Sentenza del 05/10/2004 n. 19865 - Corte di Cassazione

Massime

RISCOSSIONE DELLA IMPOSTA - ISCRIZIONE A RUOLO - DECADENZA - MANCATA TRASMISSIONE ALL'ESATTORE PER LA RISCOSSIONE - SUSSISTENZA

I ruoli predisposti a seguito delle rettifiche eseguite in forza dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 debbono essere consegnati all'esattore entro il termine derivante dal combinato disposto dell'art. 17 D.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/1973 (applicabile ratione temporis), e non e' sufficiente che siano pervenuti nel medesimo termine all'Intendente di Finanza. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

L'art. 10 della L. n. 289/2002, nella formulazione vigente ratione temporis, stabilisce che, per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni di cui agli artt. da 7 a 9 della legge medesima, atto di recupero del credito di imposta, i termini di cui agli artt. 43 D.P.R. n. 600/73 e 56 D.P.R. n. 633/72 sono prorogati di due anni. La richiamata disposizione trova piena applicazione nel caso di specie, posto che, per consolidata giurisprudenza, l'avviso di recupero del credito d'imposta illegittimamente compensato, costituisce manifestazione della volontà impositiva da parte dello Stato al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

L'iscrizione a ruolo dei tributi ex artt. 36 bis del D.P.R. n. 600/73 e 54 bis del D.P.R. n. 633/72, effettuata senza il preventivo invito al contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti, rende nulla, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), la cartella di pagamento.

(Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.)

Anche i ruoli predisposti a seguito di dichiarazioni integrative (ex art. 39 della L. 30 dicembre 1991, n. 413) debbono essere notificati al contribuente entro il termine derivante dal combinato disposto degli artt. 17 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e 43, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (applicabile ratione temporis) e cioe' entro i cinque anni successivi a quello della presentazione della dichiarazione, senza che sia sufficiente che siano pervenuti entro lo stesso termine all'Intendente di finanza o all'esattore. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

La notifica dell'avviso di accertamento di maggior valore in materia di imposta di registro e di I.N.V.I.M, effettuata, ai sensi degli artt. 140 cod. proc. civ. e 60 del d.P.R. n. 600/73, all'indirizzo originario del contribuente entro il sessantesimo giorno successivo a quello della variazione anagrafica, anche prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 131 del 1986, e' valida, atteso che detto avviso, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 52, terzo comma, del citato d.P.R., doveva essere notificato nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi, a norma dell'art. 49, terzo comma, del d.P.R. n. 634/1972 ( che sul punto ha un contenuto identico al menzionato art. 52, terzo comma) e 20, terzo comma, del d.P.R. n. 643/72.(*) ----- (*) Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di contenzioso tributario, l'ufficio finanziario destinatario dell'istanza di rimborso, proposta dal contribuente ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 - che la norma indica nell'Intendenza di Finanza - e' anche parte legittimata (art. 10 del D.Lgs. n. 546 del 1992) nel processo tributario introdotto con il ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla istanza predetta, proposto dal contribuente per la restituzione del tributo ai sensi degli artt. 18 e 19, comma primo, lett. g), del citato D.Lgs. n. 546 del 1992. * Massima tratta dal CED della Cassazione.

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