Sentenza del 16/10/2015 n. 20950 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5
Svolgimento del processo
L'Agenzia delle entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della Ctr della Lombardia (n. 129/63/09 dep. 27.4.2009), che ha rigettato l'appello dell'Ufficio contro la sentenza della Ctp di Mantova che aveva accolto il ricorso proposto da G.M. e B.R. (poi deceduta), contro gli avvisi di accertamento ai fini Irpef, per gli anni 2001 e 2002, in relazione alla ripresa a tassazione di plusvalenza da vendita di terreni siti nel Comune di Mantova, sul presupposto della loro edificabilità, che la CTP ha escluso. In particolare la Ctr ha confermato la natura non edificatoria di un terreno ricadente in zona F (attrezzature e impianti di interesse generale), e non invece, come sostenuto dalla ricorrente, con possibilità di utilizzo edificatorio.
L'intimato non si è costituito (racc. immesse in cassetta: Cass. n. 13076/10).
Motivi della decisione
1. Col primo motivo del ricorso l'Agenzia delle entrate, deducendo violazione e falsa applicazione dell' art. 81, comma 2, lett. b) T.U.I.R. (ora art. 67); del D.M. n. 1444 del 1968, art. 2) lamenta che la CTR ha travisato il significato della destinazione dei terreni ad "attrezzature e impianti di interesse generale" che non preclude, invece, possibilità edificatorie.
Col secondo motivo si deduce insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , n. 5, essendosi la CTR limitata a menzionare la necessità di una previa approvazione da parte del Comune di un programma pluriennale di attuazione e a qualificare le aree come assoggettabili unicamente ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei termini di cui in prosieguo.
Questa Corte ha affermato, con decisione qui condivisa, che non può escludersi l'imponibilità delle plusvalenze da redditi diversi, prevista dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81 (ora art. 67), comma 1, lett. b), per la sola circostanza che il terreno ceduto si trovi all'interno di zona vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico, dovendosi avere riguardo alla destinazione effettiva dell'area, in quanto la potenzialità edificatoria, desumibile, oltre che da strumenti urbanistici adottati o in via di adozione, anche da altri elementi, certi ed obiettivi, che attestino una concreta attitudine dell'area all'edificazione, è un elemento oggettivo idoneo ad influenzare il valore dei terreni e rappresenta, pertanto, un indice di capacità contributiva ai sensi dell'art. 53 Cost. (Cass. n. 25273/2014).
Nel caso di specie le norme tecniche di attuazione del PRG di Mantova - la cui applicabilità non è contestata-prevedono che per le aree inserite in zona F: "la realizzazione delle attrezzature e la gestione dei servizi .. potrà essere affidata a terzi (soggetti privati, enti diversi dall'amministrazione comunale, società miste, ecc), mediante stipula di apposita convenzione" (Cass. n. 19161/2004). Né può considerarsi utile ai fini della esclusione della edificabilità la necessità di una previa approvazione del programma pluriennale di attuazione da parte del Comune, costituendo ciò solo un elemento tecnico sulla potenzialità di sfruttamento edificatorio (Cass. n. 7329/2011). E' pertanto da riconoscersi a tali aree una pur limitata vocazione edificatoria, il cui valore dovrà essere oggetto di idonea determinazione ai fini della consequenziale quantificazione della plusvalenza. Non conforme a tali principi è la sentenza impugnata, laddove ha rigettato l'appello dell'Ufficio sul solo rilievo che i terreni "non erano edificabili se non per destinazione d'uso pubblico".
Consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, alla CTR della Lombardia in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del processo, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2015
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