Ordinanza del 17/04/2020 n. 7908 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

IVA - IMPOSTA DI REGISTRO - ALTERNANZA - CESSIONE DI BENI STRUMENTALI NON ULTIMATI - AZIENDA COME UTILIZZARE FINALE - APPLICAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO - LEGITTIMITÀ

Le cessioni di beni strumentali non ultimati (nel caso di specie impianti fotovoltaici in costruzione) ove avvengono nell'ambito del circuito produttivo, sono soggette ad IVA, mentre, se sono poste in essere a favore del consumatore finale, il quale provveda alla ultimazione dei lavori tramite contratto di appalto, sono sottoposte ad imposte di registro. Solo la cessione del bene all'utilizzatore finale risulta, infatti, idonea a sottrarre l'immobile al "circuito produttivo"; l'immobile si intende uscito dal circuito produttivo anche nell'ipotesi in cui l'acquisto venga effettuato da un "consumatore finale-impresa" e non solo da un privato, a condizione che il bene sia utilizzato come bene strumentale e non destinato alla vendita.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.


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Ai fini del diritto al rimborso dell'IVA, ai sensi dell'art. 30, comma 3, lettera c), D.P.R. n. 633 del 1972, corrisposta per l'acquisto dei beni strumentali all'attività di impresa, è irrilevante se i relativi costi ammortizzabili siano stati sostenuti per opere eseguite su terreno concesso in comodato da terzi, non autonomamente funzionali o asportabili al termine del periodo contrattualmente stabilito, per essere al contrario decisivo che si tratti di spese per opere destinate all'esercizio dell'attività d'impresa. Nella fattispecie, l'Agenzia delle Entrate notificava ad una s.a.s., che aveva eseguito opere edilizie presso un villaggio turistico insistente su terreno concesso in comodato da un terzo proprietario, un avviso d'accertamento con cui veniva effettuato il recupero del rimborso IVA richiesto ai sensi dell'art. 30, comma 3, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972. Nello specifico, l'Ufficio riteneva che gli interventi edilizi costituissero spese incrementative su beni di terzi, da iscrivere alla voce altre immobilizzazioni immateriali, non separabili nè suscettibili di autonoma utilizzabilità. In linea generale, in materia d'IVA, in virtù del principio fondamentale di neutralità, il contribuente può portare in detrazione l'imposta assolta sulle spese di ristrutturazione dell'immobile destinato all'esercizio dell'attività d'impresa, anche se non ne è proprietario, ma conduttore o comodatario, essendo irrilevanti la disciplina civilistica e gli accordi intercorsi tra le parti. Pertanto, anche se il bene strumentale manchi di autonoma funzionalità e non possa essere rimosso dal comodatario, prospettare che il trasferimento ad altro soggetto (al comodante del terreno) dei benefici derivanti dal bene strumentale escluda la natura di bene ammortizzabile costituisce un erroneo presupposto logico, per cui è da riconoscere il diritto al rimborso dell'imposta sulle spese sostenute per l'acquisto di tali beni, risultando incontestato nel caso di specie che le opere edilizie eseguite per l'adeguamento del villaggio turistico gestito dalla società ricorrente su terreno di un terzo proprietario fossero strumentali e inerenti all'attività economica esercitata dalla società stessa.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Il d.l. n. 102 del 2013 ha introdotto l'esenzione totale dall'obbligo IMUP dal secondo semestre 2013 e per gli anni successivi a partire dal 2014 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permane tale destinazione e se l'immobile non è concesso in locazione. Trattasi di un trattamento preferenziale riservato ai fabbricati costruiti dalle imprese e rimasti invenduti, poiché ultimata l'edificazione di un fabbricato questo sarebbe assoggettato a imposta. Ma ciò penalizza le imprese costruttrici che, fin dall'anno 1996, godono di agevolazioni sui fabbricati costruiti e invenduti. Pertanto, per usufruire dell'agevolazione IMUP occorre la sussistenza di entrambi i requisiti, che sono dunque cumulativi: - quello soggettivo, perché soggetto passivo dell'imposta e quindi della relativa agevolazione è il proprietario/impresa costruttrice; - quello oggettivo, ossia la "destinazione alla vendita del fabbricato" che deve permanere per tutta la durata del trattamento agevolato. E un fabbricato è "destinato alla vendita" se è incluso fra i beni merce presenti nel magazzino e conseguentemente contabilizzato fra le rimanenze alla voce C.I.4) dello Stato Patrimoniale Attivo, ai sensi dell'art. 2424 c.c. Di conseguenza, l'agevolazione non si applica ai titolari di fabbricati che sono iscritti nel bilancio come immobilizzazioni perché acquistati per essere gestiti, per ricavarne un reddito, per rivenderli successivamente, per rivenderli dopo interventi di sola manutenzione.

Nel sistema della detrazione IVA, in relazione a beni o servizi acquistati nell'esercizio dell'impresa, è necessaria una correlazione tra i beni e i servizi acquistati e l'attività esercitata, nel senso che essi devono inerire all'impresa, anche se si tratti di beni non strumentali in senso proprio, purché risultino destinati alla finalità della produzione. Di conseguenza, è stata riconosciuta la detraibilità deĺl'IVA sulle fatture dei lavori di ristrutturazione di una porzione di immobile avente destinazione abitativa, ma in concreto usato per lo svolgimento dell'attività di affittacamere. Nel caso di specie, la rettifica della dichiarazione IVA era stata fondata sul presupposto dell'iscrizione del fabbricato oggetto della controversia, tra le unità immobiliari classificabili tra quelle a destinazione abitativa, valorizzando il dato della effettiva destinazione del bene all'attività commerciale confermato dalla variazione catastale avvenuta nell'annualità successiva.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Ai fini della deducibilità delle quote di ammortamento ex articolo 102, comma I, TUIR, occorre non soltanto l'effettiva strumentalità dei beni in relazione alla specifica attività aziendale, ma altresì l'effettiva utilizzazione di essi in funzione direttamente strumentale nell'esercizio dell'impresa. Nel caso in cui i beni strumentali, ancorchè siano stati acquistati, risultino ancora nella disponibilità della società venditrice, le relative quote di ammortamento non possono essere portate in deduzione, in quanto è assente il requisito della strumentalità all'esercizio di impresa. In particolare, gli ammortamenti delle aziende sono deducibili solo quando il bene sia effettivamente inserito nel progetto produttivo e non sia rimasto quiescente e pertanto, un capannone industriale, ancorchè abbia natura di bene materiale strumentale, ove non utilizzato in concreto non è ammortizzabile, poiché ai fini della deducibilità del relativo costo l'art. 102, citato, richiede l'effettiva messa in funzione del bene, che non coincide con l'acquisto o la costruzione dello stesso.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di agevolazioni tributarie, la norma antielusiva di cui all'art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000, secondo la quale il recupero del credito è possibile "se, entro il quinto periodo di imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno diritto all'agevolazione", non si applica in caso di trasferimento del bene in un luogo diverso da quello originariamente indicato dal contribuente, ma pur sempre nell'ambito della stessa struttura produttiva (intesa in senso economico funzionale), attesa la finalità perseguita di evitare l'immissione temporanea dei beni nell'impresa al solo fine di fruire dell'agevolazione. Ne consegue che la dislocazione dei beni nei cantieri edili, ove viene esercitata l'attività di impresa, non determina il venir meno del beneficio, salvo il caso in cui il cantiere assurga ad autonoma struttura produttiva dotata di autonomia gestionale.

(Massima tratta dal CED della Cassazione)

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