Sentenza del 25/08/2004 n. 16855 - Corte di Cassazione

Massime

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE - APPLICABILITA' ANCHE ALLE ENTRATE DI DIRITTO PRIVATO - PROCEDIMENTO INGIUNZIONALE "EX" ART 2 RD N 639 DEL 1910 - PRESUPPOSTI NECESSARI - CERTEZZA LIQUIDITA' ED ESIGIBILITA' DEL CREDITO - NECESSITA' - FATTISPECIE

Lo speciale procedimento disciplinato dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e' utilizzabile, da parte della pubblica amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima pubblica amministrazione; e' tuttavia necessario che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile, senza alcun potere di determinazione unilaterale dell'Amministrazione, dovendo la sussistenza del credito, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilita' derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, e riconoscendosi all'Amministrazione un mero potere di accertamento dei detti elementi ai fini della formazione del titolo esecutivo. (Nel caso di specie, la P.A. aveva emesso l'ordinanza opposta assumendo l'esistenza di un credito derivante dal pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario in un giudizio svoltosi nei confronti dell'ex INAM; enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva escluso la legittimita' del ricorso alla procedura del regio decreto n. 629 del 1910, ritenendolo limitato alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici, intendendo per entrata patrimoniali tutti i proventi derivanti dal godimento di pubblici beni o servizi, e sempre che vi sia una diretta connessione con la normale attivita' istituzionale degli enti medesimi). *Massima tratta dal CED della Cassazione.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

Il provvedimento di fermo amministrativo di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69, u.c., ha lo scopo di legittimare la sospensione, in via cautelare e provvisoria, del pagamento di un debito liquido ed esigibile da parte di un'amministrazione dello Stato, a salvaguardia della eventuale compensazione legale di esso con un credito, anche se non attualmente liquido ed esigibile, che la stessa o altra amministrazione statale pretenda di avere nei confronti del suo creditore. Deve tuttavia considerarsi che, nel giudizio di ottemperanza, il potere del giudice sul comando definitivo inevaso va esercitato entro i confini invalicabili posti dall'oggetto della controversia definita con il giudicato, di talche' deve ritenersi esclusa la possibilita' di applicare al giudizio di ottemperanza l'istituto civilistico della compensazione, in quanto la dichiarazione di estinzione del debito per compensazione presuppone un accertamento del Giudice che travalica i limiti fissati dal contenuto del giudicato ed e' sottratto alla sua competenza. Ne deriva, per ineludibile sviluppo logico, che il fermo amministrativo, finalizzato alla compensazione del debito dell'erario con il credito vantato a diverso titolo nei confronti del contribuente, non puo' essere opposto nel giudizio di ottemperanza ma solo in quello di cognizione, cosicche' va esclusa in radice la necessita' di qualsivoglia sindacato del Giudice dell'ottemperanza sul provvedimento di fermo, con la conseguente irrilevanza di eventuali errori di diritto commessi, dal Giudice tributario, nell'ambito di tale sindacato. *Massima redatta dal servizio di documentazione economica e tributaria

Le somme che gli enti pubblici percepiscono da privati per l'occupazione o l'utilizzazione di aree di pertinenza pubblica assumono natura tributaria, con la conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice tributario, soltanto quando l'esborso trova giustificazione in un rapporto pubblicistico impositivo, rispetto al quale l'uso del bene pubblico o il presumibile vantaggio che il privato riceve dal servizio rappresentano il mero presupposto giustificativo dell'imposizione. Quando invece costituiscono il corrispettivo (ancorche' ridotto per ragioni politiche) di servizi ricevuti o dell'utilizzazione del bene, esse assumono carattere privatistico, con la conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario ed esclusione della competenza per materia del tribunale (a meno che non venga in discussione l'uso dei poteri autoritativi spettanti alla P.A., in tal caso ricadendosi nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo). (In applicazione di tale criterio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, emessa dal giudice di pace, la quale aveva attribuito natura privatistica al c.d. canone di posteggio, previsto dall'abrogato art. 3, comma dodicesimo, della legge 28 marzo 1991, n. 112, recante norme in materia di commercio sulle aree pubbliche, risultando accertato che lo stesso costituiva il corrispettivo dei servizi offerti dal comune per l'organizzazione, la pulizia ed il controllo del sito destinato allo svolgimento del mercato). *Massima tratta dal CED della Cassazione.

Il fermo amministrativo, di cui all'art. 69, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ha lo scopo di legittimare la sospensione, in via cautelare e provvisoria, del pagamento di un debito liquido ed esigibile da parte di un'amministrazione dello Stato, a salvaguardia della e- ventuale compensazione legale di esso, con un credito, anche se non attualmente liquido ed esigibile, che la stessa od altra amministrazione statale, considerata nella sua unicita' di soggetto di rapporti giuridici, pretenda di avere nei confronti del suo creditore; mentre nell'ordine degli effetti del provvedimento di fermo non rientra quello di impedire al giudice ordinario il pieno esercizio della propria giurisdizione sulla domanda del creditore dell'amministrazione. Ne consegue che, per un verso, e' consentito al creditore di agire per l'accertamento negativo del credito vantato dall'amministrazione ed oggetto del provvedimento di fermo; per l'altro verso, l'amministrazione pubblica statale, convenuta in giudizio per l'adempimento del proprio debito, ove voglia conservare gli effetti prodotti dall'esercizio del suo potere cautelare, ha l'onere di chiedere l'accertamento e la liquidazione del suo credito in funzione della dichiarazione di estinzione del proprio debito, cosi' affidando alle regole del processo, davanti al giudice cui domanda ed eccezione sono state proposte, l'applicazione della disciplina sostanziale della compensazione, quale risultante dall'avvenuto esercizio del provvedimento di fermo. Massima tratta dal CED della Cassazione.

Lo speciale procedimento ingiunzionale di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, di cui lo Stato e gli altri enti pubblici possono avvalersi non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, cumulando in se' le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto e derivando dal potere di autoaccertamento della P.A., non e' utilizzabile quando si faccia valere una pretesa al risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito, poiche' il credito e' privo dei requisiti della certezza, della liquidita' e della esigibilita', con la conseguenza che sia la causa giuridica, sia la prova della sussistenza e dell'ammontare del credito stesso restano comunque a carico della P.A. e correlativamente vanno apprezzate dall'autorita' giudiziaria.

Lo speciale procedimento ingiunzionale disciplinato dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639, applicabile non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della pubblica amministrazione, esige come suo fondamentale presupposto che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile, senza alcun potere di determinazione unilaterale dell'amministrazione, dovendo la sussistenza del credito, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilita' derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati e, rimanendo all'amministrazione un mero potere di accertamento dei detti elementi ai fini della formazione del titolo esecutivo (nella specie in base all'enunciato principio la C.S. ha cassato la sentenza del conciliatore che aveva ritenuto legittimo il ricorso allo speciale procedimento da parte del Comune per il recupero di una parte delle spese da detto ente sostenute per lavori di riparazione e di rifacimento dei tetti e delle pluviali del cimitero, previa unilaterale determinazione delle quote facenti carico ai concessionari dei loculi, in mancanza di una specifica disciplina normativa ovvero di accettazione di detti interessati).

Registrati al nostro portale per accedere al motore di ricerca delle sentenze.

Registrati

Sentenze

Sentenze nel nostro database:
507,035

Cerca

Giudici

Giudici nel nostro database:
2,876

Cerca

Autorità

Tribunali nel nostro database:
331

Cerca

Sentenze.io 2023