Sentenza del 21/09/2016 n. 18453 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

INTITOLAZIONE TRIBUTI - ICI - IMMOBILE INAGIBILE - RIDUZIONE - OMESSA RIPRESENTAZIONE RICHIESTA - AMMISSIBILE

In tema di ICI, qualora l'immobile sia dichiarato inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell' art. 8, comma 1,del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente poiché, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti. Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.


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In tema di Ici, qualora l'immobile sia dichiarato inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura del 50% anche in assenza di richiesta del contribuente poiché, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune.

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la disciplina dettata dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in base alla quale le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall'anno successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, si applica anche quando il contribuente, ai fini della determinazione della rendita catastale, si avvalga della procedura DOCFA, atteso che il termine di efficacia delle rendite stabilito dal citato art. 5, comma 2, è ispirato a ragioni di uniformità delle dichiarazioni e degli accertamenti e costituisce espressione del principio di eguaglianza.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di imposte di registro, ipotecaria e catastale, nel caso di mancato perfezionamento delle definizione agevolata, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in ragione del mancato pagamento del dovuto entro i termini di legge, è legittima la rettifica del valore dichiarato dell'immobile anche nei confronti dell'alienante, il quale abbia regolarmente pagato l'INVIM a suo carico, ai distinti fini della liquidazione delle ulteriori imposte, attesa la natura solidale del vincolo obbligatorio, a norma del disposto degli artt. 57, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e 11, comma 1 e 2, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347. Massima tratta dal CED della Cassazione.

Compete la riduzione al 50% dell'Imu, relativa al 2010 nel caso di specie, prevista dall'art. 8 co. 1, d. lgs. 504 del 1992, per l'immobile la cui fatiscenza era stata resa nota al Comune nel 2004 con atto di notorietà la cui veridicità non era stata contestata. I giudici della Commissione Tributaria del Lazio, non condividendo l'eccezione del Comune che la società appellata avrebbe dovuto presentare nuovamente l'autodichiarazione di inagibilità, hanno precisato che il Comune era a conoscenza della condizione di fatiscenza, mai smentita, fin dal dicembre 2004. Nulla, hanno osservato, impediva al Comune, nel caso in cui avesse voluto, di aggiornare la situazione e di richiedere una nuova dichiarazione ovvero di disporre un sopralluogo per verificare in concreto lo stato attuale dei luoghi. Il Collegio ha affermato altresì di aderire all'orientamento della Corte di Cassazione espresso, da ultimo, con sentenza 18453/16, secondo cui "In tema di Ici, qualora l'immobile sia dichiarato inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8 co.1, nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente poiché, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune". (G.T.).

Riferimenti normativi: art. 8 co. 1, d. lgs. 504/1992.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 18453/16 .

In tema di Imu, nell'ipotesi di immobile inagibile, inabitabile e comunque di fatto inutilizzato, l'imposta va ridotta al 50%, ai sensi del d, lgs. N. 504/92, art. 8, co. 1, quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune è da escludersi il pagamento dell'imposta in misura integrale anche se il contribuente non abbia presentato richiesta di usufruire del beneficio della riduzione del 50% tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, di cui è espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all'ente impositore. (Conf. Cass. 4243/21). (A.T.).

Riferimenti normativi: d.lgs 504/92, art. 8 e l. 212/00, artt. 6 e 10.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 4243/21.

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