Sentenza del 17/03/2017 n. 6930 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

TRIBUTI IN GENERALE - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE OMESSA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - ILLECITO DEL CONTRIBUENTE - CONFIGURABILITÀ - LIMITI - ASSENZA DI COLPA - PROVA A CARICO DEL CONTRIBUENTE - VIGILANZA SULL'ADEMPIMENTO DELL'INCARICO AFFIDATO AL PROFESSIONISTA

In tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell'assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell'illecito amministrativo, sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato su quest'ultimo.

Massima tratta dal CED della Cassazione


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

In tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell'assenza di colpa grava sul contribuente, il quale risponde per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica, ove non dimostri di aver vigilato sull'incaricato. In tema di dichiarazioni fiscali, il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista a cui dì mandato a trasmettere in via telematica le dichiarazioni medesime alla competente Agenzia delle Entrate, essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è suscettibile d'esclusione solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento. Nel caso di specie, la reiterazione per più anni degli inadempimenti evidenzia l'omissione di qualunque riscontro in ordine allo svolgimento delle attività che avrebbe dovuto espletare il consulente e la conseguente colpevolezza del contribuente.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Il contribuente è sottoposto alla sanzione tributaria per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato - anche con riguardo alla relativa trasmissione telematica - se non prova l'assenza di colpa grave ( con la dimostrazione di aver vigilato sull'incaricato e di avergli fornito "la provvista per il pagamento del debito tributario").

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema d'IVA e con riferimento agli acquisti intracomunitari, l'applicazione del meccanismo d'inversione contabile comporta che la violazione degli formali di contabilità e dichiarazione, pur non impedendo l'insorgenza del diritto di detrazione, del quale sussistano i requisiti sostanziali in testa al concessionario, incide sul suo esercizio, potendo provocare la decadenza da esso allorché il contribuente, pur essendo a conoscenza della natura imponibile di una fornitura, ometta, per tardività o per negligenza, di richiedere la detrazione dell'IVA a monte entro il termine previsto dalla legge.

(Massima tratta dal CED della Cassazione)

In tema di IVA, il rappresentante fiscale è tenuto ad adempiere alla generalità degli obblighi connessi a tutte le operazioni imponibili, nessuno escluso, e risponde in solido con la società rappresentata relativamente a tali obblighi, ivi compresi gli obblighi di imposta. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato la responsabilità del rappresentante fiscale per la maggiore imposta dovuta dal rappresentato in conseguenza dell'irregolarità della dichiarazione di quest'ultimo, consistente nella mancata contabilizzazione dei ricavi). (Massima tratta dal CED della Cassazione)

In tema di contenzioso tributario, nella ipotesi in cui il contribuente deduca di aver presentato la dichiarazione dei redditi e pagato la relativa imposta, l'amministrazione finanziaria non puo' limitarsi ad invocare l'applicazione delle regole sull'onere della prova inteso in senso soggettivo e la commissione tributaria non puo' respingere il ricorso del contribuente, richiamando i principi in materia di onere della prova e rifiutando ogni indagine sull'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi e sul pagamento del tributo per autotassazione, ma deve procedere ad acquisire sia detta dichiarazione che la documentazione relativa al pagamento dell'imposta. * ----- Massima tratta dal CED della Cassazione.

Registrati al nostro portale per accedere al motore di ricerca delle sentenze.

Registrati

Sentenze

Sentenze nel nostro database:
507,035

Cerca

Giudici

Giudici nel nostro database:
2,876

Cerca

Autorità

Tribunali nel nostro database:
331

Cerca

Sentenze.io 2023