Sentenza del 14/03/2019 n. 7240 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE PROVA - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO SOTTOSCRIZIONE DI PERSONA GIURIDICA - DISCONOSCIMENTO RISPETTO A TUTTI GLI ORGANI RAPPRESENTATIVI - NECESSITÀ - OMISSIONE - GENERICITÀ ED INVALIDITÀ DEL DISCONOSCIMENTO - FONDAMENTO

Il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente.

Massima tratta dal CED della Cassazione


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa.

Massima tratta dal CED della Cassazione

Nel caso di procura sottoscritta in modo illegibile dal legale rappresentante di persona giuridica, anche se certificata come autografa dal difensore, e tuttavia priva della necessaria identificazione del soggetto conferente, non risultante neanche dal contenuto dell'atto processuale al quale la procura accede, compete al giudice di merito, sulla base del complesso degli atti acquisiti, procedere ad una valutazione (compiuta, nella specie, in maniera logica e coerente) circa la riferibilita' della sottoscrizione a soggetto che abbia la rappresentanza della societa' o dell'ente. * Massima tratta dal CED della Cassazione.

La registrazione d'ufficio di un contratto d'accollo, che l'Amministrazione sostenga stipulato mediante scrittura privata non autenticata, postula il possesso (o la visione) del documento sottoscritto dai contraenti, ossia dal debitore e dal terzo assuntore dell'obbligazione (art. 1273 cod.civ.), e non e' consentita sulla base di documenti diversi, ancorche' idonei a fornire la certezza "storica" di quella stipulazione. Ne' la legittimita' di tale registrazione puo' essere sostenuta con il richiamo dell'art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986, in tema di tassazione dell'atto enunciato, posto che le relative disposizioni, ove inerenti a scritture negoziali, riguardano il caso in cui la scrittura soggetta a registrazioni enunci l'esistenza di un altro contratto tra le stesse parti e, dunque, presuppongono che il documento enunciato abbia valenza contrattuale e sia dotato delle sottoscrizioni dei soggetti partecipanti alle due stipulazioni. * ----- * Massima tratta dal CED della Cassazione.

Siccome l'acquiescenza costituisce atto dispositivo del diritto di impugnazione e, quindi, indirettamente, del diritto fatto valere in giudizio, la relativa manifestazione di volonta' oltre ad essere inequivoca deve necessariamente provenire dal soggetto che di detto diritto possa disporre o dal procuratore munito di mandato speciale (la S.C. ha cosi' cassato la sentenza che aveva ritenuto di poter attribuire valore d'acquiescenza non alle dichiarazioni direttamente espresse dal rappresentante di una societa', bensi' alle affermazioni del difensore di questa, contenute in una lettera inviata al difensore di controparte). * Massima tratta dal CEd della Cassazione.

L'attestazione ex art. 12 della legge 12 novembre 1976 n. 751, relativa al versamento dell'IVA per il tramite di mandato ad azienda di credito, quale scrittura privata formalmente ascrivibile ad una determinata banca (o dipendenza di essa), e' suscettibile di disconoscimento da parte della banca medesima secondo le disposizioni dell'art. 214 cod. proc. civ.. Tale disconoscimento, pero', perche' sia validamente effettuato, con l'onere per l'avversario (che insista nell'avvalersi dello scritto) di chiederne la verificazione, postula un'articolata dichiarazione di diversita' della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralita' di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono piu' sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente.

Registrati al nostro portale per accedere al motore di ricerca delle sentenze.

Registrati

Sentenze

Sentenze nel nostro database:
507,035

Cerca

Giudici

Giudici nel nostro database:
2,876

Cerca

Autorità

Tribunali nel nostro database:
331

Cerca

Sentenze.io 2023