Sentenza del 15/12/2022 n. 5959 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio Sezione/Collegio 6

Decisioni

  • 002314/2020 - IMPROCEDIBILE/INAMMISSIBILE

Massime

PROCESSO TRIBUTARIO - SOGGETTO CONTRIBUENTE - RUOLO/CARTELLA IMU - RICORSO INTRODUTTIVO - NOTIFICA ENTE RESISTENTE - AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - NOTIFICA ENTE RESISTENTE - AEQUA ROMA - ENTE RESISTENTE - AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - COSTITUZIONE GIUDIZIO - NOTIFICA SOGGETTO CONTRIBUENTE - NOTIFICA ROMA CAPITALE - ENTE RESISTENTE - AEQUA ROMA - NOTIFICA SOGGETTO CONTRIBUENTE - ECCEZIONE PROCESSUALE - DIFETTO LEGITTIMAZIONE PASSIVA - TERZO TITOLARE CREDITO - ROMA CAPITALE - GIUDICE TRIBUTARIO PRIMO GRADO - AEQUA ROMA - DIFETTO LEGITTIMAZIONE PASSIVA - AVVENUTO ACCOGLIMENTO - ROMA CAPITALE - OMESSA CHIAMATA GIUDIZIO - AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - CONDANNA SPESE GIUDIZIO - RILEVA - ROMA CAPITALE - PROPOSIZIONE GRAVAME - GIUDIZIO PRIMO GRADO - MANCATA PARTECIPAZIONE - RILEVA - INAMMISSIBILITÀ APPELLO - CONSEGUE

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, convenuta nel giudizio di primo grado insieme ad Aequa Roma per resistere al ricorso proposto da un contribuente per l'annullamento del ruolo IMU formato dal Comune di Roma Capitale e poi notificatogli con cartella di pagamento, non può limitarsi a notificare la propria costituzione in giudizio al Comune di Roma Capitale ma deve sempre provvedere anche alla sua chiamata in giudizio. Questo in quanto Aequa Roma può fare rilevare innanzi al Giudice tributario, quale soggetto non titolare del credito, il proprio difetto di legittimazione passiva ma la mancata chiamata in giudizio ad opera dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione determina la successiva inammissibilità dell'appello proposto dal Comune di Roma Capitale. (G.R.).

Riferimenti normativi: art. 20 d.lgs. 546/92; art. 53 d.lgs. 546/92; art. 100 c.p.c.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

La mancata citazione in giudizio dell'ente impositore non determina l'inammissibilità della domanda. E', infatti, onere del concessionario, nel caso in cui il contribuente eccepisca vizi che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, chiamare in causa l'ente impositore, se non vuole rispondere delle conseguenze della lite, come statuito dall'art.39 del Dlgs n.112/1999. In tal caso, il giudice non è tenuto, ex officio, a ordinare l'integrazione del contraddittorio, in quanto non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario, anche in ragione dell'estraneità del contribuente rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'Ente impositore. In caso di mancata costituzione da parte dell'Agente per la Riscossione nei termini di sessanta giorni dalla notifica del ricorso, nessuna eccezione di carattere processuale non rilevabile d'ufficio può essere sollevata.

Riferimenti alla normativa:art. 39 D.Lgs. 112/99

Riferimenti alla Giurisprudenza: CASS., S.S.UU., 25.07.2007, N.16412; Cass. N. 1532/2012; Cass. 10.06.1999, n 13331;

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che non si costituisce nel giudizio di primo grado consentendo l'accoglimento del ricorso proposto da un contribuente che lamenta la tardività della notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento opposta, pone in essere una condotta processuale liberamente valutabile dal Giudice tributario. Questo in quanto, se nel giudizio di secondo grado l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, unitamente al ricorso in appello proposto, produce le relate di notifica consentendo di fare rilevare la tempestività della notifica delle cartelle di pagamento, il Giudice tributario può disporre l'accoglimento del gravame con compensazione delle spese di giudizio, per evidente violazione dei doveri processuali di lealtà e probità. (G.R.).

Riferimenti normativi: art. 15 d.lgs. 546/92.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 8927/2018.

Il contribuente che nel processo tributario di primo grado oppone nei confronti del Concessionario della riscossione la cartella di pagamento contenente il ruolo non è obbligato, pur lamentando il suo difetto di motivazione, a citare in giudizio anche l'ente impositore. Infatti, non essendo il Giudice tributario tenuto a disporre l'estensione del contraddittorio all'ente impositore neppure a fronte del difetto di legittimazione invocato dal Concessionario della riscossione, è soltanto quest'ultimo che deve comunque provvedere alla chiamata in causa dell'ente impositore, il cui intervento volontario nel processo tributario, anche se effettuato in secondo grado, è sempre inammissibile essendo consentito solo alla parte privata. (L.B.).

Riferimenti normativi: art. 23, comma 3 d.lgs. 546/1992; art. 39 d. lgs. 112/99.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 29798/2019.

In tema di contenzioso tributario, qualora l'appello sia stato proposto solo nei confronti dell'ufficio periferico dell'Agenzia delle entrate, succeduta a titolo particolare al Ministero delle finanze nel diritto controverso, ed il contribuente abbia accettato il contraddittorio nei confronti del solo nuovo soggetto processuale, deve ritenersi verificata, sia pure per implicito, l'estromissione del Ministero, sicché l'unico soggetto legittimato a resistere al ricorso per cassazione è l'Agenzia delle entrate, mentre è inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero per carenza di legittimazione passiva. Massima tratta dal CED della Cassazione.

È priva di fondamento l'eccezione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione secondo la quale il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato nei confronti dell'Ente impositore che aveva emesso l'avviso di accertamento sotteso alla cartella. Tale chiamata ha natura di litis denuntiatio che non prevede alcuna autorizzazione da parte del Giudicante. Al rigetto della eccezione preliminare ha fatto seguito la conferma della sentenza di 1° grado che aveva rilevato la intervenuta prescrizione atteso che, individuato nel 2005 l'anno dal quale era decorso il termine, la cartella era stata notificata il 22 giugno 2018. (G.T.).

Nelle cause aventi ad oggettol'impugnazione di cartelle di pagamento, per mancata notifica dell'attopresupposto, il contribuente può agire indifferentemente nei confrontidell'Ente impositore o dell'Agente della riscossione, senza che siaconfigurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. 112/1999 la chiamata in causa dell'Ente creditore è rimessa allamera facoltà dell'Agente della riscossione e ha natura di litis denuntiatiosicché non risulta necessaria alcuna autorizzazione da parte dell'Autoritàgiudiziaria. (Conf. Cass. 10528/17, 16685/19). (G.F.C.).

Riferimenti normativi: d.lgs. 112/1999, art. 39.

Riferimentigiurisprudenziali: Cass. 10528/2017, 16685/2019.

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