Nel giudizio dinanzi alla commissioni tributaria regionale, se l'appello è notificato tramite ufficio postale, la mancanza dell'attestazione della" conformità" tra l'atto di impugnazione depositato - nella segreteria della commissione tributaria- e il documento incorporante l'atto di impugnazione trasmesso alla controparte è causa di inammissibilità quando quest'ultima non si è costituita. Ciò è sancito dall'art. 53 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 che richiama l'art 22 dello stesso decreto. Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.