L'efficacia di una sentenza penale passata in giudicato che assolve un contribuente non spiega in via automatica i suoi effetti sulla correlata azione di accertamento fiscale e quindi in un processo tributario.Il d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, disciplina le relazioni tra il processo penale e il processo tributario sulla base del principio del "doppio binario", il quale implica l'autonomia del procedimento amministrativo di accertamento dei tributi e del procedimento penale, e di conseguenza del processo tributario e del processo penale. Ma, la circostanza che il giudicato penale non faccia stato nel giudizio tributario, non significa che il giudice tributario possa non tenerne affatto conto, pur dovendo comunque valutare la decisione penale secondo le proprie regole procedurali. Per cui l'"estensione" del giudicato penale non deve avvenire in maniera acritica e automatica, ma deve essere assoggettata ad un'esplicita valutazione del giudice tributario circa la coincidenza dei fatti sui quali si è definitivamente pronunciato il giudice penale con quelli contestati in sede tributaria.