Sentenza del 06/09/2022 n. 26283 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio Sezioni unite

Massime

RISCOSSIONE - IMPUGNAZIONE ATTI CONOSCIUTI PER IL TRAMITE DELL'ESTRATTO DI RUOLO - COM4BIS"COMMA 4 - BIS DELL'ART 12 DEL DPR N 602/1973

In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3-bis del DL 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del DPR 602/1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Questa condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione e, di conseguenza, la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile. Alla luce di ciò, pertanto, sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Costituzione.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

L'impugnazione del'estratto di ruolo è inammissibile, in quanto non si è in presenza di un atto impositivo o esecutivo, ma di un semplice documento ricognitivo riproducente gli elementi essenziali della cartella di pagamento. Il ruolo, viceversa, in quanto titolo esecutivo è impugnabile, sul presupposto che non vi sia stata regolare notifica della relativa cartella di pagamento e che sussista un interesse del contribuente ad agire ex art. 100 c.p.c. . Tale interesse ad agire, peraltro, ai sensi dell'art. 4 bis D.P.R. 602/1973 (introdotto dall'art. 3 bis D.L. 146/2021 convertito in legge 115/2021) è individuabile unicamente nei tre casi tassativamente previsti della partecipazione ad una procedura d'appalto, della riscossione di somme dovute da soggetti pubblici e della perdita di un beneficio nei confronti della P.A.; l'interesse ad agire, inoltre, non solo deve sussistere al momento della proposizione della domanda, ma -come confermato dalle SS.UU. della Cassazione con la sentenza n.26283/2022- deve persistere al momento della decisione, ben potendo venir meno nel corso del giudizio a causa dello ius superveniens, della cessazione della materia del contendere o di altri motivi.

Pres. ed Est. Alfredo Montagna

La novella legislativa è una norma di carattere processuale e, quindi, in quanto tale, per pacifica giurisprudenza, applicabile immediatamente a tutti i processi in corso. Tale novità normativa stabilisce che "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; oppure la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici ex art.1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto; o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione" Le tre ipotesi previste costituiscono, peraltro, una mera esemplificazione non tassativa della giustiziabilità del ruolo, la quale deve sempre ritenersi possibile in ogni situazione in cui vi sia un interesse qualificato e differenziato del contribuente.

Riferimenti normativi: art 3 bis d.l. 21 ottobre 2021 n.146

La notificazione dell'avviso di accertamento tributario affetta da nullità rimane sanata, con effetto ex tunc, dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso tale avviso atteso che, da un lato, l'avviso di accertamento ha natura di provocatio ad opponendum, la cui notificazione è preordinata all'impugnazione, e dall'altro l'art. 60, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, richiama espressamente, in tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, le norme stabilite dall'art. 137 c.p.c. e ss., (salve le modifiche subito dopo indicate) e, quindi, dall'art. 160 c.p.c., il quale, attraverso il rinvio al precedente art. 156 c.p.c., prevede appunto che la nullità non possa essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo. (massima redatta a cura del CerDEF)

La notificazione dell'avviso di accertamento tributario affetta da nullita' rimane sanata, con effetto "ex tunc", dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso tale avviso, atteso che, da un lato, l'avviso di accertamento ha natura di "provocatio ad opponendum", la cui notificazione e' preordinata all'impugnazione, e, dall'altro, l'art. 60, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (dettato in materia di accertamento delle imposte sui redditi, ma applicabile anche in tema di imposta di registro e di INVIM), richiama espressamente, in tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, le "norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile" (salve le modifiche subito dopo indicate), cosi' rendendo applicabile l'art. 160 del codice medesimo, il quale, attraverso il rinvio al precedente art. 156, prevede appunto che la nullita' non possa mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo. Massima tratta dal CED della Cassazione. In termini v. Cassazione n.3294 del 07/04/1994. Contra v. Cassazione n.3513 del 11/03/2002 e n.5924 del 21/04/2001.

In applicazione della regola del tempus regit processum di cui all'art. 11 delle preleggi al c.c., da interpretare alla luce dei principi di tutela dell'affidamento del cittadino e dell'equo processo sanciti in Costituzione e nella CEDU, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite disposizioni di segno contrario sono inapplicabili ai processi in corso alla data del 21 dicembre 2021 i limiti e le preclusioni alla diretta impugnazione dell'estratto di ruolo contenuti all'art. 4-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, nel testo introdotto dall'art 3-bis della legge n. 215 del 2021, in sede di conversione del d.l. n. 146 del 2021. Ai sensi dell'art. 11 delle preleggi al c.c., in caso di successione di norme processuali nel tempo, si verificano due conseguenze: a) l'applicazione immediata della nuova regola ai processi pendenti, con riguardo a tutti gli atti ancora da compiere (c.d. jus superveniens); b) la conservazione della validità e dell'efficacia degli atti compiuti nel vigore della regola abrogata (c.d. facta praeterita). L'affidamento del cittadino, quale elemento essenziale dello Stato di diritto, si traduce nell'esigenza che le parti conoscano il momento in cui sorgono oneri con effetti per loro pregiudizievoli, nonché nel legittimo affidamento delle parti stesse nello svolgimento del giudizio secondo le regole vigenti all'epoca del compimento degli atti processuali. Esso, pertanto, non può essere leso da norme con effetti retroattivi, che incidano irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti. Il principio della preminenza del diritto e la nozione di processo equo, consacrati dall'art. 6 della Cedu, si oppongono, salvo che per imperative esigenze di interesse generale, all'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia con lo scopo di influire sullo svolgimento giudiziario di una causa. Contrasta, pertanto, con le predette garanzie una disposizione legislativa, immediatamente efficace, che abbia manifestamente per oggetto, o comunque per effetto, di modificare la disciplina applicabile nei procedimenti giudiziari in corso, nei quali lo Stato sia parte ed in senso favorevole a quest'ultimo. L'inammissibilità del ricorso avverso l'estratto di ruolo per intervenuta dimostrazione dell'esistenza della precedente valida notificazione di un atto impositivo non impugnato preclude ogni ulteriore valutazione sul merito della controversia.

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