Sentenza del 30/01/2023 n. 319 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria Sezione/Collegio 3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
11 sig. M R propone appello Contro Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di nonché contro Agenzia delle Entrate Riscossione per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza sez. 2 n. 3192/2021 del 27.04.2021.
Motivi dell'appello:
1. VIOLAZIONE ED ERRATA INTERPRETAZIONE DELL NORMATIVA RELATIVAALLA NOTIFICA DEGLI ATTI DELL'AGENTE DI RISCOSSIONE (sia in relazione alle cartelle che alla preventiva iscrizione ipotecaria) ANCHE Al SENSI DEL PRINCIPIO DI DIRITTO SANCITO DALLA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE, SENTENZA N. 10012 DEL 15 APRILE 2021. ERRATA/ASSENTE VALUTAZIONE DELLE PROVE IN ATTI, MANCATA VALUTAZIONE ED ARGOMENTAZIONE DELLE ECCEZIONE DI PARTE ISTANTE.
2. CARENZA DEI REQUISITI D'ISCRIZIONE IPOTECARIA, VIOLAZIONE DELL'ART. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
3. DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA, ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI INTERRUTTIVI DELLA PRESCRIZIONE. MANCATO ACCERTAMENTO DELLA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO E DECADENZA DALL'AZIONE. MANCATO ACCOGLIMENTO DELL'ECCEZIONE RELATIVA ALL'ASSENZA DI MOTIVAZIONE DELL'ATTO IMPUGNATO.
L'Agenzia delle Entrate, conveniva con questa difesa che il fulcro del giudizio fosse la prova della corretta e rituale notifica di tutti gli atti sottesi all'iscrizione ipotecaria i quali devono inoltre risultare tempestivi e perfezionati in ogni fase in quanto la mancanza o il mancato perfezionamento costituisce "un'interruzione della sequenza procedimentale caratterizzante l'azione impositiva e predisposta dalla legge a garanzia dei diritti del contribuente e per questo vincolante per l'amministrazione" (per tutte SS.UU. 5791/2008); Nulla produceva la convenuta come documentazione probatoria.
Agenzia delle Entrate - Riscossione eccepiva la carenza di giurisdizione del giudice adito ex art. 2 dlgs 546/92 per le entrate non aventi natura tributaria.
Dichiarava che le cartelle nn. n. ), (ruolo n. ), (ruolo erano state annullate ex lege ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 119/2018, convertita con legge del 17 dicembre 2018, n. 136.
Produceva documentazione relativa alla notifica degli atti presupposti, invocando il difetto di giurisdizione in relazione ai debiti di natura non tributaria, chiedendo, infine, il rigetto del ricorso.
L'Agente della riscossione produceva i seguenti documenti: estratto di ruolo creato in data 26.03.2021 al quale allegava poi delle fotocopie relative a delle raccomandate ed in specie allegava tre fotocopie della parte frontale delle raccomandata Ar, due delle quali evidenziano la dicitura "compiuta giacenza" ma al contempo l'indirizzo del destinatario risultava cancellato, come se mai fosse stato trovato il soggetto all'indirizzo indicato, poi venivano allegate due fotocopie di avviso di ricevimento, una firmata e datata 26.5.2014 verosimilmente riferita alla cartella e l'altra ricevuta di ritorno contenente la indicazione documento n. ,e poi a penna l'annotazione 17.10.2012; poi veniva allegata sentenza non definitiva n. 678/03/2021 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza (oggi appellata e pendente innanzi la CTR della Calabria Sez. 1 numero RG: 1795/2021 udienza non ancora fissata); ed infine la nota spese e la delega.
Il ricorrente contesta l'invalidità dell'iscrizione ipotecaria per mancata notifica owero mancata prova della regolare notifica degli atti presupposti e della regolarità di tutto l'iter notificatorio anche in relazione alle tempistiche da rispettare in violazione degli artt. 50 e 77 del dpr 602/73 e violazione dell'art. 6 co.5 L.212/00, nonché intervenuta prescrizione del credito. Altresì contestava l'inesistenza assoluta dell'atto notificato tramite il servizio privato NEXIVE in quanto all'epoca la posta privata non deteneva le dovute autorizzazioni per cui, come già statuito dalla giurisprudenza, l'atto deve ritenersi assolutamente inesistente per cui non può invocarsi il raggiungimento dello scopo.
Ancora ha specificato che producendo fotocopia con la dicitura "al mittente per compiuta giacenza" la controparte avrebbe anche dovuto dimostrare di aver compiuto correttamente tutto l'iter notificatorio ex art. 140 cpc, che prevede che "se l'agente non può recapitare la raccomandata per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a riceverla, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza".
Ha contestato altresì all'Amministrazione finanziaria il mancato rispetto dell'obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale in quanto non avendo compiuto correttamente la notifica degli atti prodromici, come è emerso dalle prove inesistenti, il contribuente non è stato messo nelle condizione di esporre le proprie ragioni ed eventuali documenti a sostegno della propria tesi prima di giungere al pignoramento.
Ha ancora contestato l'illegittimità ed abnormità della nota spese prodotta dall'Agenzia delle Entrate nonché dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto, come chiarito saldamente dalla Corte di Cassazione Sez. V con l'Ordinanza n. 27444/2020, nel caso in cui l'Ente si costituisca in giudizio senza il ministero del difensore, dunque con l'ausilio di un proprio dipendente come nel caso di specie, deve "escludersi che la parte privata possa essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dall'Ufficio per diritti e onorari".
La sentenza impugnata ha disposto:
a) il difetto di giurisdizione di questa commissione in relazione ai debiti riportati nelle cartelle di pagamento n. (nella parte in cui riguarda contrawenzioni al codice della strada), n. , n. , n. , n. n. n. n. n. , n. , n. e n. trattandosi di debiti di natura non erariale.
b) Quanto alle restanti cartelle di pagamento, va preliminarmente rilevato che, con riferimento ai debiti incorporati nelle cartelle n. (notificata il 16. 7 .08, nella parte in cui si riferisce a debiti TARSU anno 2004 e cioè al ruolo ), n. (notificata il 28.2.08 e relativa a debiti TARSU anno 2006), n. (notificata il 16.7.08 e relativa a debiti IRPEF anno 2004), n. (notificata il 6.2.09 e relativa a debiti TARSU anno 2007), n. (notificata il 28.3.12 relativa a diritti camerali anno 2007), n. (notificata il 23.3.10 e relativa a debiti TARSU anno 2008) e n. (notificata il 23.3.11 e relativa a debiti TARSU anno 2009), trattandosi di debiti di importo inferiore ad euro 1.000 affidati all'agente della riscossione nel periodo compreso tra il primo gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, il prowedimento impugnato è divenuto parzialmente illegittimo alla luce dell'annullamento automatico disposto dall'art. 4 del D.L. n. 119/18, conv, con modifiche dalla L. n. 136/18.
c) dalla documentazione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione non emerge l'awenuta notifica delle cartelle di pagamento n. , n. , n. e n. , essendo stato prodotto, al riguardo, unicamente l'estratto di ruolo, per cui le stesse vengono dichiarate illegittime d) risultano correttamente notificate la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. (in data 12.5.17), la cartella di pagamento n. (in data 26.5.14) nonché quella n. (in data 17.10.12). Si aggiunga che questa commissione tributaria ha già statuito l'awenuta notifica di quest'ultima cartella con la sentenza n. 678/21 del 18.12.20 (depositata in data 29.1.21)
Difatti non è mai stata pienamente provata la tempestiva notifica degli atti di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. (data 12.5.17), nonché mai provata la corretta e tempestiva notifica della cartella di pagamento n. (in data 26.5.14) e della cartella n. (in data 17.10.12), quest'ultima addirittura ritenuta compiutamente notificata in virtù del richiamo ad altro procedimento definito con sentenza n. 678/21 del 18.12.20 (depositata in data 29.1.21), tempestivamente appellata e dunque NON definitiva (v. ricorso ed iscrizione a ruolo CTR della Calabria Sez. 1 numero RG: 1795/2021).
Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate - Riscossione insistono sui propri motivi di appello nelle proprie controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto al primo motivo di appello la Corte ritiene che sia parzialmente fondato.
L'appellante contesta la prova delle notifiche delle cartelle rimaste in vita dopo la sentenza di primo grado, in particolare per le cartelle n. e n. , oltre alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
Relativamente alla contestazione relativa all' utilizzo del servizio di posta privata, la Corte rileva che I' eccezione proposta dal ricorrente è infondata, in quanto la questione sulla legittimità della notifica degli atti sostanziali (awisi di accertamento e atti di riscossione) tramite agente postale privato, è stata risolta con la sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 8416/2019, che ha affermato che, a decorrere dal 2011, la riserva in favore di Poste Italiane spa è stata limitata alla sola notifica degli atti giudiziari e delle violazioni al codice della strada e tale non è l'atto contestato.
Relativamente alle cartelle rimaste in essere sopra elencate, la Corte rileva che agli atti sono presenti le cartelle di ricezione della notifica per la n. e per la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. Per quel che riguarda la cartella n. , l'AdER ha esibito copia del plico contenente la cartella attestante e ha assunto che la notifica "diretta" della stessa si sarebbe perfezionata "per compiuta giacenza" a fronte della temporanea assenza del destinatario. Senonché la Corte di legittimità a Sezioni Unite n.10012/21 ha affermato che "in tema di notifica di un atto impositivo owero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo owero per sua temporanea assenza owero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cast.) dell'art. 8 della I. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'awiso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di awenuto deposito (cd. C.A. D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'awenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa".
Insomma, anche nell'ipotesi di notifica diretta da parte dell'Agente di riscossione, la notifica dell'atto tributario deve intendersi perfezionata esclusivamente con la produzione in giudizio della raccomandata a.r. e della c.d. CAD. Nel caso in esame, l'Ufficio non ha proweduto a fornire tale prova (anzi agli atti non vi è neppure la dimostrazione del l'invio del I' awiso di giacenza). La n ul I ità del la notifica della cartella prod rom ica determina non solo la nullità della impugnata intimazione, ma anche la decadenza del potere impositivo per non essere stata comunicata la cartella notificata nei termini di cui all'art.25 d.p.r. n. 602/73.
Per quel che riguarda la cartella n. essa contiene tributi locali (ICI) relativi alle annualità 2008, 2009, 2010 essa è stata notificata in data 26.5.2014. La Corte rileva che ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006 che prevede: "Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito awiso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni."
Pertanto la pretesa dei tributi relativi all'anno 2008 è prescritta.
Relativamente alla notifica della comunicazione dell'iscrizione ipotecaria è stata notificata in data 16.03.2018, dunque in maniera tardiva perché non entro i 180 giorni previsti dalla normativa.
Relativamente al terzo motivo di appello esso è assorbito dalle motivazioni su esposte.
La Corte in parziale accoglimento dell'appello dichiara prescritta la pretesa relativa all'anno 2008 contenuta nella cartella n. , conferma nel resto. Spese compensate
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento dell'appello dichiara prescritta la pretesa relativa all'anno 2008 contenuta nella cartella n. , conferma nel resto. Spese compensate
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