Si deve affermare che l'obbligazione Tributaria nasca ex lege con l'avveramento del presupposto del tributo, e non per effetto dell'eventuale atto amministrativo di accertamento, e che in forza di tale principio, valido anche per le imposte precedenti alla riforma, quando il presupposto si sia verificato prima dell'inizio della procedura di concordato preventivo, l'intero credito d'imposta deve considerarsi anteriore al concordato, ai sensi degli artt. 168 e 184, legge fallimentare, ancorche' non sia stato in tutto o in parte ancora accertato o iscritto nei ruoli; conseguentemente in caso di concordato con cessione dei beni deve riconoscersi il diritto dell'esattore ad ottenere dai liquidatori il pagamento, secondo le clausole concordatorie, dei crediti d'imposta risultanti da un ruolo emesso durante la procedura, ma relativi a periodi di imposta ad essa anteriori. Nei giudizi relativi ai beni oggetto della liquidazione ed alla distribuzione delle somme, si configura un litisconsorzio necessario fra il debitore concordatario ed il liquidatore (che puo' ritenersi unico legittimo a stare in giudizio solo nell'ipotesi di cessione traslativa dei beni con immediata liberazione del debitore) e la mancata integrazione del contraddittorio comporta l'estinzione del giudizio, come accaduto nel caso di specie, in cui l'esattoria propose azione giudiziaria allo scopo di far riconoscere la soggezione al regime concordatorio dei propri crediti (mentre nessuna controversia sussisteva tra le parti relativamente all'an ed al quantum dei tributi o alla legittimita' dell'iscrizione a ruolo degli stessi), ma non ottempero' all'obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti della societa' debitrice. Ne' puo' ritenersi non verificata l'estinzione del processo in conseguenza del fatto che la causa de quo era stata riunita, per connessione oggettiva impropria, con altra causa promossa da diversa esattoria, la quale aveva invece provveduto alla regolare integrazione del contraddittorio.