Sentenza del 14/06/1996 n. 5509 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 1

Massime

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE IRPEF - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - IN GENERE - REGIME DI CUMULO DEI REDDITI DEI CONIUGI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA' CON SENTENZA N 179/76 DELLA CORTE COST - RILIQUIDAZIONE D'UFFICIO DELL'IMPOSTA DOVUTA DAI CONIUGI - POSSIBILITA' PER I CONIUGI DI DOVER PAGARE MAGGIORI IMPOSTE - IRRILEVANZA

La riliquidazione d'ufficio dell'imposta dovuta dai coniugi negli anni dal 1974 al 1976 prevista dalla legge 13 aprile 1977 n. 114 - la quale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 179/76 dichiarativa della illegittimita' costituzionale del regime di cumulo dei redditi dei coniugi, ha introdotto il diverso sistema di tassazione separata di componenti del nucleo familiare - e' legittima, ancorche' l'attuazione del "decumulo" comporti per i coniugi il pagamento di maggiori imposte, senza che, qualora non si ritenga il meccanismo di riliquidazione retroattivo limitato alla ipotesi in cui i coniugi ne abbiano un vantaggio, le norme che lo prevedono si pongano in contrasto con i precetti costituzionali di cui agli artt. 24 e 113, primo comma, della Costituzione.


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Ai sensi dell'art. 14, comma 4, della L. 24 dicembre 1993, n. 537 (il quale ha natura di interpretazione autentica della normativa contenuta del D.P.R. n. 917/1986), affinche' operi la causa di esclusione dell'imponibilita' costituita dalla circostanza che i detti proventi risultino "gia' sottoposti a sequestro o confisca penale", occorre che il provvedimento ablatorio sia intervenuto entro lo stesso periodo d'imposta nel quale il provento sia maturato, risultando tale lettura della norma indotta dal principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione onde evitare ingiustificate disparita' di trattamento tra i percettori di proventi illeciti ed i possessori di redditi leciti, per i quali - secondo i principi generali del sistema tributario - i redditi medesimi sono esclusi da imposizione solo se perduti nello stesso periodo d'imposta nel quale risultano prodotti. *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.

In tema di IRPEF, il regime tributario della famiglia risulta impostato - sia secondo il previgente d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, sia in base al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - sul principio dell'imposizione separata dei componenti della famiglia, cioe' dell'imputazione del reddito al soggetto che lo produce, con esclusione dei familiari sprovvisti di redditi propri, con la conseguenza del divieto del cosiddetto "splitting", ossia del metodo di calcolo dell'imposta basato sulla scomposizione in quote della somma dei redditi prodotti dai membri della famiglia in tante parti uguali quanti sono i familiari e, poi, dalla imputazione a ciascuno di essi della somma cosi' ottenuta. Ne' tale regime fiscale puo' formare oggetto di questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 29, 35 e 53 Cost., atteso che la Corte Costituzionale ha piu' volte (da ultimo, sent. n. 358 del 1995) dichiarato inammissibili analoghe questioni, spettando unicamente al legislatore - per la pluralita' e complessita' delle scelte possibili - di dettare nuovi criteri di tassazione dei redditi della famiglia, al fine di evitare il protrarsi di sperequazioni in danno delle famiglie monoreddito e di quelle numerose con componenti che non producono. *Massima tratta dal CED.

La responsabilita' solidale dei coniugi - che abbiano presentato dichiarazione congiunta dei redditi - "per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito", prevista dall'art. 17, ultimo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114, opera anche nel caso in cui i redditi accertati nei confronti del marito siano costituiti da proventi derivanti da reato, senza che cio' possa far dubitare della legittimita' costituzionale della norma, atteso che il diritto di difesa della moglie e' garantito dalla possibilita' di impugnare autonomamente l'avviso di mora a lei notificato. * Massima tratta dal CED della Cassazione.

La legge 13 aprile 1977 n. 114, che, a seguito della sentenza costituzionale n. 179/76 dichiarativa della illegittimita' costituzionale del regime di cumulo dei redditi dei coniugi, ha introdotto un diverso sistema di tassazione separata dei componenti del nucleo familiare, ha anche previsto la riliquidazione di ufficio, sulla base del nuovo regime, dell'imposta dovuta dai coniugi negli anni dal 1974 al 1976 senza distinguere le ipotesi in cui il decumulo sortisca un risultato favorevole da quelle in cui il risultato sia, invece, contrario, con la conseguenza che legittimamente l'Amministrazione delle Finanze pretende, in quest'ultimo caso, il pagamento delle maggiori imposte dai coniugi che, con il sistema del cumulo, risultavano debitori di una imposta minore.

In tema d'imposta di successione, l'art. 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, il quale, dopo aver fissato la regola secondo cui si considera compreso nell'attivo ereditario il valore dei beni trasferiti a terzi a titolo oneroso negli ultimi sei mesi (primo comma), rende detraibili da tale valore le somme reinvestite (terzo comma lett. b), esplicitamente considera i soli reinvestimenti in beni "soggetti" ad imposta, e, quindi, non puo' trovare applicazione nel caso di acquisto di beni che godano di esenzione di tipo oggettivo, quali i titoli del debito pubblico, inclusi i buoni del tesoro. Tale principio manifestamente non pone la citata norma in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, vertendosi in materia di esplicitazione dei criteri di tassazione in conformita' e nel rispetto della delega conferita dall'art. 8 n. 4 della legge 9 ottobre 1971 n. 825, ne' con l'art. 3 della Costituzione, dato che la norma medesima non determina arbitrarie disparita' di trattamento, introducendo deroghe all'esenzione di quei titoli dall'imposta di successione, ma incide sul diverso atto che precede l'acquisto dei titoli stessi, negandogli idoneita' a decurtare l'imponibile presente alla relativa epoca.

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