Sentenza del 08/02/2002 n. 5115 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio Sezioni unite

Massime

REATO DI LOTTIZZAZIONE - CONFIGURABILITA' - REATO A CONSUMAZIONE ALTERNATIVA

Il reato di lottizzazione abusiva di terreno a scopo edificatorio e' a consumazione alternativa, nel senso che puo' realizzarsi sia per difetto di autorizzazione che per contrasto della stessa con le prescrizioni di legge o degli strumenti urbanistici. * Massima redatta dal Servizio di documentazione tributaria.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

In tema di agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa, la realizzazione di un'opera abusiva in assenza di titolo autorizzativo, o in contrasto con lo stesso ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, in epoca successiva alla stipula dell'atto di acquisto, non comporta la decadenza dall'agevolazione fiscale, atteso che le disposizioni in tema di decadenza sono, per loro natura, di stretta interpretazione, e non trovano applicazione nell'ipotesi in cui l'abuso edilizio (nella specie, una veranda) sia conseguito alla data di registrazione dell'atto.

Massima tratta a cura del CED della Cassazione

Ai fini ICI un'area e' da ritenersi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, a prescindere dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

Nel caso di proprieta' superficiaria il soggetto passivo dell'imposta va individuato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del dlg n. 504 del 1992, nel proprietario dell'edificio realizzato su suolo altrui e non gia' nel concedente proprietario del suolo. Con riguardo ad un terreno comunale concesso in superficie a cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi economici e popolari, l'edificazione del fabbricato rende applicabile l'ICI a carico della cooperativa stessa o degli assegnatari in veste di proprietari del manufatto che insiste sul suolo o di parti di esso. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai sensi dell'art. 2, comma primo, lett. b), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, un terreno e' considerato edificatorio sia quando la edificabilita' risulta dal piano regolatore generale o particolareggiato e dagli strumenti urbanistici in generale, sia quando, per lo stesso terreno, esistano possibilita' effettive di edificazione. Nessun rilievo assume, invece, ai fini dell'edificabilita', la circostanza che l'area sia inclusa in un piano urbanistico che la destini, anziche' a edificazione residenziale, all'espropriazione ed alla successiva assegnazione ad imprese per la realizzazione di un'area industriale, non rinvenendosi nella citata disposizione alcun elemento che circoscriva l'edificabilita' alla sola edificazione di carattere residenziale. *Massima tratta dal CED della Cassazione.

L'art. 15 della L. 765/67 prevede come sanzione dell'illecito edilizio, la decadenza dalle agevolazioni fiscali nel caso in cui le difformita' riguardino violazioni di altezza, distacchi, cibature e superficie che superino il 2% delle misure prescritte. Non ha rilievo che nella sostanza risulti rispettata la destinazione dei fabbricati in funzione della quale la legge accorda il beneficio. Infatti il presupposto della sanzione della decadenza sta non nel mutamento di destinazione ma nel contrasto con la concessione edilizia.

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