Sentenza del 26/05/2003 n. 8335 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 3

Massime

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE - NATURA - MANCATA IMPUGNAZIONE - EFFETTI - FORMAZIONE DEL GIUDICATO - ESCLUSIONE - IRRETRATTABILITA' DEL CREDITO - CONFIGURABILITA' - CONSEGUENZE - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE SECONDO EQUITA' - ESCLUSIONE

L'ingiunzione fiscale cumula in se' la duplice natura e funzione di titolo esecutivo, unilateralmente formato dalla pubblica amministrazione nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e di autotutela, e di precetto, sicche' dalla mancata proposizione dell'opposizione non discendono effetti di natura processuale ma solo la irretrattabilita' del credito, qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o privato. Ne consegue che, non essendo essa ingiunzione suscettibile di acquistare efficacia di giudicato, la sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equita', che condanni l'amministrazione alla restituzione di una somma pagata sulla base di una ingiunzione fiscale non opposta, non integra violazione di norme processuali, sicche' nei suoi confronti non e' ammissibile il ricorso per cassazione. Massima tratta dal CEd della Cassazione.


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L'Amministrazione finanziaria non puo' notificare una ingiunzione fiscale, emessa ai sensi dell'art. 2 e ss. del R.D.L. n. 639 del 1910, nei confronti del contribuente, quando il giudice tributario, davanti al quale sia stato portato - dal primo - l'esame del titolo sottostante l'ingiunzione, l'abbia posto nel nulla, quandanche con sentenza non ancora passata in giudicato, atteso che - al momento della sua notificazione - l'ingiunzione doveva considerarsi priva del titolo sottostante in ragione dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale di annullamento di quello amministrativo - tributario (nella specie un avviso di accertamento ritenuto non ritualmente notificato al contribuente). * Massima tratta dal CED della Cassazione.

Il fermo amministrativo, di cui all'art. 69, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ha lo scopo di legittimare la sospensione, in via cautelare e provvisoria, del pagamento di un debito liquido ed esigibile da parte di un'amministrazione dello Stato, a salvaguardia della e- ventuale compensazione legale di esso, con un credito, anche se non attualmente liquido ed esigibile, che la stessa od altra amministrazione statale, considerata nella sua unicita' di soggetto di rapporti giuridici, pretenda di avere nei confronti del suo creditore; mentre nell'ordine degli effetti del provvedimento di fermo non rientra quello di impedire al giudice ordinario il pieno esercizio della propria giurisdizione sulla domanda del creditore dell'amministrazione. Ne consegue che, per un verso, e' consentito al creditore di agire per l'accertamento negativo del credito vantato dall'amministrazione ed oggetto del provvedimento di fermo; per l'altro verso, l'amministrazione pubblica statale, convenuta in giudizio per l'adempimento del proprio debito, ove voglia conservare gli effetti prodotti dall'esercizio del suo potere cautelare, ha l'onere di chiedere l'accertamento e la liquidazione del suo credito in funzione della dichiarazione di estinzione del proprio debito, cosi' affidando alle regole del processo, davanti al giudice cui domanda ed eccezione sono state proposte, l'applicazione della disciplina sostanziale della compensazione, quale risultante dall'avvenuto esercizio del provvedimento di fermo. Massima tratta dal CED della Cassazione.

L'ingiunzione fiscale cumula in se' la duplice natura e funzione di titolo esecutivo, unilateralmente formato dalla pubblica amministrazione nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e autotutela, e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva equipollente a quello che nel processo civile ordinario e' l'atto di precetto, contro il quale la parte privata ha l'onere di proporre opposizione nel termine di legge per far valere l'inesistenza della pretesa tributaria. Qualora l'ingiunzione perda efficacia relativamente e limitatamente alla sua equivalenza al precetto (nella specie, in ragione del mutamento nel sistema di riscossione coattiva, a seguito di una modifica legislativa) non viene meno in essa la valenza del titolo esecutivo, in cui e' irrevocabilmente consacrato l'accertamento del credito dell'Amministrazione. Pertanto, ove l'ingiunzione non sia tempestivamente impugnata, tale accertamento non puo' piu' essere revocato in discussione con l'opposizione proponibile in seguito alla notificazione della cartella esattoriale, restando la "causa petendi" circoscritta a ipotetici vizi propri di quest'ultima, senza che possa estendersi a quanto era originariamente deducibile e non e' stato dedotto, risultando questo assorbito nel giudicato. * Massima tratta dal Ced della Cassazione.

Nei giudizi di opposizione ad ingiunzione fiscale, la cognizione del giudice ordinario non e' limitata alla verifica di legittimita' dell'atto impositivo impugnato, bensi' si estende, nell'ambito delle deduzioni delle parti, alla cognizione del merito completo della pretesa fiscale, al fine di riconoscerla fondata o non. Ne consegue che la sentenza di rigetto dell'opposizione, resa a conclusione di detto giudizio, non ha natura di sentenza di mero accertamento, ma, per imprescindibile collegamento con l'ingiunzione di pagamento, di sentenza di condanna con l'efficacia propria dei titoli esecutivi giudiziali. (Nella specie, la S.C., sulla base dell'affermato principio, ha ritenuto corretto il comportamento del giudice di merito,il quale, non limitandosi all'analisi della legittimita' formale dell'ingiunzione, su richiesta dell'amministrazione opposta, ha accertato la sussistenza e l'esigibilita' dell'obbligazione dell'opponente ed ha emesso la relativa condanna).

La regola secondo cui non puo' essere dichiarata la nullita' di atti del processo, se questa non e' comminata dalla legge, non e' solo una disposizione codificata dalla legge processuale (civile e penale), ma e' espressione di un principio di civilta' giuridica, volta alla certezza dei rapporti; pertanto, l'omessa motivazione dell'avviso di accertamento dell'imposta di registro non determina nullita' dell'atto medesimo, non essendo tale sanzione comminata espressamente dalla legge in materia. Tuttavia, in presenza di tale vizio, l'opposizione non potra' essere motivata e nel giudizio, spettera' all'ufficio dare la prova del proprio assunto.

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