Sui redditi di lavoro dipendente va operata la ritenuta d'acconto di cui all'art. 23 del D.P.R. 600/1973, essendo tale elemento necessario per l'accertamento del reddito e del suo assoggettamento ad imposizione da parte del contribuente. L'obbligo tributario, a cui tutti vanno assoggettati "in ragione della loro capacita' contributiva", e' infungibile e, quindi, non puo' gravare sul datore di lavoro ed e' illecito, oltre che nullo, ex art. 1418 c.c., qualsiasi convenzione contraria.