Sentenza del 15/10/1994 n. 8423 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 1

Massime

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE IRPEF - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO - SOCIO - SUBENTRO NELLA POSIZIONE GIURIDICA DI UN ALTRO - REDDITI RELATIVI ALL'ESERCIZIO SOCIALE - IMPUTAZIONE - CRITERI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973 n 597 contenente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nell'ipotesi che nel corso di un esercizio sociale di una societa' in nome collettivo si sia verificato il mutamento della composizione della compagine sociale con il subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro, i redditi della detta societa' devono essere imputati esclusivamente al contribuente che sia socio al momento della approvazione del rendiconto (e, quindi, al socio subentrante) proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, e non gia' al socio uscente ed a quello subentrante attraverso una ripartizione in funzione della durata del periodo di partecipazione alla societa' nel corso dell'esercizio.


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In tema di redditi prodotti in forma associata, qualora nel corso di un esercizio sociale di una società di persone si sia verificato il mutamento della composizione della compagine sociale, con il subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro, i redditi della società devono essere imputati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 TUIR, esclusivamente al contribuente che sia socio al momento dell'approvazione del rendiconto, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili; non deve, invece, farsi riferimento al socio uscente ed a quello subentrante attraverso una ripartizione in funzione della rispettiva durata del periodo di partecipazione alla società nel corso dell'esercizio. Ciò in quanto la semplicistica ripartizione alla stregua del periodo di partecipazione non corrisponde necessariamente alla produzione del reddito da parte della società nei vari periodi (produzione non continua nè uniforme nel tempo, e quindi insuscettibile di essere in tale misura frazionata), mentre secondo i principi civilistici in tema di ripartizione degli utili nelle società di persone, cui la disciplina tributaria coerentemente si uniforma, il diritto agli utili matura solo con l'approvazione del rendiconto. Tale principio resta fermo anche ove si tratti di utili extra-bilancio per i quali, pertanto, non è giustificabile l'imputazione ai soci usciti dalla compagine sociale in corso d'anno, in rapporto al periodo di partecipazione. In conclusione, in tema di redditi extra-contabili di società di persone, qualora nel corso di un esercizio si sia verificato il mutamento della composizione della compagine sociale a causa dell'esclusione di un socio, per individuare i contribuenti cui devono essere imputati detti redditi, ex art. 5 TUIR, deve considerarsi che, ai sensi dell'art. 2287 cod. civ., la delibera di esclusione del socio, nei rapporti tra le parti, anche ove preveda l'esclusione immediata, produce effetti solo decorsi trenta giorni dalla comunicazione al socio escluso.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.597 contenente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nell'ipotesi che nel corso di un esercizio sociale di una societa' in nome collettivo si sia verificato il mutamento della composizione della compagine sociale con il subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro, i redditi della detta societa' devono essere imputati esclusivamente al contribuente che sia socio al momento della approvazione del rendiconto (e, quindi, al socio subentrante) proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, e non gia' al socio uscente ed a quello subentrante attraverso una ripartizione in funzione della durata del periodo di partecipazione alla societa' nel corso dell'esercizio. In termini Cass., I Sez., 15 ottobre 1994 n.8423 *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

In tema di determinazione del reddito imponibile di societa' di capitali e con riguardo ad una societa' esercente attivita' immobiliare, nel regime antecedente alla entrata in vigore del T.U. 22 dicembre 1986 n 917 la patrimonializzazione degli interessi passivi e di altri oneri e spese generali per la costruzione e la gestione dei fabbricati mediante la loro iscrizione in bilancio nel conto immobili, data la loro indeducibilita' - a tenore degli artt. 62 e 64 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 non si tiene conto degli interessi passivi e delle spese generali ai fini delle valutazioni esposte in bilancio - comporta la iscrizione in bilancio di un incremento patrimoniale indipendente dalla cessione di beni e quindi di una plusvalenza tassabile ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 598, il quale prescrive che, nella determinazione del reddito imponibile, deve tenersi conto anche delle plusvalenze patrimoniali iscritte in bilancio "indipendentemente dalla cessione dei beni e dalla distribuzione ai soci", cioe' degli incrementi patrimoniali derivanti, non gia' dalla cessione di un bene che procuri al patrimonio del contribuente l'acquisizione di un valore supplementare rispetto a quello che il bene, oggetto della operazione, aveva al tempo del suo acquisto, bensi' dalla mera iscrizione in bilancio di un suo maggior valore.

L'impresa familiare ha natura individuale e non collettiva, sicche', fermo il diritto dei familiari partecipati ad una quota degli utili, l'imprenditore che presenta la dichiarazione dei relativi redditi rimane l'unico titolare dell'azienda, con la conseguenza che, ove questi conferisca la medesima azienda al fine della costituzione con detti partecipanti di una societa' personale, il conferimento non puo' farsi risalire all'intero gruppo e non puo' essere assoggettato al regime fiscale proprio della trasformazione di un soggetto o centro di imputazione collettivo in altro soggetto collettivo, ma costituisce cessione di azienda ed e' soggetto al relativo trattamento tributario, salvo che non ricorra la condizione della sua attuazione con atto registrato entro il 30 settembre 1985, nel qual caso, eccezionale, l'art. 3 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853 - convertito in legge 17 febbraio 1985, n. 17 - consente che la cessione stessa non sia considerata tale ai fini dell'imposta sul reddito e fruisca del beneficio dell'applicazione in misura fissa della imposta di registro, ipotecaria e catastale.

In linea generale, qualora nel corso di un esercizio sociale di una società a ristretta base azionaria si verifichi il mutamento della composizione della compagine sociale con il subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro, i redditi della società devono essere imputati al contribuente che sia socio al momento dell'approvazione del rendiconto (e, quindi, al socio subentrato) proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, secondo i principi civilistici per i quali il diritto agli utili matura solo con l'approvazione del rendiconto. Nondimeno, in caso di un accertamento induttivo del reddito societario in assenza di qualsiasi documento fiscale, e in presenza di reddito extra-bilancio e di conseguenti utili definitivamente accertati con riferimento a precise operazioni che hanno avuto luogo in un dato momento temporale e da nominate persone all'epoca soci della società, è legittimo l'avviso di accertamento notificato alle persone fisiche che, in quel dato momento temporale, gestivano la Società, perché il momento dell'effettivo conseguimento del reddito è precisamente circoscritto e non corrisponde al momento della chiusura del periodo d'imposta, soprattutto se i relativi adempimenti non sono mai stati posti in essere.

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