Sentenza del 17/01/2018 n. 973 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - EREDI DEL CONTRIBUENTE - NOTIFICHE - AGLI EREDI NEL LORO DOMICILIO FISCALE - PRESUPPOSTI - COMUNICAZIONE EX ART 65 DEL DPR N 600 DEL 1973 - MANCATA EFFETTUAZIONE - CONSEGUENZE - INTESTAZIONE DELL'ATTO AL DANTE CAUSA - NOTIFICAZIONE AGLI EREDI COLLETTIVAMENTE ED IMPERSONALMENTE PRESSO L'ULTIMO DOMICILIO DEL "DE CUIUS" - CONDIZIONI - CONOSCENZA DELLA MORTE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 65, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 è volto a consentire agli uffici finanziari di azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del contribuente, pertanto, se la comunicazione viene effettuata, l'avviso di accertamento va notificato personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio fiscale da loro indicato, mentre, se essa non viene effettuata, gli uffici possono intestare l'atto al dante causa e notificarlo presso l'ultimo domicilio dello stesso, nei confronti degli eredi collettivamente ed impersonalmente; tale procedimento di notificazione, la cui inosservanza comporta la nullità assoluta ed insanabile della notifica e dell'avviso, presuppone tuttavia che l'Amministrazione abbia comunque acquisito la notizia della morte del contribuente, non sussistendo altrimenti la giuridica possibilità di procedere alla notifica impersonale prevista dalla legge.

Massima tratta dal CED della Cassazione


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

La notifica di un avviso di accertamento effettuata ai sensi dell'art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 presso l'ultimo domicilio del defunto, impersonalmente e collettivamente agli eredi, benché questi abbiano effettuato almeno trenta giorni prima la comunicazione all'Ufficio delle proprie generalità e del proprio domicilio fiscale, ne determina la nullità, sanabile ex art. 156 c.p.c. con l'impugnazione dell'atto, atteso che la notifica non è un requisito di giuridica esistenza, ma una condizione integrativa di efficacia degli atti impositivi.

(Massima tratta dal CED della Cassazione)

L'avviso di accertamento intestato ad un contribuente deceduto, che sia stato notificato nell'ultimo domicilio dello stesso, nonché la stessa notificazione dell'avviso, sono affetti da nullità assoluta e insanabile, poiché, a norma dell'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'atto impositivo intestato al dante causa può essere notificato nell'ultimo domicilio di quest'ultimo solamente indirizzando la notifica agli eredi collettivamente e impersonalmente e purché questi, almeno trenta giorni prima, non abbiano comunicato all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del "de cuius" le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale, dovendosi ritenere che una siffatta irregolarità di notifica, incida sulla struttura del rapporto tributario, che non è evidentemente configurabile nei confronti di soggetti inesistenti. (Massima tratta dal CED della Cassazione)

Per l'avviso di accertamento intestato e diretto ad un contribuente deceduto, l'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce che gli eredi del contribuente hanno l'obbligo di comunicare il decesso del loro dante causa e il nominativo di tutti gli aventi causa, in modo che gli Uffici finanziari possano azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie, il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del "de cuius". Se tale comunicazione e' stata eseguita, gli atti impositivi devono essere notificati personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio fiscale da costoro comunicato; se, invece, tale comunicazione non sia stata eseguita, gli atti intestati al dante causa possono essere notificati nell'ultimo domicilio dello stesso, ma devono essere diretti agli eredi collettivamente e impersonalmente e tale notifica sara' efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione predetta. Il rispetto di tale procedimento notificatorio non costituisce dato puramente formale ma, incidendo sul rapporto tributario, perche' relativo ad un soggetto non piu' esistente, e' causa di nullita' assoluta ed insanabile della notifica e dell'avviso di accertamento. * Massima tratta dal CED della Cassazione.

In caso di decesso del contribuente durante l'attività di accertamento la notifica del provvedimento finale va effettuata nei confronti degli eredi presso l'ultimo domicilio del de cuius, collettivamente ed impersonalmente qualora questi ultimi non abbiano provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 65 d.P.R. 600/73.

Qualora questi invece abbiano effettuato tale comunicazione, la notifica deve essere effettuata personalmente e nominativamente nel domicilio fiscale di ciascuno di essi.

Nella prima ipotesi il messo comunale dopo aver dato atto che le ricerche effettuate per l'individuazione dell'abitazione del de cuius non hanno dato esito positivo, deve procedere al deposito di copia del plico nella casa comunale, e dare pubblicazione dell'avviso presso l'albo del comune, come previsto dall'art. 60, d.P.R. 600/73.

Nel caso di atto impositivo intestato a soggetto deceduto, l'esecuzione della notifica presso il suo ultimo domicilio, impersonalmente e collettivamente agli eredi, nonostante questi abbiano effettuato, almeno trenta giorni prima, la comunicazione all'Ufficio delle proprie generalità e del domicilio fiscale, configura anch'essa una ipotesi di nullità della notificazione stessa, soggetta quindi al regime della sanatoria ex art.156 c.p.c.

Laddove la insanabile inesistenza della notificazione deve ritenersi limitata alla sola ipotesi di notifica dell'atto indirizzata al soggetto deceduto, perché essa, in tal caso, va ad incidere in realtà sul momento strutturale del rapporto tributario ( e quindi sull'atto), che non è evidentemente configurabile nei confronti di un soggetto non più esistente.

Riferimenti normativi: artt. 65 comma 2 e 4 del DPR 600/73; articolo 490, comma 2, Codice civile.

Riferimenti giurisdizionali: Cassazione sent. n.22476/2015; n.12210/1995; n. 18729/2014

Registrati al nostro portale per accedere al motore di ricerca delle sentenze.

Registrati

Sentenze

Sentenze nel nostro database:
507,035

Cerca

Giudici

Giudici nel nostro database:
2,876

Cerca

Autorità

Tribunali nel nostro database:
331

Cerca

Sentenze.io 2023