Sentenza del 28/09/2005 n. 19011 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - ACQUISTO PRIMA CASA - IMMOBILE IN CORSO DI COSTRUZIONE - ABITAZIONE NON DI LUSSO - SPETTANO

In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali, previsti dall'art. 1 della L. n. 168/1982, per l'acquisto della prima casa spettano anche all'acquirente di immobile 'in corso di costruzione', da destinare ad abitazione 'non di lusso', ai sensi dell'art. 13 della L. n. 408/1949, atteso che la legislazione in materia non esige che il fabbricato sia gia' idoneo all'uso, al momento dell'acquisto. *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali per l'acquisto della "prima casa", previsti dall'art.1, sesto comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168, e dall'art. 2, primo comma, del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12 convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118, spettano pure all'acquirente di immobile in corso di costruzione, da destinare ad abitazione "non di lusso", anche se tali benefici possono essere conservati soltanto qualora la finalita' dichiarata dal contribuente nell'atto di acquisto, di destinare l'immobile a propria abitazione, venga da questo realizzata entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell'Ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire di tali benefici (che con riferimento all'imposta di registro e' di tre anni dalla registrazione dell'atto). *Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali, previsti dall'art. 1 della legge n. 168 del 1982, per l'acquisto della prima casa spettano anche all'acquirente di immobile <>, da destinare ad abitazione <>, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 408 del 1949, atteso che la legislazione in materia non esige che il fabbricato sia gia' idoneo all'uso, al momento dell'acquisto. * Massima tratta dal Ced della Cassazione.

In tema di agevolazioni tributarie per l'acquisto della "prima casa", previste dall'art. 1, sesto comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168, la possidenza di un altro alloggio non osta alla fruizione dei benefici medesimi, qualora esso, pur munito di destinazione abitativa, sia inidoneo, per caratteristiche e dimensioni, ad offrire effettiva abitazione al compratore (ed alla sua famiglia), fermo restando che la dimostrazione di tale inidoneita' deve essere fornita dal contribuente. * Massima tratta dal Ced della Cassazione.

In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali, previsti dall'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, per l'acquisto della "prima casa", spettano anche all'acquirente di immobile "in corso di costruzione", da destinare ad abitazione "non di lusso".(*) ----- (*) Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema d'imposta di registro, il carattere non di lusso del fabbricato, al fine dell'applicazione dei benefici per l'acquisto della "prima casa" di cui all'art. 1 sesto comma della legge 22 aprile 1982 n. 168, va riscontrato sulla sola base dei requisiti all'uopo fissati dall'art. 13 della legge 2 luglio 1949 n. 408, nonche' dei decreti del Ministro dei lavori pubblici emanati in attuazione della delega con tale norma conferita, mentre resta priva di autonoma e decisiva rilevanza la classificazione catastale (nella specie, cat. A/7, inerente alle "abitazioni in villini").

Registrati al nostro portale per accedere al motore di ricerca delle sentenze.

Registrati

Sentenze

Sentenze nel nostro database:
507,035

Cerca

Giudici

Giudici nel nostro database:
2,876

Cerca

Autorità

Tribunali nel nostro database:
331

Cerca

Sentenze.io 2023