Sentenza del 30/11/2022 n. 3225 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia Sezione/Collegio 22

Decisioni

  • 000552/2022 - ESTINZIONE DEL PROCESSO

Massime

CONDANNA ALLE SPESE DI LITE CON IL PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA VIRTUALE

La soccombenza virtuale è quella che deve stabilire il giudice tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere. La soccombenza è "virtuale" perché, di fatto, il giudizio si è concluso senza vinti nè vincitori. Secondo la giurisprudenza la soccombenza virtuale si determina in base alla ragionevole probabilità di accoglimento della pretesa di parte. Ai fini dell'accertamento della soccombenza virtuale per la liquidazione delle spese processuali domandate in seguito all'estinzione del giudizio deve farsi riferimento all'esistenza di un interesse ad agire al tempo in cui è stata proposta l'opposizione, risultando irrilevante il fatto che la stessa sia stata successivamente dichiarata estinta. In altre parole, per stabilire la soccombenza virtuale il giudice deve immaginare che il processo sia proseguito, ponendo le spese a carico della parte che, con ogni probabilità, avrebbe perso. Insomma: sulla base degli elementi fino a quel momento raccolti, il giudice deve stabilire chi avrebbe vinto la causa se il processo fosse andato avanti anziché estinguersi per la cessata materia del contendere.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

Il Giudice con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere deve, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, o anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge. La condanna al rimborso delle spese di giudizio non ha natura sanzionatoria, nè si fonda su un risarcimento del danno, essendo soltanto conseguenza oggettiva della soccombenza non può ritenersi legittima una regolazione delle spese fondata sul mero contegno processuale di una parte.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. ord. n. 23618/2017 - Sent. Corte Cost. n. 274/2005

La dichiarazione della cessata materia del contendere è legittima se tutte le parti ne riconoscono la sussistenza dei requisiti, oppure in caso di richieste differenti, alla sola condizione di un'adeguata valutazione delle circostanze da parte del giudice di merito. Il semplice sgravio da parte del Concessionario non è sufficiente, in presenza della richiesta del contribuente di confermare la sentenza di primo grado, a supportare la dichiarazione di cessata materia del contendere.Infatti, la materia del contendere può ritenersi cessata solo quando nel corso del processo sopraggiungano fatti, ammessi da tutte le parti, che avendo diretta incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venir meno la necessità della pronuncia del giudice. Nel caso di specie, non si erano verificate tali situazioni perché il fatto che il Concessionario avesse operato lo sgravio della cartella non poteva da solo determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di processo tributario, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che la parte rimasta contumace non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell'atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi: se la notifica è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume "iuris tantum", ed è onere dell'altra parte dimostrare che lo stesso ha avuto comunque contezza del processo; se invece la notificazione è nulla, si presume la conoscenza della pendenza del giudizio da parte dell'impugnante, e dovrà essere quest'ultimo a fornire, anche mediante presunzioni, la prova di circostanze di fatto positive dalle quali si possa desumere il difetto di conoscenza anteriore o l'avvenuta conoscenza solo in una certa data.

Massima tratta dal CED della Cassazione

Ai fini della sussistenza dell'interesse ad impugnare una sentenza rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, che faccia riferimento non gia' alla divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia, ma agli effetti pregiudizievoli che dalla medesima derivino nei confronti della parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che non aveva ritenuto preclusiva dell'appello proposto dall'INPS la circostanza che lo stesso in primo grado aveva aderito alla richiesta dell'altra parte di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, sulla base di un presupposto di fatto - la inerenza della sopravvenuta domanda di regolarizzazione contributiva al credito dedotto in giudizio - in realta' erroneo). Massima tratta dal CED della Cassazione.

Nell'ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (poiché dopo la pronuncia della Corte di Cassazione l'Amministrazione aveva annullato l'atto in sede di autotutela), opera il principio di soccombenza virtuale che ritiene immotivata la compensazione delle spese quando nel corso del giudizio siano intervenuti un atto o un fatto idonei a soddisfare le pretese della parte contribuente. Ai fini dell'accertamento della soccombenza virtuale deve farsi riferimento all'esistenza dell'interesse ad agire al tempo in cui è stata proposta l'opposizione e il parametro di riferimento è quello di una ragionevole previsione dell'esito del giudizio.

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