Sentenza del 17/03/2017 n. 6930 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5
Svolgimento del processo
L'Agenzia delle entrate ha notificato al contribuente quattro avvisi di accertamento, rispettivamente scaturenti dall'omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per gli anni 1999, 2001 e 2002, dalla presentazione di dichiarazione infedele per l'anno 2000, dall'omessa comunicazione d'inizio attività per l'anno 1999, dall'omessa registrazione di operazioni imponibili per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002 e dal riscontro dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati per gli anni dal 1999 al 2002, irrogando contestualmente le sanzioni conseguenti. F.B. ha impugnato gli avvisi, senza successo in primo, nè in secondo grado. Per quanto ancora d'interesse, la Commissione tributaria regionale, quanto all'irrogazione delle sanzioni, ha escluso l'applicabilità del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, facendo leva sulla varietà di tipologie dei rilievi, unitamente alla circostanza che la denuncia nei confronti del professionista cui il contribuente si era affidato è stata presentata soltanto il 27 febbraio 2008, in relazione all'accertamento risalente al luglio 2007. Contro questa statuizione il contribuente propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida ad un unico motivo, cui non v'è replica.
Motivi della decisione
1.- Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
2.- Infondato è l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 2 e 6, emergendo la mancanza di dolo o colpa dall'essersi il contribuente affidato ad un professionista che l'ha truffato.
3.- in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, occorre che l'azione od omissione causativa della violazione sia volontaria, ossia compiuta con coscienza e volontà, e colpevole, ossia compiuta con dolo o negligenza, e la prova dell'assenza di colpa grava sul contribuente (tra varie, Cass. 3 giugno 2015, n. 11433).
Spetta dunque all'Ufficio provare, anche mediante presunzioni semplici, i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria vantata; spetta all'opponente che voglia andare esente da responsabilità dimostrare di aver agito in assenza di colpevolezza (Cass., sez. un., 30 settembre 2009, n. 20930, resa con riguardo in generale alle sanzioni amministrative). E' espressione di queste regole del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, a norma del quale "nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa".
4.- Nel caso in esame, pacifici sono i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria, dati dall'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali per diversi anni e dall'omissione degli ulteriori adempimenti contabili di cui dì conto la narrativa della sentenza impugnata. Di contro, anzitutto non è configurabile l'ipotesi codificata del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 3, giacché non si discute del - mero - omesso pagamento del tributo, sibbene dell'omissione di tutte le attività dichiarative ad esso prodromiche e funzionali. Inoltre, il contribuente non ha provato la mancanza della propria colpevolezza, non emerge che egli abbia vigilato sul corretto adempimento dell'incarico affidato; anzi, la reiterazione per più anni degli inadempimenti evidenzia l'omissione di qualunque riscontro in ordine allo svolgimento delle attività da espletare. Irrilevante, nonché malamente veicolata nella censura di violazione di legge, è poi la ricognizione delle attività prodromiche alla denuncia del professionista, che comunque non esclude i profili di colpa dinanzi evidenziati.
5.- Il ricorso va quindi respinto. Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017
Registrati al nostro portale per accedere al motore di ricerca delle sentenze.
RegistratiSentenze.io 2023