Sentenza del 11/08/2016 n. 16969 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE IRPEF - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - MOMENTO DELL'IMPUTAZIONE - ULTIMAZIONE DELLA PRESTAZIONE

In tema d'imposte sui redditi, il corrispettivo della prestazione del professionista legale e la relativa spesa si considerano rispettivamente conseguiti e sostenuti quando la prestazione è condotta a termine per effetto dell'esaurimento o della cessazione dell'incarico professionale.

Massima redatta a cura del CED della Cassazione


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

L'importo percepito da un professionista in sede stragiudiziale a titolo di indennizzo per il ritardo nel pagamento di compensi dovutigli da clienti (importo costituito dalla rivalutazione monetaria, da interessi di mora maturati sull'ammontare dei compensi e dall'onorario del legale incaricato dell'azione di recupero del credito) rappresenta il risarcimento del danno derivante dall'intempestivo conseguimento dei compensi e, come tale, è imponibile ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, secondo cui i proventi conseguiti a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

In tema di imposta di registro, l'opzione per la determinazione della base imponibile in applicazione della disciplina del cd. prezzo valore può essere esercitata con dichiarazione notarile integrativa successiva al passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento della comunione, anche ai fini della fruizione dei benefici per l'acquisto dell'abitazione principale dell'acquirente, poiché solo dopo tale momento si concretizzano il trasferimento della proprietà e l'obbligo di versare il prezzo dovuto e l'Amministrazione finanziaria, decorso un congruo termine per l'effettuazione della dichiarazione, può iniziare il relativo procedimento di accertamento.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema d'imposte sui redditi, in caso di esternalizzazione a impresa terza dell'attività di distribuzione dei prodotti venduti dal contribuente, i relativi costi per l'utilizzo dei veicoli di sua proprietà concessi in comodato all'impresa che svolge in esclusiva l'attività di trasporto sono deducibili ai sensi dell'art. 75 (ora 109), comma 5, del d.P.R. n. 1986 del 917, trattandosi di spese che s'inseriscono nel suo programma economico e devono, pertanto, ritenersi inerenti la sua attività produttiva. Massima redatta a cura del CED della Cassazione

In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, la spesa per il pagamento del compenso al mediatore deve essere dedotta nell'anno di imposta in cui viene effettivamente sostenuta. * Massima tratta dal CED della Cassazione.

I requisiti per l'applicazione dell'IVA al compenso incassato da un professionista sono l'abitualita' dell'esercizio professionale del percipiente e la derivazione del compenso da attivita' di lavoro autonomo qualsiasi, non richiedendosi a tal fine che tali prestazioni scaturiscano da un contratto d'opera professionale o da altro contratto tipico. Conseguentemente, la prestazione del consulente tecnico nominato dal giudice civile rientra nella previsione dell'articolo 5 D.P.R. 633/72, per cui essa obbliga il consulente a versare l'IVA sul compenso liquidatogli, e ad esercitare la rivalsa nei confronti del soggetto a carico del quale il giudice pone l'anticipazione del relativo onere, salvo il diritto di questo di ottenere il rimborso dalla parte condannata alle spese processuali.

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