Ordinanza del 23/02/2023 n. 5578 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

TARI - RIFIUTI DA IMBALLAGGIO - AREE PRODUTTRICI DI RIFIUTI SPECIALI SOGGETTE ALLA PARTE FISSA DELL'IMPOSTA

È soggetta alla parte fissa della TARI la superficie degli stabilimenti industriali che producono prevalentemente rifiuti speciali. Sono inoltre rifiuti speciali sia gli imballaggi terziari sia quelli secondari, qualora il Comune non abbia provato l'attivazione della relativa raccolta differenziata. Infatti, il Titolo 2 del d.lgs. n. 22 del 1997, Decreto Ronchi, prevede che i rifiuti di imballaggio costituiscono oggetto di un regime speciale rispetto a quello dei rifiuti in genere, caratterizzato essenzialmente dalla attribuzione ai produttori ed agli utilizzatori della loro gestione, termine che comprende tutte le fasi, dalla raccolta allo smaltimento. Detto principio vale in assoluto per gli imballaggi terziari, per i quali è stabilito il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, e, dunque, il divieto di assoggettamento al regime di privativa comunale e, pertanto, essi devono essere comprovatamente conferiti ed avviati al recupero presso operatori autorizzati ex art. 21, comma 7, d.lgs. citato. In ogni caso, i rifiuti degli imballaggi terziari, nonché quelli degli imballaggi secondari, ove non sia attivata la raccolta differenziata, non possono essere assimilati dai Comuni ai rifiuti urbani, nell'esercizio del potere ad essi restituito dall'art. 21 del Decreto Ronchi e, di conseguenza, i regolamenti che una tale assimilazione abbiano previsto vanno disapplicati in parte qua dal giudice tributario. La mancata assimilazione non equivale, tuttavia, ad una totale esenzione, in quanto a tali categorie di rifiuti si applica la disciplina stabilita per i rifiuti speciali, che è quella dettata dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3. Potranno essere, pertanto, escluse dalla superficie imponibile quelle parti dell'immobile nelle quali il contribuente provi essere esclusivamente prodotti gli imballaggi medesimi. Nel caso di imballaggi secondari è, poi, previsto dall'art. 21, comma 7, del Decreto Ronchi l'esonero dalla privativa comunale in assenza di raccolta differenziata da parte dell'ente locale e qualora sia provato l'avviamento al recupero.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

In tema di TIA, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g), del d.lgs. n. 22 del 1997, i rifiuti speciali non pericolosi sono soggetti a tassazione se assimilati ai rifiuti solidi urbani da una delibera comunale che ne individui le caratteristiche sia quantitative che qualitative e in tal caso spetterà al contribuente una riduzione tariffaria proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che dimostri di aver avviato al recupero autonomamente, purché il servizio pubblico di raccolta e smaltimento sia istituito e sussista la possibilità per l'istante di avvalersene. Infatti, la delibera comunale che disponga l'assimilazione sulla base del solo criterio qualitativo, e non anche di quello quantitativo, va disapplicata, per contrasto con l'art. 21, comma 2, lettera g), del d.lgs. n. 22 del 1997, per cui consegue l'applicazione della disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993), che consente l'esclusione di quella parte di superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati, i cui presupposti spetterà al contribuente allegare e provare. Pertanto, in base al comma 649 dell'art. 1 della I. n. 147/2013, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'esonero dalla privativa comunale, previsto dall'art. 21, comma 7, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (cd. Decreto Ronchi), in caso di avviamento al recupero dei rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani direttamente da parte del produttore, determina non già la riduzione della superficie tassabile, prevista dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per il solo caso di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto, a consuntivo, in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero, ponendosi a carico dei produttori di rifiuti assimilati l'onere della prova dell'avviamento al recupero dei rifiuti stessi.

Massima redatta a cura del CED della Cassazione

In tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dalla determinazione della superficie tassabile, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del d. lgs. 15 novembre 1993, n.507, sono escluse le porzioni di aree dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, ivi compresi quelli derivanti da lavorazioni industriali (art. 2 del d.P.R. n. 915 del 1982) - allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi in base alle norme vigenti -, ma non anche i locali e le aree destinati all'immagazzinamento dei prodotti finiti, i quali rientrano nella previsione di generale tassabilita', a qualunque uso siano adibiti, posta dall'art. 62, comma 1, prima parte. Non assume rilievo, infatti, il collegamento funzionale con l'area produttiva, destinata alla lavorazione industriale, delle aree destinate all'immagazzinamento dei prodotti finiti, come di tutte le altre aree di uno stabilimento industriale, tra cui quelle adibite a parcheggio, a mensa e ad uffici, non essendo stato previsto tale collegamento funzionale fra aree come causa di esclusione dalla tassazione neanche dalla legislazione precedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 507 del 1993. *Massima tratta dal CED della Cassazione.

La tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, ai sensi degli artt. 58, 60 e 62 D.Lgs. n. 507 del 1993, attiene soltanto allo smaltimento dei rifiuti "urbani" e di quelli che rientrano nelle "tipologie assimilate" ad essi, ai sensi delle previsioni regolamentari, ed e' dovuto unicamente in caso di idoneita' delle aree detenute, a produrre tali rifiuti. Pertanto, nell'ipotesi di non idoneita' di tali aree a produrre rifiuti urbani e assimilati, accertata con le modalita' stabilite dall'art. 62, comma secondo, D.Lgs. n. 507, cit., l'applicazione della tassa urta contro il divieto di doppia imposizione, ove il contribuente proceda allo smaltimento dei rifiuti soggetti alla deroga di cui al secondo comma dell'art. 62 cit., a sue spese e cura. Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, per tali dovendosi intendere, ex art. 2 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, fra l'altro, quelli "derivanti da lavorazioni industriali". Su tale disciplina deve ritenersi che non abbia inciso l'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, il quale ha assimilato i rifiuti "speciali" a quelli urbani, e, pertanto, i luoghi specifici di lavorazione industriale, cioe' le zone dello stabilimento sulle quali insiste il vero e proprio opificio industriale, vanno considerate estranee alla superficie da computare per il calcolo della tassa in questione. L'onere della prova circa l'esistenza e la delimitazione delle zone anzidette, esentate dalla tassa, spetta a chi ritiene di averne diritto, costituendo le esenzioni, anche pariali, eccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale in cui il servizio e' istituito ed attivato. * Massima tratta dal Ced della Cassazione.

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