Sentenza del 26/02/2016 n. 3846 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Svolgimento del processo

1. A seguito di un controllo contabile effettuato nei confronti dalla società Potentina SRL, esercente l'attività di produzione e rivendita di prodotti derivati dal latte, veniva emesso l'avviso di accertamento n. (XXXXX) per IVA e IRPEG per l'anno 1999 con il quale erano ripresi a tassazione maggiori ricavi non contabilizzati per L. 260.882.000, con rilevanza ai fini IVA, IRPEG ed IRAP e veniva contestata, ai soli fini IRPEG, la decadenza dal diritto all'esenzione decennale di cui alla L. n. 64 del 1986 .

Respinta l'istanza di accertamento con adesione, la società impugnava il provvedimento dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari sostenendo che lo stesso era fondato su calcoli errati, quanto al peso specifico del latte utilizzato. Tale deduzione era accolta dall'Ufficio che rideterminava in corso di giudizio il maggior reddito nella minor somma di L. 146.189.000. Con successiva memoria, confortata da una perizia di parte, la ricorrente deduceva che l'Ufficio aveva errato nel determinare i quantitativi di prodotti caseari (formaggio, ricotta e burro) ottenibili da 100 litri di latte e che una corretta ricostruzione degli stessi avrebbe dimostrato la correttezza dei ricavi dichiarati dalla parte privata.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari accoglieva il ricorso con la sentenza n. 187/06/04.

Avverso tale decisione proponeva ricorso la Agenzia delle entrate.

3. Con la decisione n. 20/01/08, depositata il 27.05.08 e non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, superata la doglianza relativa all'utilizzo della perizia di parte, sosteneva la validità della ricostruzione reddituale operata dall'Ufficio, constatando che questi aveva utilizzato la percentuale dichiarata dal responsabile della produzione in sede di contraddittorio per il calcolo della resa dei prodotti (burro e ricotta) in ragione del totale del latte lavorato. Ugualmente dichiarava legittima la ripresa a tassazione del reddito dichiarato esente, essendo già decorso il decennio in ragione della data di costituzione della società, avvenuta il 03.05.1988.

4. La società Potentina SRL ricorre per cassazione su due motivi.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.

Motivi della decisione

1.1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5.

A parere della ricorrente la CTR ha errato nell'interpretare e valutare le risultanze della perizia di parte depositata nel corso del giudizio di merito, circa la possibile resa di burro e ricotta dal quantitativo di 100 litri di latte. In particolare la CTR non avrebbe considerato che il perito aveva rappresentato che la percentuale di resa andava calcolata dopo la produzione dei formaggi e che dal siero che residua da tale produzione si poteva ottenere ricotta o burro, ma non entrambi i prodotti.

1.2. Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi.

Va osservato preliminarmente che la critica rivolta alla affermazione della CTR secondo la quale "Si può disquisire sulle rese, ma non sul riferimento al latte lavorato che non deve essere diminuito dalla resa dei prodotti di prima lavorazione" (fol. 4 della sent.) non è fondata: tale conclusione della CTR appare correttamente ricollegata alle affermazioni, trascritte, del perito che, nel determinare le rese ha sempre fatto riferimento al medesimo quantitativo di latte lavorato (100 litri), e tiene comunque conto, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, che dallo stesso quantitativo era prodotto già il formaggio, e che burro e ricotta erano conseguenti alla sola lavorazione del siero residuato dalla lavorazione principale.

Quindi va rimarcato che la CTR dopo aver esaminato la perizia, ha ritenuto di non condividerne le conclusioni in tema di resa sulla scorta di due specifici argomenti collegati: che il dato delle rese di lavorazione è soggetto a molteplici variabili per cui è impossibile determinare una resa univoca e che doveva ritenersi corretta la ricostruzione dell'Ufficio basata sulle dichiarazioni della stessa parte contribuente, verbalizzate in contraddittorio in sede di verifica. Tale centrale passaggio motivazionale, determinante per la decisione pronunciata, non risulta oggetto di censure, circostanza che rende non decisiva la doglianza proposta.

2.1. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 64 del 1986, art. 14, comma 5 e del D.P.R. n. 218 del 1978, artt. 101 e 105, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3.

Secondo la ricorrente la CTR ha errato nel ritenere che l'esenzione decennale ai fini IRPEG dovesse essere calcolata dal giorno di costituzione della società (03.05.1988) e non da quello di inizio dell'attività (08.11.1991).

2.2. Il motivo è infondato e va respinto.

Preliminarmente è opportuno ricordare le disposizioni normative invocate.

Della L. n. 64 del 1986, art. 14, prevede al comma 5 "Per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali la riduzione alla metà dell'IRPEG di cui all'art. 105, comma 1, del citato testo unico èsostituita dall'esenzione decennale totale." Del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 101 (Esenzione dall'imposta locale sui redditi) prevede "1. Per gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che si impiantano nei territori indicati all'articolo 1 e per le costruzioni annesse è concessa l'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi (ILOR) sui relativi redditi industriali. 2. Per gli stabilimenti già esistenti nei detti territori che siano ampliati, trasformati; riattivati, ricostruiti o rammodernati, è accordata, per dieci anni, l'esenzione dall'ILOR per il reddito derivante dall'ampliamento, dalla trasformazione, dalla riattivazione, dalla ricostruzione o dal rammodernamento. 3.

L'esenzione di cui al presente articolo decorre dal primo esercizio di produzione del reddito dei rispettivi impianti e si applica anche alla parte di reddito afferente all'attività commerciale." Del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 105 (Riduzione delle imposte sul reddito delle persone giuridiche e di registro) al comma 1 recita "L'Irpeg è ridotta alla metà, nei confronti delle imprese che si costituiscono in forma societaria nei territori indicati all'art. 1 per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi, per dieci anni dalla loro costituzione, fermo restando il disposto degli artt. 101 e 102".

La lettura delle norme evidenzia con chiarezza la differente scansione temporale di applicazione dell'agevolazione ILOR (art. 101, comma 3, cit.), decorrente dal primo esercizio di produzione del reddito dei rispettivi impianti, rispetto all'agevolazione IRPEG conseguente alla data di costituzione della società (art. 105, comma 1, cit.).

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, con argomenti condivisi, "In tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione decennale dall'IRPEG prevista dal D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 105, decorre, secondo il disposto del comma 1, già dalla costituzione in forma societaria dell'impresa, propulsiva di nuove iniziative economiche nel Mezzogiorno, e non dipende dal raggiungimento dell'operatività produttiva, generalmente successiva, e perciò valutata nella previsione della considerevole durata del beneficio.

Con una siffatta scelta legislativa, in sintonia con la natura dell'imposta, che tocca le persone giuridiche sin dal momento della loro costituzione ( D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 1, comma 1) e concerne proventi derivanti da qualsiasi fonte ( D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 95), si è inteso, infatti, ancorare ad un dato sicuro l'efficacia temporale del beneficio, evitando la possibilità di rimetterla ad libitum alla concreta volontà operativa del contribuente." (Cass. sent. n. 7504/2005).

Tale conclusione va confortata anche dalla considerazione che, in tema di agevolazioni tributarie, ai fini del riconoscimento dell'esenzione decennale dall'IRPEG per le imprese operanti nei territori del Mezzogiorno, del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 105 (come modificato dalla L. n. 64 del 1986, art. 14), espressamente richiede il duplice requisito della nuova costituzione in forma societaria e della novità dell'iniziativa produttiva e stabilisce una decorrenza temporale specifica ancorata a tali condizioni, senza che il richiamo operato dal comma 1 della norma alla disciplina dell'esenzione dall'ILOR ("fermo restando il disposto degli artt. 101 e 102") possa interpretarsi, anche in considerazione della natura eccezionale delle norme di esenzione, come rinvio alla diversa scansione temporale applicativa prevista per quella agevolazione, dovendo invece quel richiamo intendersi soltanto nel senso della compatibilità e della cumulabilità dei due benefici (cfr. in tema Cass. sent. n. 22165/2013).

3.1. In conclusione il ricorso va rigettato, inammissibile il primo motivo ed infondato il secondo.

3.2. Le spese di giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano a carico della ricorrente nella misura indicata in dispositivo. Le spese di giudizio delle fasi di merito si compensano tra le parti, stante l'evolversi della vicenda processuale e la peculiarità della lite.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE - rigetta il ricorso, inammissibile il primo motivo ed infondato il secondo;

- condanna la ricorrente alla refusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida nel compenso di Euro 4,800, 00, oltre spese prenotate a debito;

- compensa tra le parti le spese di giudizio delle fasi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2015.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2016

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