Sentenza del 12/05/2020 n. 8770 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio Sezioni unite

Massime

STRUMENTI FINANZIARI STIPULATI DAGLI ENTI LOCALI - CONTRATTI DERIVATI - VALIDITÀ

Con riguardo agli interest rate swap, ossia un particolare tipo di contratti derivati stipulati dagli Enti locali prima del 2013, per la loro validità deve tenersi conto della causa concreta perseguita da ogni contratto e, principalmente di tre elementi necessari alla sua correttezza: la stima di valore di mercato effettivo mark to market attribuito allo strumento finanziario; i costi impliciti gravanti sul cliente; gli scenari probabilistici di rischio al momento della stipulazione. La carenza informativa circa tali elementi costituisce una violazione di regole di comportamento da parte dell'Intermediario suscettibile di generare una sua responsabilità precontrattuale o contrattuale integrante il difetto di causa e quindi la nullità del contratto ex articolo 1418, II comma e articolo 1322, II comma del codice civile. Inoltre, per la loro validità alcune tipologie di derivati andrebbero approvate dal Consiglio comunale e non dalla Giunta in quanto in assenza di esplicitazione degli scenari probabilistici non si è in grado di assumere scelte razionali anche con riferimento ai costi impliciti derivanti.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.


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Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

Il diritto al rimborso di ritenute da parte di soggetti beneficiari attraverso veicoli esteri con la necessità di riconciliazione degli importi presuppone la produzione di documentazione idonea probante le ritenute operate e i passaggi di flusso di reddito dalla società italiana che subisce le ritenute sui dividendi distribuiti, fino alla disponibilità degli investitori indiretti, e probante gli addebiti delle ritenute ad ogni soggetto della catena societaria; inoltre occorre la prova certa delle percentuali di partecipazione di tutta la catena societaria per quantificare l'esattezza degli importi di tutti i riaccrediti delle ritenute.

Ai fini della qualificazione di un soggetto come soggetto trasparente secondo la nozione di trasparenza fiscale adottata nel nostro ordinamento, recepita dal Commentario OCSE (art. 1 del Commentario al Modello OCSE e Risoluzione n. 167 del 2008), è necessario che lo statuto - che regola la vita interna ed il funzionamento della società - preveda l'obbligo di distribuzione annuale degli utili di gestione, ossia preveda il pieno automatismo nella distribuzione degli stessi per tutta l'esistenza della società. Ciò poiché solo detta previsione statutaria consente di qualificare ab origine il soggetto come trasparente. Laddove al management è lasciata la discrezionalità di decidere se distribuire o meno i redditi ai partners tale obbligo è escluso, facendo venir meno il requisito della trasparenza.

Nei finanziamenti internazionali infragruppo, l'eventuale infruttuosità del finanziamento concordata dalle parti non esclude, di per sì, l'applicazione delle disposizioni in tema di corretta determinazione dei prezzi di trasferimento all'interno di un gruppo di aziende. Secondo la normativa sul transfer pricing, infatti, si realizza un indebito trasferimento di ricchezza imponibile verso uno Stato estero. Il corrispettivo contrattuale nullo deve pertanto essere sostituito con il "valore normale" dell'operazione. Il fisco può pertanto sindacare la congruità \- riallineando i valori con quelli di mercato \- delle operazioni poste in essere potenzialmente produttive di componenti reddituali, a prescindere dall'autonomia negoziale delle parti e delle pattuizioni contrattuali stabilite dai soggetti economici interessati.

Massima redatta dal Ce.R.D.E.F.

A carico del promotore finanziario monomandatario non sono accertabili ricavi non dichiarati per lo scostamento dagli studi di settore. Ciò in virtù della specifica disciplina contrattuale intercorrente con l'istituto di credito mandante e del vincolo di esclusività che lo caratterizza. Nel caso di specie, il ricorrente aveva specificamente dimostrato che il concreto svolgimento della sua attività di promotore finanziario monomandatario per conto di un istituto di credito, in ragione delle peculiari caratteristiche del rapporto, caratterizzato da esclusività e retribuito mediante provvigioni liquidate sulla base di una percentuale predeterminata in sede di contratto ed in conformità alle risultanze dei registri obbligatori per la categoria, oltre che globalmente attestate dalla certificazione rilasciata a fine esercizio annuale dall'istituto mandante, avrebbe reso impossibile il conseguimento di compensi non dichiarati.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di IRPEG, il metodo contabile per la deducibilità degli accantonamenti su rischi di cambi, prescritto ai sensi dell'art. 103 bis del d.P.R. n. 917 del 1986, "ratione temporis" applicabile, implica una valutazione complessiva di tipo forfettario e si configura come alternativo e disomogeneo rispetto a quello della conversione diretta di tutti i crediti e debiti in valuta estera al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio dovendosi tener conto dell'effetto di copertura dei rischi di oscillazione dei cambi in forza della stipulazione di contratti di vendita a termine di valuta straniera o di assicurazione, sicché tale criterio di valutazione si applica ai soggetti che, pur non essendo enti creditizi o finanziari, abbiano comunque acquistato valute o titoli a termine e non a quelli che, invece, li abbiano ceduti. Massima tratta dal CED della Cassazione

Nel contratto "pronti contro termine", concluso in conformita' alle istruzioni impartite dall'ABI alle banche, i titoli di Stato sono di proprieta' del cliente nel lasso di tempo intercorrente tra l'acquisto dalla banca e la scadenza del termine in cui si rende efficace la rivendita dei titoli alla stessa. Ne consegue che, - avendo medio tempore, la vendita a termine effetti obbligatori, in caso di decesso del cliente prima della scadenza pattuita per la retrovendita, nel suo patrimonio esiste non gia' un credito tout court, ma un monte titoli di Stato, non assoggettabile ad imposta di successione. *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.

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