In tema in tema di contenzioso tributario la mancata o erronea indicazione nell'atto impugnabile della Corte di giustizia tributaria competente, delle forme, o del termine per proporre ricorso, non comporta la nullità di esso, ma rappresenta una semplice irregolarità.
Il legislatore ha disposto che "Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili" ("Statuto dei diritti del contribuente") così come l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 546/1992, prevede che gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario "devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente ", non prevedendo espressamente la nullità dell'atto o alcuna sanzione nel caso di omessa o incompleta indicazione delle modalità di impugnazione .
Ne consegue, pertanto, che le norme citate sono volte esclusivamente ad agevolare il compito del contribuente che voglia impugnare l'atto, ma non pongono nessun obbligo di specificazione a carico dell'ente impositore.