L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, convenuta nel giudizio di primo grado insieme ad Aequa Roma per resistere al ricorso proposto da un contribuente per l'annullamento del ruolo IMU formato dal Comune di Roma Capitale e poi notificatogli con cartella di pagamento, non può limitarsi a notificare la propria costituzione in giudizio al Comune di Roma Capitale ma deve sempre provvedere anche alla sua chiamata in giudizio. Questo in quanto Aequa Roma può fare rilevare innanzi al Giudice tributario, quale soggetto non titolare del credito, il proprio difetto di legittimazione passiva ma la mancata chiamata in giudizio ad opera dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione determina la successiva inammissibilità dell'appello proposto dal Comune di Roma Capitale. (G.R.).
Riferimenti normativi: art. 20 d.lgs. 546/92; art. 53 d.lgs. 546/92; art. 100 c.p.c.