Sentenza del 08/03/2022 n. 2368 - Comm. Trib. Reg. per la Campania Sezione/Collegio 23

Testo

Il sig. XXX impugnava la sanzione emessa ai sensi dell'art. 16 co. 1bis del DPR 115/02 dalla CTR Campania per complessivi euro 188,75 relativa ad insufficiente versamento del contributo unificato relativo al giudizio incardinato al numero di R.G. 6089/2019 eccependo la carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della sanzione irrogata; la violazione degli artt. 14, 15 e 16 del DPR 115/02; la violazione dell'art. 248 del DPR 115/2002 in quanto il contributo versato era adeguato al valore del giudizio avente ad oggetto unicamente la liquidazione delle spese processuali a favore del difensore ed inoltre l'Ufficio non aveva rispettato il termine di trenta giorni indicato dalla legge per avanzare la richiesta di integrazione del contributo; il difetto di motivazione della sanzione e violazione dell'art. 53 Cost. in quanto l'atto superava la capacità contributiva del ricorrente.

Si costituiva il MEF che chiedeva il rigetto del ricorso deducendo la correttezza dell'operato della CTR nell'indicare, ai fini della quantificazione del contributo unificato, come indeterminabile il valore della controversia, in quanto non indicato dal ricorrente; inoltre l'invito alla integrazione era stato tempestivamente notificato al ricorrente il 12/09/2019, a distanza di soli tredici giorni dall'iscrizione a ruolo del ricorso avvenuta in data 30/08/2019 e quindi entro il termine, peraltro non perentorio, previsto dal Testo Unico Spese di Giustizia.

Con la sentenza n. 5078/18/21 del 14 maggio 2021 depositata il 18 maggio 2021 la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, Sezione n. 18 accoglieva il ricorso, annullava l'atto impugnato e compensava le spese.

Ad avviso dei giudici di primo grado andava rilevato che il comma 3bis dell'art. 14 del DPR 115/2002 prevedeva che il processo "si presume" del valore indicato al comma 6 quater lettera f) con la conseguenza che per il ricorrente vi era la possibilità di superare la presunzione iuris tantum mediante la prova contraria, che ben poteva essere offerta, in assenza di preclusioni legislative, nella sede giurisdizionale dell'impugnativa dell'invito al pagamento.

Nel caso in esame era pacifico che oggetto della controversia fosse la liquidazione delle spese di lite al difensore e che il valore fosse pari ad euro 634,00 così il contributo versato risultava corrispondente allo scaglione di cui all'art. 13 comma 6 quater lett. a) del DPR 115/2002.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello la CTR della Campania \- Ufficio Recupero Spese di Giustizia sostenendo, in primo luogo, che i giudici di primo grado erano incorsi nell'equivoco di calcolare il valore della lite dell'appello a cui si riferiva la controversia, non sulla entità delle spese di causa ma sul valore del tributo oggetto del giudizio di primo grado, dichiarando erroneamente l'importo complessivo dell'accertamento TARSU di euro 634,00 quale valore della lite in appello.

Invece correttamente l'Ufficio, applicando le disposizioni normative sopra richiamate, riteneva il valore della lite, avente ad oggetto la richiesta di condanna alle spese, "indeterminabile" dal momento in cui la mancata specificazione delle spese oggetto dell'appello non consentiva la corretta determinazione del valore della lite per cui risultava corretta la quantificazione del contributo unificato dovuto nella misura di euro 120,00 ai sensi dell'art. 13, comma 6 \-quater, lettera c) del DPR n. 115/2002.

L'appellante concludeva per l'accoglimento dell'appello con riforma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

Si costituiva il contribuente il quale sosteneva la infondatezza dell'impugnazione stante la correttezza del contributo unificato versato sulla base di quanto previsto dal comma 3 bis dell'art. 14 del DPR n. 115/2002 secondo cui l'importo dello stesso andava determinato in relazione al valore della controversia che si intendeva instaurare che, per il processo tributario, corrispondeva al valore dell'atto impugnato. Eccepiva, inoltre, la violazione dell'art. 248 del TUSG che prevedeva che in caso di omesso o insufficiente versamento del contributo unificato, l'Ufficio presso il quale era stato depositato il ricorso introduttivo provvedeva a notificare alla parte l'invito al pagamento entro il termine di trenta giorni da tale deposito. Ed infatti, a fronte della iscrizione del ricorso tributario in data 30 agosto 2019, soltanto in data 18 marzo 2020 la CTR irrogava la sanzione di cui al presente giudizio.

Concludeva chiedendo il rigetto con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. All'odierna udienza la controversia veniva trattata e decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, preso atto delle risultanze di causa, ritiene che l'appello debba essere accolto e conseguentemente riformata la sentenza impugnata.

Dagli atti di causa emerge che il contribuente in data 30 agosto 2019 depositava presso questa Commissione appello iscritto al numero di RGA 6089/19 avverso la sentenza n. 1379/8/2019 emessa dalla CTP di Napoli impugnandola limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese di giudizio, eccependo la illegittimità della disposta compensazione e riproponendo una generica condanna della controparte al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio. In sede di controllo formale del suindicato appello, l'Ufficio recupero spese di giustizia di questa CTR, rilevava che il contribuente non quantificava, ai fini della domanda avanzata, la richiesta di liquidazione delle spese sul valore e sulla entità delle stesse, bensì sul valore del tributo oggetto del giudizio di primo grado dichiarando l'importo dell'accertamento quale valore della lite, calcolando un contributo unificato pari ad euro 30,00. L'Ufficio, invece, riteneva il valore della lite dell'atto impugnato e cioè la richiesta di condanna alle spese, "indeterminabile", in quanto la mancata quantificazione delle stesse oggetto dell'appello non consentivano la corretta determinazione del valore della lite per cui quantificava il contributo unificato nella misura di euro 120,00 richiedendo, con invito notificato il 12 settembre 2019, il pagamento della somma di euro 90,00 quale differenza tra il contributo dovuto e quello versato.

Poiché il contribuente, nonostante l'invito, non provvedeva alla integrazione del contributo, veniva emesso avviso di irrogazione della sanzione quantificata nella misura del 200% dell'importo dovuto e non versato, atto avverso il quale il XXX proponeva ricorso deciso con la sentenza impugnata.

Ad avviso del Collegio la erroneità della sentenza di primo grado va ravvisata nel fatto che i primi giudici hanno sostanzialmente calcolato il valore della lite dell'appello non sull'entità delle spese di causa, oggetto del giudizio, bensì sul valore del tributo oggetto del giudizio di primo grado e precisamente sull'accertamento TARSU emesso dalla società di riscossione concessionaria della riscossione per il Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) per un importo complessivo di euro 634,00, dichiarando erroneamente tale importo quale valore della controversia in appello. Nell'ambito del processo tributario, ai fini della determinazione del valore della lite per il calcolo del contributo unificato dovuto, vanno prese in considerazione le disposizioni normative di cui all'art. 14 comma 3 bis del DPR n. 115/2002 ("nei processi tributari, il valore della lite deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso ") e art. 12 comma 2 del D.Lgs. 546/1992 ("per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato ").

Risulta così palese che qualora oggetto della lite sia la richiesta di condanna alle spese, il giudice viene chiamato a pronunciarsi in ordine alla sussistenza o meno dei requisiti per il loro riconoscimento per cui non è possibile avvalersi della predetta normativa ai fini della determinazione del valore della lite.

La richiesta del riconoscimento delle spese di lite non contiene alcuna pretesa tributaria per cui il valore della lite dovrà necessariamente essere quello delle spese di cui si chiede il ristoro e non il valore dell'accertamento impugnato in primo grado ed in mancanza di tale indicazione il valore della lite deve considerarsi indeterminabile con la conseguente applicazione del contributo unificato di euro 120,00 come previsto dall'art. 13, comma 6 quater del DPR n. 115/2002 per le controversie di valore indeterminabile.

Infine il Collegio ritiene infondata la eccezione di illegittimità della irrogazione della sanzione per violazione dell'art. 248 del TUSG rilevando in primo luogo, nel silenzio della legge, la ordinarietà del termine ivi previsto, e comunque che a fronte del deposito dell'atto di appello avvenuto in data 30 agosto 2019 la notifica dell'invito al pagamento della riscontrata differenza di importo del contributo versato, avvenuta in data 12 settembre 2019.

Dalle predette considerazioni emerge che l'appello deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza di primo grado impugnata.

Quanto alle spese del presente giudizio, il Collegio ritiene che la particolarità della questione, risolvibile in assenza di una espressa previsione normativa ma sulla base di una interpretazione logico-sistematica delle disposizioni vigenti regolanti gli istituti della regolamentazione e liquidazione delle spese di giudizio e dei criteri di individuazione del valore della controversia ai fini della determinazione del contributo unificato da versare, rappresentino gravi ed eccezionali ragioni che possano legittimarne la loro integrale compensazione.

P.Q.M.

accoglie l'appello e rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese dell'intero procedimento.

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