Sentenza del 03/04/2023 n. 966 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia Sezione/Collegio 28

Decisioni

  • 003408/2017 - FAVOREVOLE AL CONTRIBUENTE

Massime

LA MANCATA INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI IMPUGNAZIONE NON COMPORTA LA NULLITÀ DELL'ATTO

In tema in tema di contenzioso tributario la mancata o erronea indicazione nell'atto impugnabile della Corte di giustizia tributaria competente, delle forme, o del termine per proporre ricorso, non comporta la nullità di esso, ma rappresenta una semplice irregolarità.

Il legislatore ha disposto che "Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili" ("Statuto dei diritti del contribuente") così come l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 546/1992, prevede che gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario "devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente ", non prevedendo espressamente la nullità dell'atto o alcuna sanzione nel caso di omessa o incompleta indicazione delle modalità di impugnazione .

Ne consegue, pertanto, che le norme citate sono volte esclusivamente ad agevolare il compito del contribuente che voglia impugnare l'atto, ma non pongono nessun obbligo di specificazione a carico dell'ente impositore.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

In tema di accertamento, ove non siano state indicate al contribuente in sede di verifica, le specifiche ragioni per le quali la stessa è iniziata, motivando gli accessi con generici riferimenti agli indirizzi di programma annuali, ovvero al settore economico di particolare interesse, non si configura la nullità dell'atto impositivo per violazione dell'articolo 12, comma II, della legge n. 212/2000, atteso che non essendo tale sanzione espressamente prevista dalla legge, è onere del contribuente dedurre e dimostrare il concreto pregiudizio derivato alla sua difesa dalla denunciata violazione. Inoltre, in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'inosservanza degli obblighi informativi determina la nullità degli atti della procedura nei casi in cui l'effetto invalidante sia espressamente previsto dalla legge mentre, negli altri casi, occorre valutare, anche luce della giurisprudenza europea, se la violazione di legge abbia comportato la mera irregolarità dell'atto o della procedura ovvero l'invalidità dell'atto stesso.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 solo dinanzi al giudice speciale tributario, tutti quegli atti con cui l'amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorchè tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o della forma da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente. Ne consegue che il ricorso avverso la cartella esattoriale, emessa successivamente in relazione all'avviso non opposto, risulta essere inammissibile. (massima redatta a cura del CeRDEF)

In tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 D.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria. Pertanto è impugnabile il bollettino di conto corrente, indicante l'importo da pagare, anche nel caso in cui tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l'impugnazione.

In tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 solo dinanzi al giudice speciale tributario, tutti quegli atti con cui l'amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorchè tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o della forma da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente. Ne consegue che il ricorso avverso la cartella esattoriale, emessa successivamente in relazione all'avviso non opposto, risulta essere inammissibile ai sensi del citato art. 19.

In tema di contenzioso tributario, l'autore dell'atto impugnabile, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha l'obbligo di indicare in concreto la specifica commissione tributaria competente per territorio; l'omessa o incompleta indicazione, tuttavia, non comporta la nullita' dell'atto, non essendo una tale conseguenza prevista dal legislatore, ne' e' assistita da alcuna altra sanzione, trattandosi di semplice irregolarita, ed avendo la norma come scopo soltanto di agevolare il compito del contribuente che voglia impugnare l'atto, soggetto su cui grava l'onere di individuare l'organo giurisdizionale, onere che e autonomo e prescinde da eventuali obblighi di specificazione posti a carico di altri. *Massima tratta dal CED della Cassazione.

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