Ordinanza del 21/07/2017 n. 18071 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

ACCERTAMENTO IMPOSTE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - REDDITO PRODOTTO DA ATTIVITÀ DIRETTE ALLA MANIPOLAZIONE TRASFORMAZIONE E ALIENAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI OTTENUTI PER MENO DELLA METÀ DAL TERRENO AZIENDALE - CONFIGURAZIONE REDDITO AGRARIO - ESCLUSIONE

L'utile prodotto da attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli, che non provengono per almeno la metà dal terreno aziendale, non costituisce reddito agrario- ex art. 29 del T.U.I.R.- ma di impresa.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

La deduzione delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili strumentali all'attività del professionista, prevista dal comma 2 dell'art. 54 del TUIR, è stabilita nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risultante all'inizio del periodo di imposta. Tali spese sono detraibili anche ai fini IVA, ai sensi D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, solo se l'immobile costituisce, anche in funzione programmatica, lo strumento per l'esercizio della suddetta attività.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

La cessione, da parte di un imprenditore agricolo, di un terreno divenuto edificabile non rientra - avendo il suddetto terreno perduto la qualità di bene strumentale all'esercizio dell'impresa - tra le operazioni imponibili ex art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, sicché deve assoggettarsi all'imposta proporzionale di registro e non all'IVA.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Secondo il T.U.I.R (art. 81 del d.P.R. n. 917 del 1986) sono soggette a tassazione separata, quali redditi diversi, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, e non anche di terreni sui quali insiste già un fabbricato. Infatti, l'art. 81 del D.P.R.917/1986 tende ad assoggettare ad imposizione la plusvalenza che trovi origine dall'avvenuta destinazione edificatoria del terreno, in sede di pianificazione urbanistica, e non derivante da un'attività produttiva del proprietario o del possessore.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di Irpeg, l'art. 88, comma 2, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dispone che l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine non costituisce esercizio di attività commerciale sicché il reddito fondiario degli immobili strumentali a tali attività (nella specie, fabbricati utilizzati da unità Socio Sanitarie) non subisce la trasformazione in reddito d'impresa, ex art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, e il reddito complessivo va determinato sommando i vari redditi, compresi quelli fondiari, come espressamente dispone l'art. 108 del d.P.R. cit., mancando il presupposto per l'assorbimento del reddito fondiario nel reddito d'impresa.

Massima redatta a cura del CED della Cassazione

In tema di IRPEF, l'attivita' di rivendita dei prodotti della terra, derivante dalla coltivazione in serra da parte della stessa persona che abbia a tal uopo adibito quasi tutto il fondo nella sua disponibilita', costituisce attivita' connessa a quella agricola, ai sensi dell'art. 29, comma secondo, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986, e come tale produttiva di reddito agrario, non commerciale. * Massima tratta dal Ced della Cassazione.

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