Sentenza del 28/05/1987 n. 4780 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio Sezioni unite

Testo

Svolgimento del processo.
L'Esattoria delle II.DD. di …, premesso che la societa' di fatto tra … e
……, ammessa a concordato preventivo con cessione dei beni, omologate dal
locale Tribunale il 30 dicembre 1978, era debitrice di cospicue somme per
ILOR e IRPEF relative agli esercizi dal 1974 al 1977, ma iscritte nei ruoli
di giugno e settembre 1979, convenne innanzi al medesimo Tribunale la
Societa' debitrice, in persona dei due soci, il commissario liquidatore del
concordato e i creditori intervenuti nella procedura, al fine di far
dichiarare che i crediti tributari suddetti, essendo anteriori al
concordato, dovevano essere collocati e soddisfatti nel procedimento
concorsuale.
Nel giudizio intervenne, a fianco dell'Esattoria, l'Amministrazione delle
finanze.
Il Tribunale accolse la domanda sostanzialmente nella considerazione che
l'accertamento tributario ha natura dichiarativa.
La Corte d'appello di …, con la sentenza ora denunziata del 28 febbraio
1984, e' andata in contrario avviso, accogliendo l'appello della Cassa di
Risp. di … creditrice intervenuta nel concordato.
Dopo avere osservato che il Tribunale aveva correttamente legato la
soluzione del problema alla natura giuridica dell'accertamento tributario, a
seconda, cioe', che gli si riconosca efficacia dichiarativa o costitutiva,
la Corte ha aderito a quest'ultima opinione in base al rilievo che al
verificarsi del fatto imponibile non sorge in modo immediato e diretto il
debito d'imposta, ma si realizza una situazione giuridica complessa
nell'ambito della quale viene determinata l'obbligazione tributaria
attraverso un procedimento che implica qualificazioni giuridiche demandate
esclusivamente all'Amministrazione. Il presupposto del tributo, pur
esistendo nella realta' economica, acquista rilievo giuridico con la
mediazione dell'attivita' dell'ente impositore che accerta gli elementi
della fattispecie d'imposta e pertanto prima di tale accertamento l'obbligo
di una determinata prestazione tributaria non sussiste, ma si presenta come
mera eventualita'.
In base a questi rilievi la sentenza si e' richiamata all'orientamento
espresso nello specifico problema da questa Corte in diverse pronunzie,
osservando - in conformita' ad una di esse - che l'art. 184 legge fall.
risulta inapplicabile ai crediti tributari non accertati o non iscritti a
ruolo perche' prima di questo momento il concreto esercizio della potesta'
tributaria e' meramente eventuale, nel senso che non e' neppure certo se
l'ente impositore si determinera' al riconoscimento della rilevanza
giuridica dei presupposti imponibili e procedera' in concreto a manifestare
la sua volonta' di imposizione; e l'insindacabilita' di tale
autodeterminazione costituisce un ulteriore motivo per negare l'attualita'
del credito.
Avverso la sentenza hanno proposto distinti ricorsi l'Esattoria delle II.DD.
di … e l'Amministrazione finanziaria in base ad unico motivo.
Ad entrambi resiste la Cassa di Ris. di … con controricorso, con il quale
ha proposto gravame incidentale condizionato, basato del pari su unico
motivo.
Sono state presentate memorie.
Motivi della decisione.

  1. I ricorsi debbono essere riuniti, in quanto proposti contro la stessa
    sentenza (art. 335 del c.p.c.).
  2. Con l'unico motivo dei ricorsi principali, denunziando la violazione
    dell'art. 184 legge fallimentare, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione
    ai principi in tema di accertamento e riscossione delle imposte,
    l'Amministrazione finanziaria e l'Esattoria comunale di … criticano la
    sentenza impugnata per avere negato che il concordato omologato sia
    obbligatorio per i crediti d'imposta iscritti a ruolo dopo la sentenza di
    omologazione, ancorche' afferenti ad annualita' d'imposta anteriori
    all'apertura della procedura concorsuale, in tale modo escludendo che essi
    possano essere soddisfatti nel corso della medesima e, dunque, in caso di
    concordato con cessione dei beni, sul ricavato degli stessi. Sostengono che
    questa conclusione - prima facie inaccettabile, in quanto priva di qualsiasi
    garanzia patrimoniale crediti relativi a redditi prodotti nell'esercizio
    dell'attivita' d'impresa anteriormente alla cessione - non ha fondamento
    normativo, giacche', da un lato, l'art. 184, legge fallimentare si riferisce
    a tutti i crediti anteriori al decreto di apertura della procedura di
    concordato, senza richiedere che essi siano certi, liquidi ed esigibili,
    dall'altro, l'obbligazione tributaria sorge ex lege quando si verifica il
    presupposto materiale specifico del tributo, in presenza del quale il
    contribuente deve provvedere addirittura al pagamento dell'imposta o, quanto
    meno, e' tenuto ad una serie di obblighi che postulano l'esistenza del
    rapporto di imposta, sicche' il successivo accertamento dell'Ufficio ha
    funzione soltanto dichiarativa.
    La censura e' fondata.
    La sentenza impugnata si giova dell'avallo di alcune non recenti pronunzie
    di questa Corte, le quali, con riferimento alla passata normativa fiscale,
    hanno appunto negato che i crediti tributari relativi a periodi di imposta
    precedenti all'inizio della procedura possano considerarsi "anteriori al
    concordato", agli effetti dell'art. 184 legge fallimentare, se alla data
    suddetta non siano stati ancora accertati e iscritti nei ruoli (n. 849 del
    1973; n. 2535 del 1971; n. 2317 del 1966; n. 2293 del 1963).
    Ma questo orientamento, sicuramente non piu' sostenibile in base alla
    disciplina delle imposte personali introdotta con la riforma, deve essere
    rimediato anche con riguardo al sistema tributario abrogato.
    La tesi della non obbligatorieta' del concordato si trova argomentata, in
    dette pronunzie, in due modi parzialmente diversi: talvolta, in consonanza
    con il risalente filone dottrinale che individua nell'accertamento e nel
    ruolo gli atti costitutivi dell'obbligazione tributaria, si afferma che un
    vero rapporto obbligatorio tra il contribuente e l'Amministrazione si
    instaura solo quando questa attribuisce rilievo giuridico ai presupposti
    materiali del tributo attraverso gli atti suddetti, che sono espressione di
    un "momento di autodeterminismo" dell'Amministrazione, non suscettibile di
    sindacato e tale da rendere incerto, finche' essi non siano emessi, la
    costituzione del vincolo, altre volte, invece, senza prendere posizione sul
    problema, ritenuto non rilevante, della natura costitutiva o dichiarativa
    dell'accertamento e del ruolo, si osserva che prima di questi atti ne'
    l'Amministrazione puo' esigere il tributo ne' il contribuente puo' adempiere
    e percio' non si configura un credito anteriore al concordato, quali devono
    considerarsi solo quelli suscettibili di essere fatti valere al tempo del
    decreto di cui all'art. 184 legge fallimentare o resi tali per effetto
    stesso della presentazione del ricorso (v. sent. n.2293 del 1963).
    Sennonche' a questa seconda linea argomentativa, che fa perno, quindi, sulla
    non esigibilita' dei crediti suddetti, e' agevole opporre che la qualifica
    di credito anteriore al concordato e' correlata all'anteriorita' del "titolo
    o causa" dell'obbligazione (artt. 168, comma 1, e 184 legge fallimentare),
    non alla sua esigibilita', tanto che si ritengono pacificamente soggetti
    alla falcidia concordataria i crediti condizionali, quelli non ancora
    scaduti e quelli relativi ad obbligazioni sorte per un fatto anteriore non
    ancora accertato, che del pari sono inesigibili; e percio' questo elemento
    non puo' essere utilizzato per discriminare i crediti tributari ove li si
    ritenga sorti prima del concordato, con il verificarsi del presupposto
    materiale del tributo, per modo che, allo scopo di stabilirne il carattere
    concordatario, non si puo' prescindere dall'individuazione del momento
    genetico del debito di imposta, nella stessa ottica della motivazione delle
    sentenze del primo tipo.
    La conclusione cui esse sono pervenute contrasta, pero', con un antico e
    consolidato indirizzo di questa Corte, che, fuori dallo specifico tema del
    concordato preventivo, ha costantemente affermato la natura dichiarativa
    dell'accertamento, ricollegando la nascita dell'obbligazione tributaria al
    verificarsi del presupposto di fatto del tributo, che realizza la singola
    fattispecie d'imposta il quale principio e' stato applicato anche nelle
    altre procedure concorsuali, per cui non si e' mai dubitato, ad es., che
    debbano essere ammessi al passivo del fallimento, come debiti del fallito, i
    tributi relativi a periodi di imposta precedenti alla sentenza dichiarativa
    di fallimento, ma accertati o iscritti a ruolo successivamente.
  3. Non e' possibile accennare alle molteplici ragioni che suffragano questo
    indirizzo sul piano dei principi generali dell'ordinamento tributario; ed e'
    appena il caso di avvertire che l'argomento valorizzato dalle sentenze da
    cui si dissente - cioe' che prima dell'accertamento vi e' solo la "mera
    eventualita'" che l'Amministrazione affermi la sua "volonta' di imposizione"
  • non tien conto, da un lato, che i presupposti soggetti ed oggettivi e il
    contenuto del debito d'imposta sono direttamente regolati dalla legge e,
    dall'altro, che l'attivita' amministrativa volta ad individuare e a
    determinare la materia imponibile e' rigidamente vincolata, sicche' non solo
    e' indefettibilmente dovuta (stante l'indisponibilita' del credito
    tributario), ma da essa esula qualsiasi potere autoritativo discrezionale
    (ed e' percio' sicuramente errato assimilare l'accertamento ad un atto
    negoziale, avente per sua natura efficacia costitutiva).
    Per ribadire l'esattezza dell'indirizzo e' sufficiente, invece, far
    riferimento ad alcuni dei molteplici dati normativi che, per il nuovo come
    per l'abrogato sistema dell'imposizione diretta, dimostrano l'inconsistenza
    della tesi che individua la fonte dell'obbligazione tributaria
    nell'accertamento o nell'iscrizione a ruolo, accomunati nella categoria
    degli atti di imposizione.
    A riguardo, senza indugiare nell'esame analitico delle norme, va anzitutto
    sottolineato che il sistema vigente delle II.DD. (IRPEF, IRPEG, ILOR) al
    verificarsi del presupposto del tributo, costituito dal possesso di un
    reddito nel periodo d'imposta, il contribuente e' tenuto a liquidare
    l'imposta dovuta, a provvedere al pagamento della stessa e a comunicare
    all'Amministrazione finanziaria, mediante dichiarazione, l'avveramento del
    presupposto, la base imponibile e i criteri seguiti nella liquidazione. In
    questi casi l'attivita' amministrativa e' diretta al controllo della
    dichiarazione, in relazione alla sua regolarita' formale, veridicita' e
    completezza, nonche' alla verifica della prestazione adempiuta; e solo se il
    controllo si concludeva sfavorevolmente per il contribuente
    l'Amministrazione provvede ad emettere un atto di accertamento sostitutivo,
    correttivo o integrativo della dichiarazione.
    Non si puo' fondatamente contestare, quindi, che l'obbligazione tributaria -
    secondo lo schema proprio della categoria delle obbligazioni che trovano la
    loro fonte nella legge (cioe' di gran parte delle obbligazioni pubbliche) -
    nasce ex legge con il verificarsi del presupposto, dal quale scaturiscono le
    due situazioni correlate di debito e di credito che caratterizzano il
    rapporto obbligatorio, mentre la (successiva) attivita'
    dell'Amministrazione, certativa e qualificatoria del fatto imponibile,
    attiene all'esercizio del diritto di credito cosi' sorto, sicche' gli
    eventuali atti di accertamento sono sempre strumentali e non genetici
    rispetto all'obbligazione.
    D'altra parte, a voler sostenere il contrario, giammai si potrebbe ritenere
    che il presupposto dia luogo ad un mero stato di potenzialita' idoneo a
    legittimare un atto d'imposizione (secondo l'opinione dottrinale piu'
    sofisticata, il presupposto realizza la fattispecie cui e' correlato il
    potere dell'Amministrazione di emanare un atto costitutivo dell'obbligazione
    tributaria), bensi' occorrerebbe ipotizzare l'insorgenza di due
    obbligazioni, una scaturente dalla legge e da adempiere contestualmente alla
    dichiarazione, l'altra derivante dall'atto di accertamento e relativa
    all'ulteriore imposta pretesa. Sennonche', a parte il rilievo che
    quest'ultima e' solo eventuale, giacche' - come si e' detto - l'esigenza
    dell'accertamento si manifesta soltanto se il contribuente non dichiari in
    modo infedele o errato la base imponibile, e' agevole obiettare che
    l'artificiosa duplicazione non ha fondamento normativo, posto che all'unica
    situazione imponibile - id est, al presupposto verificatosi nel periodo -
    non puo' che corrispondere un'obbligazione unica ed inscindibile, mentre
    l'ulteriore imposta richiesta, e l'attivita' procedimentale all'uopo svolta,
    agevolmente si inquadrano nell'esercizio in forma amministrativa del diritto
    di credito dell'Amministrazione, la quale attribuisce una diversa entita'
    originaria all'obbligazione (per una maggiore dimensione del presupposto,
    per l'indetraibilita' di oneri, per l'applicabilita' di un'aliquota
    maggiore, etc.).
    Ne' l'accertamento puo' assumere un diverso valore rispetto le ipotesi in
    cui manchi la dichiarazione, giacche' l'omissione non incide,
    manifestamente, sull'esistenza dell'obbligazione e l'atto che l'accerta
    conserva natura dichiarativa, operando ugualmente ex tunc.
  1. Le stesse considerazioni suggerisce il meccanismo della ritenuta alla
    fonte, per cui al verificarsi del presupposto nasce dall'obbligo della
    ritenuta e del versamento a carico del sostituto d'imposta ovvero della
    ritenuta diretta (art. 23 ss., D.P.R. n. 600 del 1973; artt. 2 e 3, D.P.R. n. 602 del 1973). E l'istituto, presente pure nell'ordinamento precedente
    alla riforma (art. 167 del T.U. delle II.DD. n. 645 del 1958), anche in
    relazione a questo e' stato correttamente valorizzato per negare la natura
    costitutiva dell'accertamento, presupponendo l'esistenza dell'obbligazione
    tributaria indipendentemente da un qualsiasi atto di verifica da parte
    dell'Amministrazione.
    Consapevole di cio', una parte della dottrina ha inquadrato la fattispecie
    nella categoria dei tributi senza imposizione, enucleata in contrapposto a
    quella dei tributi con imposizione perche' solo per i primi l'obbligazione
    nascerebbe direttamente dalla legge, mentre nei secondi deriverebbe da un
    successivo accertamento costitutivo.
    Ma la distinzione - sulla quale si insiste negli scritti difensivi della
    resistente - a ragione e' stata negletta dalla giurisprudenza di questa
    Corte, posto che una diversita' strutturale fra i tributi, attinente al
    momento generico dell'obbligazione, non puo' farsi dipendere dal
    procedimento di emersione del presupposto o dalle modalita' di adempimento
    della prestazione imposta; e una siffatta distinzione risulta addirittura
    improponibile all'interno di uno stesso tributo, cui non e' possibile
    attribuire di volta in volta fonte legale o fonte provvedimentale a seconda
    che intervenga o non intervenga un atto di accertamento di una maggiore
    imposta, il medesimo debito, relativo ad un unico periodo di imposta, si
    dovrebbe considerare in parte sorto con il verificarsi del presupposto del
    tributo e in parte successivamente, frazionandosi in piu' rapporti
    giuridici.
  2. Tale frazionamento, di per se' ingiustificabile in presenza di un'unica
    fattispecie giuridica normativamente definita e circoscritta, trova puntuale
    smentita direttamente nella legge, che, ai fini del ritardo nel pagamento
    del tributo, considera unitariamente sorto il credito d'imposta al tempo in
    cui si sono verificati i presupposti del tributo, cioe' nel periodo
    d'imposta senza distinguere fra debito riferibile alla dichiarazione e
    debito riferibile all'accertamento.
    Per la disciplina precedente alla riforma tanto risulta dall'art. 184-bis
    del T.U. n. 645 del 1958, che prevedeva un sistema di computo delle
    maggiorazioni della data in cui le imposte accertate si sarebbero dovute
    versare o iscrivere a ruolo, proprio con la finalita' - piu' volte
    evidenziata da questa Corte - di compensare l'Amministrazione per il ritardo
    nell'adempimento da parte del contribuente, ritardo ritenuto esistenze
    appunto presupponendo l'anteriorita' del credito rispetto all'atto di
    accertamento.
    Nella nuova disciplina della riscossione, poi, sulle imposte o sulle
    maggiori imposte dovute in base a rettifica o accertamento d'ufficio sono
    sempre dovuti interessi semestrali dalla data di scadenza del versamento
    diretto o del termine di presentazione della dichiarazione (artt. 9 e 20,
    D.P.R. n. 602 del 1973); e cio' dimostra non solo che il debito sorge dalla
    data suddetta, ma anche che il debitore e' considerato in mora ancorche'
    l'obbligazione non sia ancora liquida.
    Nello stesso senso sono particolarmente significative altre due norme
    segnalate dalla dottrina, cioe' gli artt. 43 e 65 del D.P.R. n. 600 del 1973: la prima disposizione, per i casi di omessa prestazione della
    dichiarazione o di dichiarazione nulla, prevede un termine di decadenza di
    sei anni per l'azione dell'Amministrazione, cosi' ricollegando il diritto
    della stessa direttamente al verificarsi del presupposto del tributo; la
    seconda disposizione stabilisce che gli eredi rispondono in solido dei
    debiti tributari "il cui presupposto si e' verificato anteriormente alla
    morte della dante causa, per cui gli eredi medesimi succedono in
    un'obbligazione gia' sorta e non soltanto in una situazione potenzialmente
    suscettibile di provocare un futuro accertamento costitutivo.
    Infine, non interferisce con il problema ora esaminato il sistema del nuovo
    contenzioso tributario: un argomento sistematico a favore del carattere
    costitutivo dell'accertamento si sarebbe potuto trarre se fosse stata
    prevista una giurisdizione di mero annullamento; ma cosi' non e', giacche'
    il processo tributario, sebbene strutturato come impugnativa di specifici
    provvedimenti dell'Amministrazione (tra cui gli avvisi di accertamento,
    intesi in senso lato), concerne non solo la loro legitimita' formale -
    venendo in rilievo i vizi relativi alla ritualita' degli atti o del
    procedimento e, piu' in generale, inerenti all'osservanza degli stessi, in
    quanto il giudice deve direttamente accertare, nei limiti della
    contestazione, i presupposti materiali e giuridici dell'obbligazione
    tributaria assunti dall'Amministrazione a fondamento del provvedimento
    medesimo.
    Giova pure aggiungere che il ruolo e' un atto di riscossione
    dell'obbligazione tributaria, posto in essere dall'Amministrazione
    nell'esercizio del potere ad essa conferito per la realizzazione materiale e
    coattiva del credito, quale risulta in base alla dichiarazione (nelle
    ipotesi di correzione della stessa, ex art. 36-bis, D.P.R. n. 600 del 1973)
    o a seguito di accertamento: rispetto a tale atto, quindi, un problema
    relativo alla fonte dell'obbligazione tributaria in realta' neppure si pone.
  3. In conclusione, si deve affermare che l'obbligazione tributaria nasce ex
    lege con l'avveramento del presupposto del tributo, e non per effetto
    dell'eventuale atto amministrativo di accertamento, e che in forza di tale
    principio, valido anche per le imposte precedenti alla riforma, quando il
    presupposto si sia verificato prima dell'inizio della procedura di
    concordato preventivo, l'intero credito d'imposta deve considerarsi
    anteriore al concordato, ai sensi degli artt. 168 e 184 legge fallimentare,
    ancorche' non sia stato in tutto o in parte ancora accertato o iscritto nei
    ruoli. I crediti tributari per i periodi d'imposta precedenti alla procedura
    concorsuale sono sempre soggetti, quindi, agli effetti del concordato
    preventivo omologato, con o senza cessione di beni, e debbono essere
    soddisfatti in sede di adempimento del concordato medesimo e nella
    percentuale stabilita, se chirografari, anche quando l'accertamento e
    l'iscrizione nei ruoli siano sopraggiunti nel corso della procedura: con la
    conseguenza che, in caso di concordato con cessione dei beni, deve
    riconoscersi il diritto dell'esattore ad ottenere dai liquidatori il
    pagamento, secondo le clausole concordatarie, dei crediti di imposta
    risultanti da un ruolo emesso durante la procedura, ma relativi a periodi di
    imposta ad essa anteriori.
    Nella specie, la Corte di Appello di …, pur avendo accertato che i crediti
    iscritti nei ruoli si riferivano a periodi di imposta precedenti al
    concordato, li ha ritenuti estranei al regime concordatario in quanto
    l'iscrizione a ruolo era avvenuta in epoca successiva all'inizio della
    procedura, attribuendo rilievo determinante, cioe', a tale provvedimento ai
    fini dell'esistenza di un credito azionabile in sede concordataria, ex art.
    184 legge fallimentare; la quale opinione, come si e' detto, non puo' essere
    condivisa.
  4. Con l'unico motivo dei due ricorsi incidentali, la Cassa di Risp. di …
    sostiene che, anche ammettendo la natura concordataria dei crediti di
    imposta anteriori non iscritti a ruolo, questa conclusione giammai, potrebbe
    essere condivisa per i crediti relativi alle sanzioni pecuniarie inflitte
    relativamente agli stessi tributi accertati.
    Il ricorso e' inammissibile, giacche' sulla questione suddetta la Corte di
    Appello non si e' affatto pronunziata, ritenendola assorbita dalla soluzione
    data alla questione principale, rispetto alla quale, per altro, involge
    problemi solo in parte diversi.
  5. In definitiva, mentre i ricorsi incidentali vanno dichiarati
    inammissibili, debbono essere accolti quelli principali e la sentenza
    impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice, che
    si designa nella Corte di Appello di …, la quale procedera' a nuovo esame
    della controversia attendendosi ai principi di diritto innanzi enunciati sub
    n. 6; provvedera' altresi' sulle spese di questo giudizio di cassazione.
    P.Q.M.
    La Corte di Cassazione, a sezioni unite: riunisce i ricorsi n. 3960/84,
    6342/84, 7472/84 e 7473/84; accoglie i ricorsi dell'Amministrazione
    finanziaria e dell'Esattoria comunale delle II.DD. di … dichiara
    inammissibili i ricorsi incidentali della Cassa di Risp. di …; cassa la
    sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame alla Corte di Appello
    di …, la quale provvedera' anche sulle spese di questo giudizio di
    cassazione.

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