Sentenza del 28/05/1987 n. 4780 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio Sezioni unite

Massime

CONCORDATO PREVENTIVO CREDITI TRIBUTARI ISCRITTI A RUOLO NEL CORSO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

Si deve affermare che l'obbligazione Tributaria nasca ex lege con l'avveramento del presupposto del tributo, e non per effetto dell'eventuale atto amministrativo di accertamento, e che in forza di tale principio, valido anche per le imposte precedenti alla riforma, quando il presupposto si sia verificato prima dell'inizio della procedura di concordato preventivo, l'intero credito d'imposta deve considerarsi anteriore al concordato, ai sensi degli artt. 168 e 184, legge fallimentare, ancorche' non sia stato in tutto o in parte ancora accertato o iscritto nei ruoli; conseguentemente in caso di concordato con cessione dei beni deve riconoscersi il diritto dell'esattore ad ottenere dai liquidatori il pagamento, secondo le clausole concordatorie, dei crediti d'imposta risultanti da un ruolo emesso durante la procedura, ma relativi a periodi di imposta ad essa anteriori. Nei giudizi relativi ai beni oggetto della liquidazione ed alla distribuzione delle somme, si configura un litisconsorzio necessario fra il debitore concordatario ed il liquidatore (che puo' ritenersi unico legittimo a stare in giudizio solo nell'ipotesi di cessione traslativa dei beni con immediata liberazione del debitore) e la mancata integrazione del contraddittorio comporta l'estinzione del giudizio, come accaduto nel caso di specie, in cui l'esattoria propose azione giudiziaria allo scopo di far riconoscere la soggezione al regime concordatorio dei propri crediti (mentre nessuna controversia sussisteva tra le parti relativamente all'an ed al quantum dei tributi o alla legittimita' dell'iscrizione a ruolo degli stessi), ma non ottempero' all'obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti della societa' debitrice. Ne' puo' ritenersi non verificata l'estinzione del processo in conseguenza del fatto che la causa de quo era stata riunita, per connessione oggettiva impropria, con altra causa promossa da diversa esattoria, la quale aveva invece provveduto alla regolare integrazione del contraddittorio.


Sentenze in tema

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In tema di contenzioso tributario, nel giudizio instaurato dai contribuenti ed avente ad oggetto la legittimità della quota di ritenuta fiscale trattenuta dal comune sull'indennità di esproprio (o sulla somma corrisposta per la cessione bonaria dei terreni), l'ente locale è soltanto sostituto d'imposta e, quindi, obbligato in solido in un rapporto impositivo di cui è parte, come ente impositore, l'Amministrazione finanziaria dello Stato, sicché, non essendo un litisconsorte necessario, non vi è l'obbligo di disporre l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti neppure in secondo grado, ove ormai sia decorso il termine per l'impugnazione, atteso che l'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi del quale l'appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili. Massima tratta dal CED della Cassazione.

La giurisdizione tributaria, avendo ad oggetto sia l'"an" che il "quantum" della pretesa tributaria, comprende anche l'individuazione del soggetto tenuto al versamento dell'imposta o dei limiti nei quali esso, per la sua qualita', sia obbligato; ne consegue che, qualora tra i debiti ereditari rientri un debito di imposta (nella specie, imposta di registro ed INVIM) e l'erede abbia accettato con beneficio di inventario, spetta alle commissioni tributarie conoscere dell'impugnazione dell'avviso di liquidazione con cui esso erede con beneficio d'inventario, adducendo la propria responsabilita' per il debito fiscale ereditario nei limiti di valore dei beni a lui pervenuti ("ex" art. 490, secondo comma, numero 2, cod. civ.), faccia valere il vizio proprio di tale atto impositivo, ad esso destinato, in quanto volto a conseguire il pagamento dell'intera imposta, e non di quanto possibile per effetto della accettazione beneficiata. Del resto, se cosi' non fosse, qualsiasi forma di tutela, concernente la ridotta responsabilita' dell'erede accettante con beneficio di inventario per il debito d'imposta imputabile al "de cuius", sarebbe, nella sede ordinaria, preclusa dalla definitivita' dell'avviso di liquidazione. *Massima tratta dal CED della Cassazione.

Proposto da un creditore intervento nel procedimento di espropriazione forzata, qualora ne' il giudice abbia esaminato di ufficio l'ammissibilita' dell'intervento con riferimento ai requisiti della certezza, esigibilita' o liquidita' del credito, ne' il debitore, o alcuno dei creditori, abbia proposto opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., al fine di far valere il difetto di tali requisiti, la relativa questione resta bensi' preclusa nel prosieguo del procedimento, ivi compresa la fase di distribuzione del ricavato, ma la preclusione resta limitata al profilo formale della ammissibilita', senza estendersi alla questione sostanziale dell'esistenza e dell'ammontare del credito, la quale e' utilmente proponibile in tale fase, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 512 cod. proc. civ., tenendo pero' conto che la controversia insorta in sede di distribuzione della somma ricavata tra creditori concorrenti ha ad oggetto soltanto la sussistenza o l'ammontare di uno o piu' crediti ovvero la sussistenza di diritti di prelazione, per cui - in mancanza di opposizione all'esecuzione - non rileva l'eventuale illegittimita' del pignoramento e dell'esecuzione forzata. (Nella specie - in cui, promossa, con pignoramento presso terzo, l'esecuzione forzata per il realizzo di un credito da prestazione professionale, credito rimasto inadempiuto soltanto per il residuo pari alla ritenuta fiscale d'acconto, calcolata sulla sorte e gia' versata all'Erario dal medesimo terzo debitore al momento dell'assegnazione del credito stesso, l'Amministrazione finanziaria era comunque intervenuta per chiedere l'assegnazione delle somme pignorate - la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto insussistente il diritto di credito dell'Amministrazione stessa, gia' soddisfatta dal terzo debitore, senza che, in mancanza di opposizione all'esecuzione, rilevasse la legittimita', o meno, della ritenuta operata da quest'ultimo e quindi del pignoramento del credito per l'importo corrispondente ad essa).

Si deve affermare che l'obbligazione Tributaria nasca ex lege con l'avveramento del presupposto del tributo, e non per effetto dell'eventuale atto amministrativo di accertamento, e che in forza di tale principio, valido anche per le imposte precedenti alla riforma, quando il presupposto si sia verificato prima dell'inizio della procedura di concordato preventivo, l'intero credito d'imposta deve considerarsi anteriore al concordato, ai sensi degli artt. 168 e 184, legge fallimentare, ancorche' non sia stato in tutto o in parte ancora accertato o iscritto nei ruoli; conseguemente in caso di concordato con cessione dei beni deve riconoscersi il diritto dell'esattore ad ottenere dai liquidatori il pagamento, secondo le clausole concordatorie, dei crediti d'imposta risultanti da un ruolo emesso durante la procedura, ma relativi di imposta ad essa anteriori. Nei giudizi relativi ai beni oggetto della liquidazione ed alla distribuzione delle somme, si configura un litisconsorzio necessario fra il debitore concordatario ed il liquidatore (che puo' ritenersi unico legittimato a stare in giudizio solo nell'ipotesi di cessione traslativa dei beni con immediata liberazione del debitore) e la mancata integrazione del contraddittorio comporta l'estinzione del giudizio, come accaduto nel caso di specie, in cui l'esattoria propose azione giudiziaria allo scopo di far riconoscere la soggezione al regime concordatario dei propri crediti (mentre nessuna controversia sussisteva tra le parti relativamente all'an ed al quantum dei tributi o alla legittimita' dell'iscrizione a ruolo degli stessi), ma non ottempero' all'obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti della societa' debitrice. Ne' puo' ritenersi non verificata l'estinzione del processo in conseguenza del fatto che la causa de quo era stata riunita, per connessione oggettiva impropria, con altra causa promossa da diversa esattoria, la quale aveva invece provveduto alla regolare integrazione del contraddittorio.

Nel concordato preventivo, la sussistenza, l'entita' e la natura privilegiata o meno dei crediti nei confronti dell'imprenditore, a meno della definizione in via pregiudiziale di tali questioni, possono essere oggetto di autonomo accertamento giurisdizionale anche dopo l'omologazione del concordato stesso, mancando in tale procedura una verifica giudiziale del passivo ed avendo il creditore sostanzialmente accettato, in sede concordataria, che l'integrale soddisfacimento del suo credito fosse subordinato all'effettiva inclusione di esso tra quelli muniti di prelazione. Il privilegio del credito di rivalsa iva ha natura speciale, riferendosi ai beni che hanno formato oggetto della cessione, e non generale, non potendosi configurare la surrogazione del cedente nella prelazione generale dello Stato sui crediti per imposte perche' il cedente, nel versare l'iva, assolve un debito proprio e non del cessionario, come pure lo spedizioniere nel versare i tributi doganali. Di conseguenza, se i beni non sono nel patrimonio dell'imprenditore, i crediti relativi devono considerarsi sforniti di privilegio. Il principio dell'onere della prova non richiede che gli elementi costitutivi della pretesa attrice siano riscontrati sulla sola base della prova prodotta dalla parte istante, restando il giudice del merito libero di attingere a tutte le risultanze processuali ritualmente acquisite, indipendentemente dalla loro provenienza.

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