Sentenza del 18/12/2006 n. 27067 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

PROCESSO TRIBUTARIO - PROPOSIZIONE DEL RICORSO - NOTIFICA A MEZZO POSTA - PLICO RACCOMANDATO IN BUSTA - CONSEGUENZE

Il ricorso spedito a mezzo posta con plico raccomandato in busta, invece che senza busta come avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non avendo il timbro postale apposto direttamente sul retro del ricorso (ma sulla busta che lo contiene), non si intende proposto alla data di spedizione bensi' a quella di ricezione. *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.


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Nel processo tributario, la spedizione del ricorso o dell'atto d'appello a mezzo posta in busta chiusa, pur se priva di qualsiasi indicazione relativa all'atto in esso racchiuso, anziché in plico senza busta come previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 546 del 1992, costituisce una mera irregolarità se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati, essendo, altrimenti, onere del ricorrente o dell'appellante dare la prova dell'infondatezza della contestazione formulata.

(Massima tratta dal CED della Cassazione)

Nel processo tributario, la spedizione del ricorso o dell'atto d'appello a mezzo posta in busta chiusa, pur se priva di qualsiasi indicazione relativa all'atto in esso racchiuso anziché in plico senza busta come previsto dall'art. 20 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, costituisce una mera irregolarità se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati, essendo, altrimenti, onere del ricorrente o dell'appellante dare la prova dell'infondatezza della contestazione formulata. Massima tratta dal CED della Cassazione.

La notifica dell'appello a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di spedizione e non a quella della sua re??????, e cio' anche nell'ipotesi in cui la spedizione avvenga in busta e non in piego, come previsto dall'art. 20, comma 2, DLG n. 546 del 1992, considerato che la prescrizione relativa all'invio in piego e' volta esclusivamente a dare certezza riguardo all'individuazione dell'atto notificato cosicche', nel caso di spedizione in busta, ove nessuna contestazione sia sollevata dal destinatario circa l'effettiva corrispondenza tra l'atto contenuto nella busta e l'originale depositato ai sensi dell'art. 22. *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.

In tema di contenzioso tributario e con riguardo alla notificazione del ricorso introduttivo effettuata a mezzo posta, la spedizione dell'atto eseguita mediante consegna all'ufficiale postale di una busta chiusa, anziche', come previsto dall'art. 20, comma secondo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (richiamato, per l'appello, dall'art. 53), di un "plico raccomandato senza busta", costituisce una mera irregolarita', salvo che il contenuto della busta non sia contestato dal destinatario. *Massima tratta dal CED della Cassazione.

Il D.L.vo n. 546/1992 art. 22, richiamato dall'art. 53 comma 2°, per il procedimento di appello richiede, ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il deposito non solo di copia del ricorso spedito per posta, ma anche della ricevuta di spedizione dell'atto per raccomandata a mezzo del servizio postale, la cui mancata allegazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione. L'indicazione con mera scritturazione manuale, in seno alla ricevuta di ritorno, non è sufficiente in quanto l'unica valida data, avente la fede privilegiata relativamente alla procedura di notificazione, è quella della data di consegna che risulta asseverata dall'Ufficio postale con proprio timbro datato.

Riferimenti alla normativa: Artt. 22 e 53 del D.L.vo n. 546/1992

Riferimenti alla giurisprudenza: (Cass. Civ. Nn. 20352/2019, 15182/2018,2870/2018, 4615/2008)

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