In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), ai sensi dell'art. 44, comma 8, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, gli accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale, per i quali sia stato rilasciato apposito cartello segnaletico di divieto di sosta, sono soggetti alla tassa, determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento. Da un lato, infatti, l'art. 3, comma 60, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nell'abrogare il comma 7 del citato art. 44, ha soltanto inteso eliminare (per evitare dubbi interpretativi) la regola generale della non imponibilita' degli accessi a filo con il manto stradale, ma, mantenendo fermo il comma 8 (che richiama il comma precedente), ne ha conservato l'imponibilita' nel caso del rilascio del cartello di divieto di sosta, e, dall'altro, siffatti accessi a raso, muniti del detto cartello, configurano una sottrazione del bene all'uso pubblico (e, quindi, un'occupazione tassabile), con correlativo vantaggio per il proprietario, derivante dall'esistenza del divieto di sosta per gli altri. Massima tratta dal CED della Cassazione.