In tema di agevolazioni tributarie relative all'imposizione indiretta e creditizia, l'art. 2 del d.lgs. n. 99 del 2004, nel parificare il trattamento fiscale tra persona fisica con qualifica di coltivatore diretto e società con qualifica di imprenditore agricolo professionale, presuppone, comunque, il rispetto delle condizioni oggettive, necessarie al fine di promuovere il riordino della piccola proprietà contadina, stabilite dalla l. n. 604 del 1954, che prevede, tra l'altro, all'art. 7 la decadenza del beneficio per coloro che non coltivino direttamente il fondo. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha rigettato il ricorso della società contribuente e ne ha confermato la decadenza dall'agevolazione, risultando il fondo concesso in affitto a terzi alla data dell'atto)
Massima redatta a cura del CED della Cassazione