Sentenza del 03/04/2023 n. 966 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia Sezione/Collegio 28
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. XXXX XXXXXX, rappresentato e difeso dall'avv. XXXXXX XXXXX XXX, con ricorso alla CTP di Taranto depositato il XX/XX/2016 impugnava, per l'annullamento, il sollecito di pagamento n. XXXXXXXXXXX8.00 del XX/XX/2015, notificato il XX/XX/2015, di \?. 2.004,24 oltre spese di notifica, riferito al tributo 630 "Consorzio Bonifica e miglioramento fondiario" per l'annualità 2014, emesso dalla Soget S.p.A. quale Concessionaria del servizio di riscossione per conto del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara.
All'esito del giudizio, la CTP di Taranto, sez. I, con sentenza n. XXXX del XX/XX/2016, depositata il XX/XX/2017, accoglieva il ricorso, annullava l'atto impugnato, estrometteva la Concessionaria dal giudizio e condannava il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara al pagamento delle spese di giudizio oltre accessori.
Il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, con atto di appello notificato il 4XX/XX/2017 al contribuente presso il domicilio eletto e alla Soget S.p.A. il XX/XX/2017, depositato il XX/XX/2017, impugna la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
1) violazione del disposto di cui all'art. 36, comma 2, n.3) del d.lgs. 546 del 1992;
2) nullità della sentenza poiché la motivazione è fondata su contributo diverso rispetto a quello per cui è causa;
3) errata motivazione per mancata valutazione del presupposto impositivo.
Conclude in via principale per la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata poiché la motivazione afferisce al contributo di manutenzione anziché di Bonifica; in via subordinata per la riforma della pronuncia poiché fondata su errati presupposti, dichiarando dovuto il contributo di Bonifica cod. 630 con rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
La Soget S.p.A. appellata, si è costituita in giudizio in proprio con controdeduzioni depositate il XX/XX/2018, per la parte ad essa riferibile quale Concessionaria deducendo:
1) sulla mancata indicazione degli organi giudiziari e/o amministrativi ove opporre l'atto;
2) sulla presunta violazione dello Statuto del contribuente, mancata notifica degli atti prodromici e/o allegazione;
3) difetto di legittimazione passiva.
Conclude per la dichiarazione di legittimità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato l'estromissione della Soget S.p.A., con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Il sig. XXXXX XXXXXX, rappresentato e difeso dall'avv XXXXX XXXXXXX, si è costituito in giudizio con controdeduzioni depositate il XX/XX/2020, a sostegno della legittimità della sentenza gravata, riproponendo i motivi del ricorso introduttivo e eccependo, altresì:
1) sulla mancanza di prova sostenuta dal Consorzio sull'assenza di alcun beneficio sui fondi;
2) sull'omessa considerazione da parte della CTP della perizia tecnica redatta dal dott. XXXX sostenuta dal Consorzio.
Conclude, per il rigetto dell'appello, per la conferma della sentenza impugnata e con condanna alle spese di giudizio dell'Ente territoriale da distrarsi in favore del difensore distrattario.
Il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, appellante, in data XX/XX/.2023 ha depositato memorie illustrative insistendo sulle conclusioni già formulate nell'atto di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal Consorzio di Bonifica Stornara e Tara è infondato e va rigettato.
I tre motivi di appello riferiti a:
1) violazione del disposto di cui all'art. 36, comma 2, n.3) del d.lgs. 546 del 1992;
2) nullità della sentenza poiché la motivazione è fondata su contributo diverso rispetto a quello per cui è causa;
3) errata motivazione per mancata valutazione del presupposto impositivo, possono essere scrutinati congiuntamente per connessione.
In sostanza sostiene l'appellante che, la sentenza della CTP di Taranto, sez. I, n. XXX/2016, ha errato nell'accogliere il ricorso del contribuente per aver confuso il contributo di Bonifica contraddistinto col cod. 630 per cui è causa da quello cod. 750 di manutenzione non richiesto con il sollecito impugnato. L'appellato nel contestare il motivo evidenzia che contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la CTP non ha errato.
Evidenzia che l'oggetto del giudizio riguarda il canale di bonifica a monte della proprietà XXXXX che, come afferma il CTP, dott. XXXXXXX è sito sulla p.lla XX del fondo XXX del Comune di Statte.
Sottolinea che il termine: "opere idrauliche" indica opere destinate alla regimentazione ed al deflusso delle acque. Mentre le opere irrigue (queste si previste dal cod. trib. n. 750) sono destinate ad assicurare la manutenzione periodica e la piena funzionalità del complesso degli impianti irrigui.
Pertanto, la CTP non ha errato nel definire opere idrauliche i canali di scolo consortili.
I motivi sono infondati.
Osserva il Collegio che con il ricorso introduttivo è stato impugnato il sollecito di pagamento n. XXXXXXXXXXX8.00 del 14.12.2015 di \?. 2.004,24 riferito al tributo 630 "Consorzio Bonifica e miglioramento fondiario" per l'annualità 2014 e non già il tributo di cui al codice 750 "Manutenzione impianti irrigui".
Rileva che la CTP di Taranto ha così motivato la sentenza impugnata: "La Commissione ritiene di dover rilevare che, al di lì delle numerose osservazioni svolte dal Consorzio, incontestata è rimasta la perizia tecnica di parte prodotta dalla ricorrente che, seppure non asseverata, è supportata da valutazioni ed eloquente materiale fotografico in grado di dimostrare come la infestante folta vegetazione arbustacea, cumuli di terra e quant'altro ostruiscano ampi tratti dei canali di irrigazione, senz'altro limitati nella loro funzione irrigua per mancanza di manutenzione da più anni. Con tale perizia tecnica la contribuente è riuscita a dimostrare non solo la mancanza del beneficio irriguo nell'anno d'imposta 2014, ma anche i potenziali rischi di allagamento dei terreni e di possibile perdita del loro valore".
Dalla motivazione della sentenza impugnata si rileva che la decisione ha tenuto conto di quanto documentato dal contribuente con la perizia dell'agronomo dott. XXXXXXXXX, asseverata il 12.2.2016, con riferimento alla esistenza sui terreni " di infestante folta vegetazione arbustacea, cumuli di terra e quant'altro ostruiscano ampi tratti dei canali di irrigazione, senz'altro limitati nella loro funzione irrigua per mancanza di manutenzione da più anni".
Il Collegio condivide la decisione del primo giudice avendo questi assunto le proprie determinazioni con riferimento alla mancata manutenzione per più anni di ampi tratti dei canali di irrigazione il cui contributo è contraddistinto dal cod. 630 "Miglioramento fondiario" e di cui al sollecito di pagamento oggetto di impugnazione.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il contributo del Consorzio riferito al cod. 630 finanzia l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e di pulizia delle opere di Bonifica (canali di scolo e impianti idrovori) e le spese di funzionamento dell'Ente, diversamente da quello contraddistinto dal cod. 750 "manutenzione impianti irrigui e/o acquedotti rurali" che è finalizzato ad assicurare la manutenzione periodica e la piena funzionalità del complesso degli impianti irrigui oltre che alla manutenzione acquedotti rurali.
Il Collegio evidenzia, inoltre, che il riparto delle spese tra i consorziati inseriti nel perimetro di contribuenza avviene secondo gli indici di contribuenza individuati nel Piano di classifica che individua i benefici derivanti dalle opere di Bonifica per ciascun immobile. Il perimetro di contribuenza, pertanto, è necessario a specificare
i soggetti passivi ed a quantificare il quantum debeatur nonché ad individuare gli immobili che rispettino congiuntamente due condizioni quali la collocazione all'interno del comprensorio di Bonifica e il conseguimento, attuale, di benefici dall'attività di Bonifica.
Non è sufficiente la mera inclusione dell'immobile nel territorio appartenente al comprensorio per presumere il beneficio in favore del contribuente per assoggettare i beni a contribuzione. La costante giurisprudenza di legittimità ritiene necessario che i beni abbiano conseguito un beneficio particolare dall'esecuzione di opere da parte del Consorzio. Il beneficio, dunque, deve essere immediato e diretto, tale da incrementare il valore dell'immobile, non essendo sufficiente un beneficio indiretto derivante dalla sua mera inclusione del comprensorio di bonifica (Cass. 15 maggio 2013 n. 11801; Cass. 18 gennaio 2012 n. 654; Cass. 29 marzo 2011 n. 7159; Cass. 21 gennaio 2011 n. 1386; Cass., SS.UU. 14 maggio 2010 n. 11722; Cass. 10 aprile 2009 n. 8770).
Il vantaggio ritratto dal proprietario dell'immobile dall'attività del Consorzio rappresenta l'elemento caratterizzante del presupposto impositivo del contributo consortile. Tuttavia, il criterio di distribuzione dell'onere della prova circa l'effettivo conseguimento di un beneficio è ribaltato in quanto spetta al contribuente dimostrare di non aver goduto alcun vantaggio. Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, l'ente impositore è esonerato dalla suddetta prova del beneficio tutte le volte in cui vi sia un Piano di classifica, approvato dalla competente Autorità regionale, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi nel comprensorio di Bonifica (Cass. 19 aprile 2019 n. 11076; Cass. 18 aprile 2018 n. 9511; Cass. 23 marzo 2012 n. 4671; Cass. 21 luglio 2010 n. 17066; Cass. 25 febbraio 2009 n. 4513; Cass. SS. UU. 30 ottobre 2008 n. 26009).
Nel caso di specie il Piano di classifica, depositato agli atti del giudizio di primo grado, risulta essere stato approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 363 del 22.10.2012 e dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta Regionale n. 1146 del 18.6.2013, pubblicata sul BURP n. 93 del 9.7.2013 e il Piano di riparto per il 2014 risulta essere stato approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 78 del 5.3.2014 secondo le linee guida della Regione Puglia di cui alla deliberazione G.R. n. 1150 del 18.6.2013.
Nel solco tracciato dal consolidato orientamento della Corte di Cassazione e dalle disposizioni legislative di cui agli articoli 13, 17 e 18 della L.R. della Regione Puglia del 13/03/2012, n. 4, per il Collegio, nel caso di specie, sono illegittime l'applicazione e la riscossione del contributo cod. 630 da parte del Consorzio.
Infatti, il contribuente con la perizia dell'agronomo dott. Nobile Domenico, asseverata il 12.2.2016, ha documentalmente provato, assolvendo così all'onere della prova a suo carico, l'assenza di attività consortili riferibili all'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e di pulizia delle opere di bonifica (canali di scolo e impianti idrovori), riferibili questi al contributo contraddistinto dal Cod. 630 oggetto del sollecito di pagamento, dimostrando, quindi, l'insussistenza dei fatti costituenti la pretesa contributiva.
Mentre il Consorzio appellante, con la consulenza di parte a firma del dott. Agronomo XXXX XXXX depositata in appello, ha solo fatto riferimento, in maniera generica nelle conclusioni, al " beneficio di Bonifica per l'immobile oggetto della presente consulenza riguarda la difesa idraulica di Bonifica del territorio in cui ricade.", attività questa riferibile al contributo contraddistinto col cod. 750 "manutenzione impianti irrigui e/o acquedotti rurali" non oggetto del sollecito di pagamento e di impugnativa.
Nulla ha evidenziato o chiarito in merito all'effettuazione di attività consortili riferibili all'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e di pulizia delle opere di bonifica (canali di scolo e impianti idrovori), riferibili questi al contributo contraddistinto dal Cod. 630 oggetto del sollecito di pagamento.
La Soget S.p.A., Concessionaria per la riscossione del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, costituendosi in giudizio ha sostenuto che la mancata indicazione degli organi giudiziari e/o amministrativi ove opporre l'atto non ne comporta l'invalidità non essendo la violazione sanzionata da nullità, come confermato dalla Suprema Corte (Cass. 23010/2009; Cass. 17020/2014).
Il motivo è fondato.
Osserva il Collegio che la disposizione è contenuta nell'articolo 7, comma 2, lettera c), della legge 212/2000 ("Statuto dei diritti del contribuente"), in base al quale "Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili".
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'omessa o l'erronea indicazione, nell'atto impugnabile, delle modalità per la presentazione del ricorso, non ne determina la nullità, ma solo una semplice "irregolarità" formale, che può eventualmente rilevare ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione. Infatti, la sanzione di nullità non è una conseguenza prevista dal legislatore, nè è assistita da alcuna altra sanzione, trattandosi piuttosto di semplice irregolarità (Cass. 3865/2002; Cass.12070/2004).
In definitiva, per le motivazioni esposte, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, restando assorbita da quanto prefato, va dichiarata la legittimazione passiva della Soget S.p.A. limitatamente al motivo del ricorso introduttivo riferito alla mancata indicazione degli organi giudiziari e/o amministrativi ove opporre l'atto, trattandosi di questione inerente alla regolarità del sollecito di pagamento, contrariamente a quanto statuito dai primi giudici. Rigettato l'appello proposto dal Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra la Soget S.p.A. e le altre parti in giudizio, mentre seguono la soccombenza nei confronti dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, Sezione XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara la legittimazione passiva della Soget S.p.A. limitatamente al motivo del ricorso introduttivo riferito alla mancata indicazione degli organi giudiziari e/o amministrativi ove opporre l'atto, rigetta l'appello proposto dal Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, e riforma parzialmente la sentenza impugnata.
Dichiara illegittimo e annulla il sollecito di pagamento n. XXXXXXXXXXXX8.00 del 14.12.2015.
Compensa le spese del presente grado di giudizio tra la Soget S.p.A. e le altre parti in giudizio.
Condanna il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, pari a complessivi \?. 600,00 oltre accessori di legge se dovuti, in favore del sig. XXXXXXX XXXXX da distrarsi in favore del difensore, avv. XXXXXXXX XXXXX, dichiaratosi distrattario.
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