Sentenza del 05/10/2004 n. 19865 - Corte di Cassazione

Testo

                      Svolgimento del  processo  

 Il Ministero delle Finanze e la Agenzia delle  

Entrate ricorrono per cassazione deducendo un motivo avverso la sentenza 10
luglio 2001, n. l87 con cui la Commissione tributaria regionale per la
Emilia-Romagna ha rigettato l'appello dell'Ufficio avverso la pronuncia di
primo grado che ha affermato che la cartella esattoriale notificata al sig.
C.G. e relativa a somme dovute a seguito di redditi soggetti a tassazione
separata era illegittima per esser stati i ruoli consegnati all'esattore
oltre il termine di legge.

                         Motivi della decisione  

 Con   l'unico   motivo   di   ricorso   la  

Amministrazione deduce violazione, falsa applicazione ed errata
interpretazione dell'art. 17, comma 1 del D.P.R. n. 602/1973 (allora
vigente), art. 360, n. 3 del codice di procedura civile.
Invoca il precedente costituito dalla sentenza di questa Corte n. 3413
del giorno 8 marzo 2001 secondo cui l'art. 17, D.P.R. n. 602/1973 (nel testo
anteriore alle modifiche apportate con decorrenza 1 luglio 1999, dal D.Lgs. 20 febbraio 1999, n. 46, che ha notevolmente ridotto i termini, ma solo a
far tempo dalle denunce presentate dopo il 1 gennaio 1999) prevedeva che i
ruoli venissero pena di decadenza trasmessi all'intendente di finanza entro
il termine di cui all'art. 3, D.P.R. n. 600/1973 un imponeva invece che
entro tale termine venissero consegnati all'esattore per la riscossione.
Ritiene la Amministrazione che tale seconda consegna non sia vincolata
da alcun termine di decadenza. In quanto l'art. 24, D.P.R. n. 602/1973 nel
testo all'epoca vigente stabiliva: "il ruolo consegnato dall'intendente di
finanza all'esattore, il quale ne rilascia ricevuta. Detta consegna deve
avvenire per i ruoli all'art. 18, comma 4, almeno novanta giorni prima della
scadenza, e per gli altri ruoli, almeno trenta giorni prima della scadenza
della prima od unica rata. Con la consegna all'esattore il ruolo diventa
esigibile". Mentre il testo oggi vigente prevede che i tempi di consegna
siano stabiliti da un regolamento ministeriale.
Ritiene il Collegio di discostarsi dal precedente 3413/2001; cio' in
adesione all'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con ordinanza
n. 107 del 1 aprile 2003.
La Corte Costituzionale ha avvertito l'esigenza di scandire le
operazioni di recupero e riscossione di tributi a mezzo ruoli attraverso
termini perentori per l'adempimento dei vari passaggi. E la tesi accolta
nella sentenza n. 3413/2001 apre invece un varco di durata indeterminata.
Infatti i ruoli debbono essere consegnati all'Intendente di Finanza entro un
termine piuttosto ampio (cinque anni) e l'esattore deve (per meglio dire
doveva) provvedere alla notifica entro un certo termine (abrogato nel 2001,
ma vigente all'epoca dei fatti oggetto del presente giudizio e ritenuto da
questa Corte decadenziale).
Se poi pero' l'intendente di Finanza potesse trattenere all'infinito i
ruoli senza consegnarli all'esattore tutto il sistema subirebbe una vistosa
falla (colmabile, solo con il richiamo al termine decennale di prescrizione
ordinaria, che come gia' ricordato la giurisprudenza della Corte
Costituzionale mostra di ritenere inadeguato).
La Corte Costituzionale nella citata ordinanza ha superato questa
difficolta' con l'asserzione secondo cui "l'art. 24 del D.P.R. n. 602/1973,
prevede un termine ("almeno novanta giorni prima della scadenza",
prorogabile nell'ambito di quello decadenziale di cui all'art. 17, comma 3,
del medesimo decreto del Presidente della Repubblica) per la consegna del
ruolo all'esattore": cioe' affermando che la consegna dei ruoli all'esattore
deve avvenire nell'ambito di un termine massimo che - a giudizio della Corte
Costituzionale - deve essere decadenziale; in quanto in caso contrario la
norma si porrebbe in contrasto con le norme costituzionali (in particolare
art. 24 della Costituzione). E, come gia' sottolineato, tali norme secondo
l'inequivoco giudizio della Corte Costituzionale esigono che le procedure
fiscali in questione siano soggette a termini piu' ristretti di quelli
deducibili dalle norme del codice civile (prescrizione decennale).
Infatti il diritto alla difesa del contribuente sarebbe leso dalla
necessita' di contraddire in ordine a questioni risalenti nel tempo oltre
ogni ragionevole limite dell'onere di conservazione di documenti e pezze di
appoggio.
Cio' considerato posto che il termine di cui al comma 3 dell'art. 17
(nel testo vigente all'epoca dei fatti di causa) risulta in concreto
inapplicabile perche' pone come dies a quo un elemento di fatto
(definitivita' della pretesa tributaria) che nel caso di specie non sussiste
e non puo' sussistere perche' di definitivita' dell'atto si potra' parlare
solo dopo la notifica (e la mancata impugnazione) della cartella
esattoriale, non resta che applicare il termine di cui al comma 1 del
medesimo articolo.
Termine del resto molto ampio, e quindi gia' di per se stesso al limite
della ragionevolezza costituzionale.
Simile soluzione consente di soddisfare l'invito della Corte
Costituzionale a procedere al doveroso tentativo di ricercare
un'interpretazione adeguatrice del testo di legge denunciato, al quale
ciascun giudice e', comunque, tenuto prima di proporre l'incidente di
costituzionalita'".
Il ricorso deve in conclusione essere rigettato.
Non vi e' luogo a provvedere sulle spese.

                                 P.Q.M.  

 La Corte rigetta il ricorso.

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