Sentenza del 20/06/2019 n. 16557 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE PROVA - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE PROVA DOCUMENTALE - DISCONOSCIMENTO EX ART 2719 CC - MODALITÀ - FATTISPECIE

In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti nè il ricorso a clausole di stile nè generiche asserzioni. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità "a quanto espressamente richiesto" con il ricorso).

Massima tratta dal CED della Cassazione


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In tema di prova documentale, la stampa di un originale scannerizzato rientra tra le riproduzioni informatiche, ovvero fra le rappresentazioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall'art. 2712 c.c., conseguentemente il suo disconoscimento, che deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, non produce gli effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

In tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformita' tra l'originale della scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto: tale, cioe', che possano da essa desumersi in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinita' della copia. Ne consegue che la copia fotostatica non autentica di una scrittura si ha per riconosciuta conforme all'originale ai sensi dell'art. 215, n. 2 cod. proc.civ., se la parte comparsa contro cui e' stata prodotta, non la disconosce in modo formale e specifico nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione (nella specie, il giudice di merito aveva respinto la domanda di rimborso di somme pagate a titolo di tassa di concessione governativa asseritamente non dovute, in quanto l'attore, a sostegno della propria pretesa, aveva prodotto soltanto documenti fotocopiati e non gli originali, benche' l'amministrazione convenuta avesse contestato solo genericamente la documentazione prodotta in fotocopia). *Massima tratta dal CED della Cassazione.

In relazione al deposito di copia fotostatica dell'avviso di ricevimento concernente la notifica a mezzo del servizio postale di un avviso di accertamento, vale il principio per cui alla copia fotostatica è conferita efficacia probatoria, salva contestazione formale ai sensi dell'art. 2719 c.c. Tale contestazione non può, tuttavia, limitarsi ad un generico disconoscimento, ma deve contenere il riferimento a specifiche difformità risultanti dagli elementi istruttori raccolti nel corso del giudizio, in grado di superare la presunzione di conformità all'originale delle copie prodotte nelle riproduzioni (nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale del Lazio, nel rigettare l'appello della contribuente, ha evidenziato che la ricorrente non aveva fornito alcun elemento a sostegno della non conformità all'originale della copia fotostatica dell'avviso di ricevimento, traducendosi il "disconoscimento" in una mera asserzione irrituale ed irrilevante ai fini dell'art. 2719 c.c.). (L.S.).

Riferimenti normativi: c.c. 2719.

In tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio (nella specie, cartelle di pagamento), ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficiente il ricorso a clausole di stile o ad asserzioni generiche. (Conf. Cass. 16557/19). (M.I.).

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/73, art. 25; c.c., art. 2719.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 16557/19.

In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso.

Riferimenti normativi: art. 19 comma 3 d.lgs. n. 546/1992; art. 2719 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 23902 del 11/10/2017; Cass. n. 24323 del 4/10/2018.

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