Le cessioni di beni strumentali non ultimati (nel caso di specie impianti fotovoltaici in costruzione) ove avvengono nell'ambito del circuito produttivo, sono soggette ad IVA, mentre, se sono poste in essere a favore del consumatore finale, il quale provveda alla ultimazione dei lavori tramite contratto di appalto, sono sottoposte ad imposte di registro. Solo la cessione del bene all'utilizzatore finale risulta, infatti, idonea a sottrarre l'immobile al "circuito produttivo"; l'immobile si intende uscito dal circuito produttivo anche nell'ipotesi in cui l'acquisto venga effettuato da un "consumatore finale-impresa" e non solo da un privato, a condizione che il bene sia utilizzato come bene strumentale e non destinato alla vendita.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.