L'ingiunzione fiscale cumula in se' la duplice natura e funzione di titolo esecutivo, unilateralmente formato dalla pubblica amministrazione nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e di autotutela, e di precetto, sicche' dalla mancata proposizione dell'opposizione non discendono effetti di natura processuale ma solo la irretrattabilita' del credito, qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o privato. Ne consegue che, non essendo essa ingiunzione suscettibile di acquistare efficacia di giudicato, la sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equita', che condanni l'amministrazione alla restituzione di una somma pagata sulla base di una ingiunzione fiscale non opposta, non integra violazione di norme processuali, sicche' nei suoi confronti non e' ammissibile il ricorso per cassazione. Massima tratta dal CEd della Cassazione.