Sentenza del 15/03/2006 n. 5663 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

IVA - ATTIVITA' SOGGETTE - FISIOCINESITERAPIA - MASSOTERAPIA - FISIOTERAPIA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI

In tema di Iva, le prestazioni effettuate dai fisioterapisti, anche nel periodo precedente all'entrata in vigore del D.M. 21 gennaio 1994 - che ha incluso esplicitamente la professione di fisioterapista fra le attivita' esenti di cui all'art. 10, n. 18), del D.P.R. n. 633/1972 - rientrano tra le attivita' esenti, avendo il citato decreto ministeriale carattere interpretativo e non innovativo. *Massima redatta dal Servizio di documenazione economica e tributaria.


Sentenze in tema

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In tema di accertamento delle imposte, deve ritenersi incensurabile la decisione del giudice di merito di determinare il reddito ai fini IVA ed ILOR di una societa' di persone riferendosi alla normativa ex art. 62 bis del D.L. n. 331 del 1993, conv. in legge n. 427 del 1993, sui cosiddetti studi di settore, anche se successivamente introdotti (ed entrati in vigore nell'anno 1998) rispetto ai parametri di cui all'art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973 vigenti all'epoca dell'accertamento, attesa la natura piu' raffinata del nuovo mezzo di accertamento desumibile dalla normativa che lo ha introdotto. *Massima redatta dal servizio di documentazione economica e tributaria

In tema di IVA, le prestazioni per cure mediche e paramediche rese alla persona nell'esercizio delle professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 t.u.l.s. sono, in applicazione dell'art. 10, n. 18, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, esenti dall'imposta solo se effettuate da soggetti abilitati al rispettivo esercizio, trattandosi di requisito espressamente contemplato dalla norma, in mancanza del quale la prestazione non assume, sul piano normativo, carattere sanitario.

In tema di IVA, le prestazioni rese dai podologi, anche anteriormente all'entrata in vigore del d.m. 21 gennaio 1994 - che le ha incluse esplicitamente tra quelle esenti, purche' erogate su prescrizione medica -, dovevano ritenersi esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 10, n. 18, del dPR 26 ottobre 1972, n. 633, a condizione che il contribuente fosse in possesso dello specifico titolo abilitante (diploma triennale) previsto dal d.m. 26 gennaio 1988, n. 30. Maassima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di I.V.A., le prestazioni effettuate dai fisioterapisti, anche nel periodo precedente all'entrata in vigore del D.M. 21 gennaio 1994 - che ha incluso esplicitamente la professione di fisioterapista fra le attivita' esenti di cui all'art. 10, n. 18, del d.P.R. n. 633/72 - rientrano tra le attivita' esenti, avendo il citato D.M. carattere interpretativo e non in- novativo.

Le attivita' di fisioterapia, fisiokinesiterapia e massoterapia integrano (gia' prima dell'entrata in vigore del D.M. 21 gennaio 1994) gli estremi delle prestazioni paramediche rese alla persona nell'esercizio delle arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 T.U.L.S., il cui secondo comma prevede l'arte ausiliaria del massaggiatore, a sua volta disciplinata, come specializzata rispetto a quella dell'infermiere generico, dall'art. 1 del R.D. n. 1334 del 1928, e sono, pertanto, esenti da IVA, ai sensi dell'art. 10, n.18 del d.P.R. 633/72, senza che, in contrario, spieghi influenza la circostanza che le prestazioni medesime siano fornite in assenza di prescrizione mediche ovvero in mancanza, presso il contribuente, delle apparecchiature necessarie per le relative indagini.* ----- * Massima tratta dal CED della Cassazione.

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