Sentenza del 23/10/1977 n. 4565 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 1
MOTIVI DELLA DECISIONE - Con il primo motivo di ricorso (violazione degli
artt. 2498, 2499, 2501, 2502, 2503, 2504 cod. civ.; vizio di motivazione) si
censura la sentenza impugnata per non avere applicata la disciplina della
trasformazione delle societa' ed il principio della responsabilita'
ultrattiva dei soci alla fusione c.d. eterogenea, la quale sotto la forma
della fusione realizza una sostanziale trasformazione della societa' fusa od
incorporata, e per non avere considerato che nella specie, l'apparente
fusione aveva comportato una trasformazione consistente nella incorporazione
della societa' in nome collettivo in una societa' di capitali sotto il
profilo che i fratelli U. erano soci in entrambe le societa' partecipanti
alla fusione.
Il motivo non puo' trovare accoglimento.
Gli istituti della fusione di societa' e della trasformazione sono diversi
tra loro sotto i profili strutturale e funzionale, e l'accertare se una
societa' si sia fusa in altra e siasi conseguentemente estinta ovvero si sia
trasformata assumendo una diversa forma giuridica, comporta l'esame e la
valutazione di una concreta situazione di fatto, costituisce apprezzamento
riservato alla competenza del giudice di merito ed e' sottratto al giudicato
di legittimita' se fondato su motivazione giuridicamente corretta e
logicamente adeguata (Cass. 1972 n. 960, 1970 n. 92 ed altre).
Nella specie le ragioni addotte dai giudici di appello appaiono ispirate a
corretti criteri giuridici.
L'atto della fusione di societa' nel suo duplice aspetto fenomenico,
consistente nella sostituzione di una o piu' societa' da parte di una nuova
o nella incorporazione di una o piu' in altra societa' (art. 2501 cod.
civ.), realizza una situazione giuridica corrispondente a quella di una
successione universale e produce gli effetti della estinzione delle societa'
fuse od incorporate.
In dottrina ed in giurisprudenza e' stato gia' rilevato che la fusione delle
societa' attua una successione a titolo universale nei crediti, nei debiti,
e nella qualita' di parte nel processo (Cass. 1971 n. 2871, S.U. 1969 n.
1104, Cass. 1963 n. 2372, 1961 n. 1482 ed altre), analogamente a quanto
accade per la successione universale a causa di morte delle persone fisiche.
Detta analogia deve essere intesa in un significato piu' sostanziale che
formale, in quanto, mentre nella successione universale a causa di morte la
successione di un soggetto ad un altro e' effetto della estinzione di un
preesistente soggetto, nella fusione di societa' l'estinzione della
preesistente societa' e' effetto della fusione; ed ancora, la particolare
successione che si produce con la fusione di societa' e' il risultato di
deliberazioni sociali e di accordi (atti giuridici negoziali) e non di fatti
(naturali o giuridici).
Ed avendo poi riguardo a quello che e' stato definito un rapporto di
interdipendenza tra la estinzione delle societa' soggette alla fusione e la
sostituzione della societa' risultante od incorporante, tale interdipendenza
esclude ogni iato tra fusione ed estinzione delle societa' interessate dal
fenomeno e non richiede alcun procedimento di liquidazione della struttura
organizzativa e patrimoniale delle societa' fuse ed incorporate al fine
della sistemazione definitiva dei loro rapporti giuridici (come invece
avviene per effetto dello scioglimento delle societa'). Concludendo sul
punto, la fusione di societa' realizza una successione universale e postula
la sopravvenienza di un soggetto risultante od incorporante, che rappresenta
il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici
gia' riguardanti i soggetti fusi od incorporati.
Diversamente, l'atto di trasformazione delle societa', che l'art. 2498,
comma 1 c.c. considera in funzione del passaggio da societa' in nome
collettivo ed in accomandita semplice a societa' personalizzate, non
comporta l'estinzione di un soggetto giuridico e la correlativa creazione di
altro soggetto in luogo del precedente, ma soltanto una modificazione
dell'atto costitutivo, presupponente la conservazione della preesistente
realta' sociale e la sua continuazione in veste giuridica diversa anche per
quanto concerne la titolarita' dei rapporti giuridici patrimoniali (debiti,
crediti, etc.) costituiti antecedentemente alla trasformazione (Cass. 1971
n. 979, 1970 n. 92, 1970 n. 1287, 1972 n. 2657 ed altre).
La posizione dei creditori sociali in rapporto con la preesistente garanzia
patrimoniale e' disciplinata diversamente per le ipotesi di fusione (art.
2503 c.c.) e di trasformazione (art. 2499 c.c.) in ragione delle sostanziali
diversita' dei due istituti.
La fusione, come effetto naturale della costituzione di una nuova societa' o
della incorporazione, comportando la successione nei diritti ed obblighi
delle societa' estinte da parte della societa' risultante od incorporante,
determina anche la confusione dei rispettivi patrimoni.
Come correttivo strutturale dell'estinzione delle societa' fuse ed
incorporate e della confusione dei patrimoni, la fusione, la quale deve
formare oggetto di omologazione ai sensi degli artt. 2502 e 2411 cod. civ.,
diviene efficace soltanto dopo tre mesi dall'iscrizione delle deliberazioni
delle societa' interessate alla fusione; e come correttivo funzionale e'
previsto che durante il termine suddetto i creditori delle societa'
partecipanti alla fusione possano fare opposizione, rendendo in tal modo
impossibile la formazione dell'atto di fusione (art. 2504 c.c.), ovvero non
opponibile nei confronti dei creditori opponenti la confusione dei patrimoni
derivante dalla fusione.
E precisamente i creditori delle societa' partecipanti alla fusione e
soggette all'estinzione, se non accettino la fusione manifestando la loro
volonta' contraria con la opposizione, hanno diritto al pagamento od al
deposito della somma corrispondente presso un istituto di credito, salvo il
potere del giudice di disporre che la fusione abbia comunque luogo previa
prestazione di idonea garanzia.
Cioe' i correttivi della confusione patrimoniale risiedono nella
effettivita' del consenso ovvero nel totale soddisfacimento dei creditori
opponenti.
Diversamente l'atto di trasformazione, che consente la continuazione
dell'attivita' sociale in forme istituzionali diverse e non comporta
l'estinzione della societa' soggetta a trasformazione, non libera (in via di
principio) i soci a responsabilita' illimitata dalla responsabilita' per le
obbligazioni sociali anteriori alla iscrizione della deliberazione di
trasformazione nel registro delle imprese (art. 2499 c.c.).
In tale particolare situazione, la liberazione dei suddetti soci puo'
verificarsi con il consenso dei creditori, che puo' presumersi (diversamente
da quanto si verifica nell'ipotesi di fusione) se i creditori, ai quali la
deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata, non
abbiano negata espressamente la loro adesione nel termine di trenta giorni
dalla comunicazione (art. 2499, ult. com. cod. civ.).
Non sembra a questa Corte che il confronto tra gli artt. 2499 e 2503 cod.
civ. evidenzi un'attenuata protezione dei diritti dei creditori nella
ipotesi di fusione per effetto del previsto riferimento alla data di
iscrizione (delle deliberazioni delle societa' partecipanti alla fusione)
della decorrenza del termine previsto in tema di opposizione alla fusione
stessa, invece che alla data di comunicazione per raccomandata della
deliberazione di trasformazione per l'analoga opposizione.
Invero, l'iscrizione nel registro delle imprese (oggi ancora nel registro
delle societa' ai sensi dell'art. 100 disp. att. cod. civ.) costituisce la
forma tipica di pubblicita' erga omnes in materia di societa' (artt. 2200,
2250, 2296, 2297, 2317, 2330, 2331, 2411, 2449 cod. civ.), mentre il diverso
riferimento alla comunicazione per raccomandata della deliberazione di
trasformazione della societa' non introduce una nuova e piu' elevata forma
di pubblicita', estensibile agli atti sociali in generale, ma riguarda il
caso particolare relativo alla formazione di una presunzione circa il
consenso dei creditori alla trasformazione (art. 2499, comma 2, cod. civ.):
siffatta presunzione, come si e' gia' rilevato, non opera nella ipotesi di
fusione, che richiede per essere operativa il perfezionamento dell'iter
procedimentale previsto dall'art. 2503 c.c.
Quanto alla dedotta (in ricorso) cumulabilita' delle discipline previste
dagli artt. 2499 e 2503 cod. civ. nella ipotesi particolare di fusione
eterogenea (comprendente elementi della fusione e della trasformazione anche
in relazione alla parziale identita' dei soci) come effetto del concorso di
elementi caratterizzanti i singoli istituti essa deve escludersi in ragione
sia della loro separata ed autonoma collocazione normativa sia della
diversita' dei presupposti e delle finalita'. Diversamente, se il
riferimento all'eterogeneita' della fusione vuol significare (nell'intento
dell'Amministrazione ricorrente) fusione simulata, e' il caso di precisare
che tratterebbesi di questione nuova, non dedotta nel giudizio di merito e
non deducibile per la prima volta in sede di legittimita'.
In conclusione, la statuizione della Corte di appello di Trieste, secondo
cui - verificatasi la fusione senza opposizione dei creditori - unico
obbligato e' il nuovo ente societario avente personalita' giuridica (S.p.A.
S. - U.) con esclusione della responsabilita' personale dei soci della
societa' incorporata priva di personalita' giuridica (nella specie, societa'
in nome collettivo C. U.), si presenta giuridicamente corretta.
Con il secondo motivo di ricorso (violazione degli artt. 2503, 2504, 2291,
2312, 1292, 1297, 1306, 1307, 1313, cod. civ. e delle norme sulle
obbligazioni solidali) si deduce che la successione della societa'
risultante dalla fusione nelle obbligazioni della societa' fusa non fa
cessare la responsabilita' dei soci di quest'ultima societa' in quanto
illimitatamente responsabili, poiche' tale effetto non deriva dall'art. 2503
c.c. e poiche' all'estinzione della societa' fusa od incorporata si deve
applicare il principio di cui all'art. 2312 c.c. per il quale dopo la
cancellazione della societa' estinta dal registro delle imprese i creditori
sociali possono far valere i loro diritti nei confronti dei soci della
societa' estinta.
La censura e' priva di fondamento.
Il principio della liberazione dalla responsabilita' patrimoniale dei soci
illimitatamente responsabili della societa' fusa od incorporata e' contenuto
nell'ultimo comma dell'art. 2504 cod. civ. secondo cui la societa'
incorporante o risultante dalla fusione assume i diritti e gli obblighi
delle societa' estinte per effetto del completamento - senza opposizione dei
creditori - della fattispecie a formazione progressiva prevista dall'art.
2503 cod. civ.
La dedotta questione circa la sopravvivenza dei rapporti giuridici attivi e
passivi riguardanti le societa' sciolte anche dopo la loro cancellazione dal
registro delle imprese non riguarda il caso delle societa' fuse ed
incorporate, rispetto alle quali l'estinzione della societa' non e' l'atto
ultimo e definitivo (come nella ipotesi generale di scioglimento della
societa') ma, come si e' detto esplicitamente nel corso della presente
motivazione, realizza una successione universale e postula la sopravvenienza
di un soggetto risultante od incorporante, il quale rappresenta il nuovo
centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici gia'
riguardanti i soggetti fusi od incorporati.
La tesi ulteriore dell'amministrazione ricorrente, secondo cui l'assunzione
delle obbligazioni delle societa' fuse od incorporate da parte della
societa' risultante od incorporante (art. 2504, ult. c., cod. civ.) non puo'
estinguere la responsabilita' dei debitori solidali con le societa' fuse ed
incorporate cioe' dei soci illimitatamente responsabili, appare viziata dal
medesimo errore.
Detta tesi (anche a prescindere dalla dubbia esattezza del richiamo alla
solidarieta' tra societa' e soci) non tiene conto del principio generale che
la responsabilita' del socio ha sempre carattere sussidiario, e che alle
societa' fuse od incorporate succede una nuova societa', la quale (per
effetto della successione e sulla base della confusione tra i patrimoni
facenti capo alle societa' interessate dalla fusione) risponde di tutte le
precedenti obbligazioni, quella tesi, inoltre, finirebbe con lo svuotare di
significato la prevista opposizione dei creditori alla fusione (opposizione
che male si giustificherebbe se i creditori conservassero - secondo la tesi
dell'Amministrazione - i loro diritti nei confronti dei soci illimitatamente
responsabili delle societa' fuse od incorporate) e con il confondere per
altra via gli istituti della fusione e della trasformazione delle societa'
per quanto riguarda la sopravvivenza della responsabilita' patrimoniale dei
soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla
trasformazione (art. 2499, comma 1, cod. civ.).
In conclusione, questa Corte ritiene di dover rigettare il ricorso senza
provvedere alla liquidazione delle spese del presente grado a carico della
ricorrente in difetto di costituzione delle controparti.
Registrati al nostro portale per accedere al motore di ricerca delle sentenze.
RegistratiSentenze.io 2023