Sentenza del 28/07/2020 n. 16167 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

ACCERTAMENTO - PERDITE SU CREDITI - CONVENZIONE ASL

L'articolo 101, comma IV, del DPR 917/1986, prevede che si possano considerare sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che abbiano concorso a formare il reddito in precedenti esercizi … e la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi. Pertanto, la deduzione delle perdite su crediti, quali componenti negativi del reddito di impresa, se risultante da elementi certi e precisi, va effettuata nell'anno di competenza coincidente con quello in cui si è acquisita certezza che il credito non possa più essere soddisfatto. Di conseguenza, nel caso di stipula di convenzioni con enti pubblici, le sopravvenienze passive iscrivibili in bilancio e deducibili andranno valutate in base al criterio di competenza e alla certezza della sicurezza della posta.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.


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Non sussiste una sopravvenienza attiva di costi risultanti dal bilancio per il solo fatto che la società non abbia ancora ricevuto le fatture, posto che tale considerazione tende a contestare l'esistenza in sì del costo in modo non compatibile con la corretta applicazione della previsione di cui all'art. 88 del TUIR. Nel caso di specie, si trattava di sopravvenienze attive proprie, ossia:

- ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi;

- ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi;

- sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi. Pertanto, nel caso di una posta passiva iscritta in un determinato bilancio, ma inesistente perché documentata da atti o fatture false materialmente o ideologicamente o giuridicamente non dotate dei requisiti formali per essere portate in deduzione, la circostanza che i bilanci degli esercizi successivi siano indirettamente influenzati dalla falsità o insussistenza della perdita o passività già iscritta nulla toglie al fatto oggettivo che gli effetti tributari della passività indebitamente iscritta si siano già realizzati in relazione all'esercizio in cui la perdita è stata rilevata (nel caso di specie contribuendo alla diminuzione del risultato d'esercizio imponibile).

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Il ripianamento perdita mediante storno di crediti dei soci per finanziamenti infruttiferi costituisce sopravvenienza attiva. Infatti nell'ampio concetto di sopravvenienze attive rientrano tutte quelle situazioni in cui, per qualsiasi ragione, si verifichi in bilancio una connotazione attiva che determini un incremento degli elementi che avevano concorso a formare il reddito in precedenti esercizi con il conseguente assoggettamento a imposizione, con riferimento all'esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio ed acquista certezza.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di imposte sui redditi di impresa, l'art. 66, comma terzo, del DPR 22 dicembre 1986 n. 917, che prevede la deduzione delle perdite su crediti, quali componenti negative del reddito d'impresa, se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, va interpretato nel senso che l'anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto, perché in quel momento si materializzano gli elementi "certi e precisi" della sua irrecuperabilità. Diversamente, infatti, si rimetterebbe all'arbitrio del contribuente la scelta del periodo d'imposta più vantaggioso per operare la deduzione, snaturando la regola espressa dal principio di competenza per l'individuazione dell'esercizio cui imputare i componenti del reddito, fissata in via generale dall'art. 75 del DPR citato, che rappresenta invece criterio inderogabile e oggettivo per determinare il reddito d'impresa. Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, in caso di omessa tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali, l'Ufficio puo' procedere ad accertamento di tipo induttivo del reddito di impresa, ai sensi dell'art.39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, sulla base di dati o notizie a sua conoscenza. In tale contesto, la rideterminazione del ricarico, operata in base a dati non privi di concretezza - quali i prezzi unitari di acquisto e di vendita, l'incidenza di ciascun prodotto sul costo del venduto, il ricarico medio riscontrato nel settore di appartenenza sulla scorta di un'analisi a campione per gruppi merceologici omogenei e il raffronto con i prezzi di vendita - costituisce operazione senz'altro legittima in quanto finalizzata alla ricostruzione del volume di affari, salva la eventuale riduzione da parte del giudice tributario del maggior reddito accertato in caso di insufficienza o inadeguatezza del campione. *Massima tratta dal Ced.

Non è condivisibile l'assunto erariale, posto a base dell'accertamento per cui, ai sensi dell'articolo 109 del TUIR le spese e gli altri componenti negativi concorrono a formare il reddito d'impresa nell'esercizio di competenza e di conseguenza il costo iscritto in contabilità per fatture da ricevere doveva essere considerato "comunque di competenza anche se non si è manifestato finanziariamente non essendo pervenuta la fattura".Occorre, invece, dare applicazione all' art. 101 c.5 del TUIR, a tenore del quale le perdite su crediti sono deducibili dal reddito "se risultano da elementi certi e precisi"; in altre parole la sopravvenienza attiva richiede che vi sia una prova certa che una passività iscritta in contabilità sia definitivamente venuta meno. Del resto, i principi contabili nazionali impongono, per il criterio civilistico della prudenza, di eliminare i debiti solo al momento dell'adempimento o del trasferimento del dovere di pagare i debiti stessi, richiedendo la presenza di elementi altrettanto certi e precisi (in specie il principio contabile OIC 19 "debiti" che al paragrafo 73 impone che l'eliminazione contabili della passività possa avvenire solo "quando l'obbligazione contrattuale e o legale risulta estinta per adempimento o altra causa se trasferita"). Per altra causa si può intendere l'errore contabile, la traslazione, la prescrizione, ma non certo il mancato pagamento entro un determinato lasso di tempo, individuato arbitrariamente dall'ufficio nel 31.12 del primo o secondo anno successivo a quello di competenza.

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