Sentenza del 28/09/2005 n. 19011 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

                    Svolgimento del processo  

 Il sig.  B.G.  impugnava  alla  Commissione tributaria di I grado di Patti  

l'avviso di liquidazione con il quale l'Ufficio del Registro revocava le
agevolazioni ex art. 1, comma 6, della L. n. 168/1982 in relazione alla
compravendita di un fabbricato allo stato rustico. Il ricorso era accolto
tanto in primo, quanto in secondo grado, con sentenza avverso la quale
l'Amministrazione propone ricorso per cassazione con unico motivo. Il
contribuente non si e' costituito.

                       Motivi della decisione  

 Il ricorso  e'  manifestamente infondato. La sentenza impugnata e' fondata  

su un accertamento di fatto, insindacabile in questa sede, in relazione alla
sussistenza dei requisiti per godere dell'agevolazione revocata. Ne' rileva
la circostanza che i lavori di costruzione non fossero del tutto ultimati,
avendo questa Suprema Corte gia' piu' volte affermato che "in tema di
agevolazioni tributarie, i benefici fiscali, previsti dall'art. 1 della L. n. 168/1982, per l'acquisto della prima casa spettano anche all'acquirente
di immobile 'in corso di costruzione', da destinare ad abitazione 'non di
lusso', ai sensi dell'art. 13 della L. n. 408/1949, atteso che la
legislazione in materia non esige che il fabbricato sia gia' idoneo all'uso,
al momento dell'acquisto" (Cass. n. 8163/2002; n. 5297/2001; n. 9150/2000).
In ragione della mancata costituzione dell'intimato non occorre
provvedere sulle spese.

                                P.Q.M.  

 la Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.

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