Sentenza del 26/10/2016 n. 21609 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - BENEFICI A FAVORE DELLA PERSONA FISICA CON QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO - ART 2 DEL DLGS N 99 DEL 2004 - ESTENSIONE ALL'IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE IN FORMA SOCIETARIA - RISPETTO PER LE CONDIZIONI STABILITE DALLA L N 604 DEL 1954 - NECESSITÀ

In tema di agevolazioni tributarie relative all'imposizione indiretta e creditizia, l'art. 2 del d.lgs. n. 99 del 2004, nel parificare il trattamento fiscale tra persona fisica con qualifica di coltivatore diretto e società con qualifica di imprenditore agricolo professionale, presuppone, comunque, il rispetto delle condizioni oggettive, necessarie al fine di promuovere il riordino della piccola proprietà contadina, stabilite dalla l. n. 604 del 1954, che prevede, tra l'altro, all'art. 7 la decadenza del beneficio per coloro che non coltivino direttamente il fondo. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha rigettato il ricorso della società contribuente e ne ha confermato la decadenza dall'agevolazione, risultando il fondo concesso in affitto a terzi alla data dell'atto)

Massima redatta a cura del CED della Cassazione


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In tema di ICI, l'art. 18, comma 3, della l. n. 388 del 2000, nel modificare l'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, prevedendo che "nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario", ha reso quest'ultimo, a partire dall'annualità 2001, di applicabilità della nuova disciplina, obbligato non solo sostanziale, in sede di rivalsa del concedente, ma anche formale, facendo venir meno la necessità di accertare se la concessione attributiva il diritto di costruire immobili sul demanio avesse effetti reali, con conseguente tassabilità degli immobili ai fini ICI in capo al concessionario, od obbligatori, con l'opposta conseguenza dell'intassabilità.

CED, Cassazione, 2020

In tema di agevolazioni tributarie, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 604 del 1954, opera la decadenza dal beneficio fiscale previsto per il caso di acquisto della piccola proprietà contadina, se, nei cinque anni successivi, il fondo non viene coltivato, anche quando ciò dipende dall'esecuzione di opere prodromiche e funzionali all'esercizio dell'agricoltura, che non siano riconducibili a quelle indicate dall'art. 3 della l. n. 53 del 1956, trattandosi di attività che rispondono a scelte imprenditoriali e organizzative dell'acquirente e che, dunque, non possono ritenersi non imputabili allo stesso. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato l'intervenuta decadenza dall'agevolazione, perché l'acquirente aveva coltivato una minima parte del fondo, eseguendo sul resto opere di demolizione dei manufatti e delle strutture del pregresso allevamento di animali da pelliccia e di bonifica del terreno).

Massima tratta dal CED della Cassazione

L'individuazione di una fattispecie negoziale di cessione degli "immobili rurali, in realtà locati a terzi", da parte di una società, qualificata come "società immobiliare" che "non esercita alcuna attività agricola" limitandosi a concedere a terzi in affitto i fondi rustici, rende non applicabile la richiesta di tassazione agevolata con aliquota fissa al 4% che riguarda la cessione dei terreni tra imprenditori che svolgano effettivamente attività agricola. Difatti, l'art. 2 del d.lgs. n. 99 del 2004, nel parificare il trattamento fiscale tra persona fisica con qualifica di coltivatore diretto e società con qualifica di imprenditore agricolo professionale, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni, presuppone, comunque, il rispetto delle condizioni oggettive, necessarie al fine di promuovere il riordino della piccola proprietà contadina, stabilite dalla Legge n. 604 del 1954, che prevede, tra l'altro, all'art. 7 la decadenza del beneficio per coloro che non coltivino direttamente il fondo, ritenendo corretta la decadenza dall'agevolazione quando il fondo sia concesso in affitto a terzi alla data dell'atto.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina, i benefici fiscali previsti dalla l. n. 604 del 1954 a favore dei coltivatori diretti persona fisica non possono estendersi agli atti posti in essere dalle cooperative di coltivatori diretti anteriormente al 7 maggio 2004, atteso che, da un lato l'art. 14 disp. prel. c.c. impedisce l'applicazione in via analogica di norme eccezionali, quali quelle che prevedono agevolazioni fiscali, e, che dall'altro, l'art. 2 del d.lgs. n. 99 del 2004, con cui si è parificato il trattamento fiscale tra persona fisica con qualifica di coltivatore diretto e società con qualifica di imprenditore agricolo professionale, ha carattere innovativo e, pertanto, irretroattivo.

Massima redatta a cura del CED della Cassazione

In materia di ICI, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, norma agevolatrice e, dunque, di stretta interpretazione, non opera in caso di utilizzo indiretto dell'immobile da parte dell'ente proprietario, ancorchè per finalità di pubblico interesse. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'applicabilità dell'esenzione agli immobili di proprietà di una congregazione religiosa locati ad un comune). Massima tratta dal CED della Cassazione.

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