In caso di fusione c. d. eterogenea non e' ipotizzabile la cumulabilita' delle discipline previste dagli artt. 2499 e 2503 del codice civile in ragione sia della loro separata ed autonoma collocazione normativa sia della diversita' di presupposti e finalita' degli istituti della trasformazione e della fusione. Pertanto nel suddetto caso di fusione c.d. eterogenea - nella specie si e' avuta l'incorporazione di una societa' in nome collettivo in una societa' di capitali con la particolarita' che i soci della prima erano al tempo stesso soci di entrambe le societa' partecipanti alla fusione - non e' applicabile il principio della responsabilita' ultrattiva dei soci illimitatamente responsabili della societa' fusa e incorporata perche' trascorsi tre mesi dalla data di iscrizione delle deliberazioni delle societa' partecipanti alla fusione nel registro delle imprese - senza opposizione dei creditori - la liberazione della responsabilita' patrimoniale dei soci si realizza per effetto del completamento dell'iter procedimentale della fusione previsto dall'art. 2603 del cod. civ..