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione di cui sopra si è dato conto, la torre di sostegno costituirebbe parte inscindibile dell'unicum impiantistico dell'aerogeneratore (rotore-navicellatorre) e rappresenta un elemento funzionale essenziale dell'impianto eolico, che in mancanza della torre non può attuare la funzione per cui è concepito (produzione di energia eolica), superando l'indirizzo assunto dall'amministrazione finanziaria in ordine all'applicazione della c.d. normativa imbullonati al settore eolico (le circolari n. 2/E di febbraio 2016 e n. 27/E di giugno 2016).

I giudici di seconde cure non si sono fatti carico del doveroso accertamento di un fatto decisivo per il giudizio consistente nel verificare se la funzione delle torri sia assolutamente integrata nell'impianto di produzione, tanto da esserne una componente essenziale o addirittura un unicum con gli impianti interni e/o se tali strutture possano o meno avere caratteristiche di autonomia funzionale e fornire utilità indipendenti dal processo produttivo di energia eolica.

In accoglimento del primo motivo, respinti gli altri, la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, perché, oltre a statuire sulle spese del presente procedimento, a) accerti se la torre costituisca macchinario, congegno, attrezzatura o altro impianto funzionale al processo produttivo di energia elettrica, in quanto tale soggetta ad esenzione ai sensi della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21; b) proceda ad un nuovo accertamento della rendita catastale dell'opificio inserendo nel calcolo il valore dei cespiti secondo i principi sopra indicati ed applicando il coefficiente di legge.

P.Q.M.

La Corte;

accoglie il primo motivo del ricorso, respinti i restanti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Basilicata in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2022.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2022

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