Sentenza del 15/03/2017 n. 6677 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

CONTENZIOSO - RICORSO E INTRODUZIONE - ATTO DI APPELLO - NOTIFICAZIONE TRAMITE UFFICIO POSTALE E DEPOSITO - MANCANZA DELL'ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ TRA IL DOCUMENTO INCORPORANTE L'ATTO DI IMPUGNAZIONE DEPOSITATO NELLA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA E IL DOCUMENTO INCORPORANTE L'ATTO DI IMPUGNAZIONE TRASMESSO ALLA CONTROPARTE NON COSTITUITA - VIOLAZIONE - 12 - 31546ART53"ART 53 DEL DLGS 31 DICEMBRE 1992 N 546 - INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO

Nel giudizio dinanzi alla commissioni tributaria regionale, se l'appello è notificato tramite ufficio postale, la mancanza dell'attestazione della" conformità" tra l'atto di impugnazione depositato - nella segreteria della commissione tributaria- e il documento incorporante l'atto di impugnazione trasmesso alla controparte è causa di inammissibilità quando quest'ultima non si è costituita. Ciò è sancito dall'art. 53 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 che richiama l'art 22 dello stesso decreto. Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.


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Se il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata. Ne deriva che l'inammissibilità dell'appello per effetto del mancato espletamento del deposito, sempre rilevabile anche d'ufficio, non trova superamento nella eventuale regolarità della costituzione in giudizio della parte resistente, la quale nulla abbia eccepito in proposito. Il che, oltre a discendere dai principi generali sulla inammissibilità dell'atto processuale in rapporto al diverso regime della nullità sanabile, viene anche testualmente confermato nel richiamo dell'art. 53 all'art. 22 D.Lgs. n. 546 del 1992 il cui secondo comma sancisce, appunto, che l'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si sia regolarmente costituita.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

La costituzione in giudizio presso la Commissione tributaria competente deve avvenire decorsi almeno 6 mesi e non oltre due anni dalla spedizione dell'originale del ricorso, in caso di ruolo formato dal Centro di servizio, rispettando la procedura prevista dall'articolo 10 del D.P.R. n. 787/1980. Il mancato rispetto della procedura contenuta nell'articolo richiamato, determina l'improcedibilità del ricorso irritualmente proposto. Precisa, inoltre, la Circolare n. 14/E del 10 febbraio 2002 dell'Agenzia delle Entrate che l'articolo 10 citato, in riferimento agli atti posti in essere dai Centri di servizio soppressi, va letto attualmente sostituendo l'espressione Centro di servizio con ufficio locale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in relazione all'atto in contestazione.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di contenzioso tributario, l'art. 22, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - richiamato, per il giudizio di appello, dall'art. 53 -, che disciplina il deposito nella segreteria della commissione tributaria adita della copia del ricorso notificato mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale, va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilita' non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformita' tra il documento depositato ed il documento notificato, ma solo la loro effettiva difformita', accertata d'ufficio dal giudice in caso di detta mancanza. *Massima tratta dal CED della Cassazione.

Nel processo tributario disciplinato dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, la proposizione dell'appello si perfeziona con la consegna o la spedizione, da parte dell'appellante, alla segreteria della commissione tributaria che ha emesso la decisione, dell'atto di impugnazione accompagnato da una copia per l'appellato. L'omessa notificazione di tale copia, adempimento posto dall'art. 22 del decreto a carico della segreteria della commissione, e' sanata qualora l'appellato (nella specie, l'ufficio finanziario) si costituisca tuttavia in giudizio, prendendo cognizione del fascicolo e quindi anche dell'atto di appello, e faccia valere le proprie difese, venendo cosi' raggiunto lo scopo della norma. * Massima tratta dal Ced della Cassazione.

In tema di contenzioso tributario, il ricorso per cassazione notificato dall'Amministrazione finanziaria oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza della Commissione Tributaria Regionale all'Ufficio che ha emesso l'atto impugnato, e' inammissibile, atteso che, al fine di far decorrere il termine breve di impugnazione contemplato dall'art. 51 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deve essere notificata all'Ufficio dell'Amministrazione Finanziaria, che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto, e non presso l'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 11 del R.D. n. 1611/33, a meno che quest'ultima non abbia assistito in giudizio detta amministrazione. (Conforme a: Cass. 21/10/98, n. 10420).

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