La fattispecie concerne la legittimità della confisca disposta in relazione al reato di cui al DPR 23 gennaio 1973 n. 43, art. 282, in seguito all'emanazione del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, che in attuazione dell'art. 1, ha depenalizzato i reati puniti con la sola pena pecuniaria della multa e dell'ammenda e, tra questi, i reati di contrabbando semplice, da accordare in chiave sistematica sia con il DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 70, che fa espresso richiamo, per quanto concerne le controversie e le sanzioni, alle disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine, sia con le norme di cui al DPR 23 gennaio 1973 n. 43, artt. 301 e 295bis, nella parte in cui prevedono l'applicazione della confisca obbligatoria nelle ipotesi di contrabbando con diritti evasi fino ad Euro 3.996,96, sia con la Legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 20 comma 3, cui fa espresso richiamo il legislatore della depenalizzazione con il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, art. 6, che prevede la confisca facoltativa amministrativa per le evasioni di imposta comprese tra i 4.000,00 Euro ed i 49.999,99 Euro. In particolare, in base al rinvio operato dal sistema dell'IVA alle sanzioni previste dalle leggi doganali relative ai diritti di confine, la depenalizzazione risulta applicabile anche alle violazioni concernenti l'evasione dell'IVA all'importazione e ciò tenuto conto anche del fatto che il legislatore delegante non ha manifestato la volontà di escludere siffatto effetto estensivo. È stata esclusa, inoltre, l'esigenza di cumulare i diritti di confine e l'IVA, ciò coerentemente al fatto che l'IVA non rientra nel novero dei diritti di confine e l'applicabilità delle leggi doganali avviene esclusivamente per determinare l'ammontare della sanzione. Ne deriva che il rinvio quoad poenam può determinare la rilevanza penale dell'evasione dell'IVA all'importazione solo quando ha natura penale la violazione della legge doganale e, precisamente, in presenza di un ammontare d'imposta superiore alla soglia di depenalizzazione oppure, per importi inferiori, quando sono integrate specifiche circostanze come violazioni riguardanti tabacchi lavorati esteri o al ricorrere di circostanze aggravanti speciali del contrabbando, mentre il contrabbando semplice e l'evasione dell'IVA all'importazione sanzionata quoad poenam con la sola multa secondo le norme relative ai diritti di confine non hanno più rilevanza penale e vengono sanzionate con l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.