In tema di Iva, le prestazioni effettuate dai fisioterapisti, anche nel periodo precedente all'entrata in vigore del D.M. 21 gennaio 1994 - che ha incluso esplicitamente la professione di fisioterapista fra le attivita' esenti di cui all'art. 10, n. 18), del D.P.R. n. 633/1972 - rientrano tra le attivita' esenti, avendo il citato decreto ministeriale carattere interpretativo e non innovativo. *Massima redatta dal Servizio di documenazione economica e tributaria.