Sentenza del 04/12/2003 n. 18557 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - PASSI CARRABILI - ACCESSI A FILO CON IL MANTO STRADALE MUNITI DI CARTELLO DI DIVIETO DI SOSTA - TASSABILITA' - FONDAMENTO

In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), ai sensi dell'art. 44, comma 8, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, gli accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale, per i quali sia stato rilasciato apposito cartello segnaletico di divieto di sosta, sono soggetti alla tassa, determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento. Da un lato, infatti, l'art. 3, comma 60, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nell'abrogare il comma 7 del citato art. 44, ha soltanto inteso eliminare (per evitare dubbi interpretativi) la regola generale della non imponibilita' degli accessi a filo con il manto stradale, ma, mantenendo fermo il comma 8 (che richiama il comma precedente), ne ha conservato l'imponibilita' nel caso del rilascio del cartello di divieto di sosta, e, dall'altro, siffatti accessi a raso, muniti del detto cartello, configurano una sottrazione del bene all'uso pubblico (e, quindi, un'occupazione tassabile), con correlativo vantaggio per il proprietario, derivante dall'esistenza del divieto di sosta per gli altri. Massima tratta dal CED della Cassazione.


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In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'art. 48, comma sesto, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, detta una regolamentazione puntuale del regime fiscale applicabile ai distributori di carburante, in base alla quale, mentre la tassa annuale forfettaria disciplinata nel medesimo articolo si applica alle occupazioni tipizzate di spazi ed aree da parte degli impianti indicati nella prima parte del comma sesto (colonnine montanti, relativi serbatoi sotterranei, ecc.), tutti gli ulteriori spazi ed aree eventualmente occupati sono invece assoggettati, ai sensi del secondo periodo del comma stesso, alla tassa ordinaria prevista dall'art. 44 del menzionato D.Lgs. n. 507 del 1993. Ne consegue che, in base allo specifico disposto del citato art. 48, comma sesto - nonche' in virtu' della regola generale per cui la tassa e' dovuta per tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, - per le aree del distributore lasciate libere, ma pur sempre interdette al libero accesso (nella fattispecie, mediante catenelle), va applicata la tassazione ordinaria di cui al predetto art. 44, sempre che ne ricorrano le condizioni indicate in tale norma. Ne consegue, altresi', che la posta differenziazione, di per se', esclude qualsiasi possibilita' di duplicazione della tassa "de qua" in quanto l'assoggettabilita' di uno spazio o di un'area alla tassazione speciale esclude tale spazio e/o area dalla tassazione ordinaria e viceversa. *Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), i varchi cosiddetto a raso, ossia posti a filo con il manto stradale, da tenersi distinti dai passi carrabili, in quanto rappresentano semplici accessi privi di opere visibili che rendano concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, non sono soggetti ad imposta, a differenza degli altri, perche' questi ultimi, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, presuppongono la destinazione particolare ed eccezionale dell'area prospiciente, attraverso il rilascio del divieto di sosta che renda palese tale destinazione, rilascio che non e' obbligatorio, ma presuppone una scelta rimessa, con la richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 22 del cod. strada., al soggetto privato; mentre il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura del varco, ai sensi dell'art. 22 cit., risponde ad un interesse pubblico che non interferisce con il potere impositivo del Comune, regolato dalla disposizione suddetta sulla Finanza Locale. VEDI Sent. del 04/12/2003 n.18557 *Massima tratta dal CED.

In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il beneficio della riduzione della tariffa dell'80 per cento, previsto dall'art. 45, comma 5, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per le occupazioni poste in essere con "installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante", e spettante anche - in virtu' dell'equiparazione disposta dagli artt. 2 e 11 della legge 18 marzo 1968, n. 337 - con riguardo ai parchi permanenti di divertimento, e' limitato alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico ed occupata con dette installazioni. Ne consegue, anche in base al criterio di stretta interpretazione delle norme di agevolazione tributaria, che non e' consentito ricomprendere nel suolo, la cui occupazione beneficia della tariffa ridotta, aree ulteriori e diverse da quelle sulla quale insistono le installazioni del parco, salvo che non siano organicamente funzionali alla gestione tecnico-amministrativa ed alla manutenzione degli impianti (nella fattispecie, la Suprema Corte, in applicazione dell'enunciato principio, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della commissione regionale che aveva ritenuto inapplicabile la tariffa ridotta in esame ad un'area contigua ad un parco acquatico di divertimento, assoggettata a servitu' di uso pubblico ed adibita a parcheggio). Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'art. 48, comma sesto, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, detta una regolamentazione puntuale del regime fiscale applicabile ai distributori di carburante, in base alla quale, mentre la tassa annuale forfettaria disciplinata nel medesimo articolo si applica alle occupazioni tipizzate di spazi ed aree da parte degli impianti indicati nella prima parte del comma sesto (colonnine montanti, relativi serbatoi sotterranei, ecc.), tutti gli ulteriori spazi ed aree eventualmente occupati sono invece assoggettati, ai sensi del secondo periodo del comma stesso, alla tassa ordinaria prevista dall'art. 44 del menzionato D.Lgs. n. 507 del 1993. Ne consegue che, in base allo specifico disposto del citato art. 48, comma sesto - nonche' in virtu' della regola generale per cui la tassa e' dovuta per tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, - per le aree del distributore lasciate libere, ma pur sempre interdette al libero accesso (nella fattispecie, mediante catenelle), va applicata la tassazione ordinaria di cui al predetto art. 44. Massima tratta dal CED della Cassazione.

L'art. 38, primo comma, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che assoggetta alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche le occupazioni effettuate - oltre che nelle strade, nei corsi, nelle piazze - sugli altri beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, e dunque anche sui beni demaniali costituiti dai pubblici mercati, trova applicazione - al pari dell'abrogato art. 192 R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 - tutte le volte in cui i mercati stessi siano tenuti su suoli normalmente inclusi nel complesso della viabilita' municipale, ed occasionalmente destinati dall'ente territoriale allo svolgimento di attivita' di vendita al pubblico, mentre la sua applicabilita' deve essere esclusa nel caso in cui i mercati stessi abbiano luogo in edifici stabilmente utilizzati dal comune per ospitarli, atteso che il tributo in questione trova il suo fondamento nel venir meno, per la collettivita' e per l'ente che la rappresenta, della disponibilita' di porzioni di suolo altrimenti inglobate nel sistema viario. Ne' la previsione del pagamento del tributo contenuta nell'atto di concessione vale, nel medesimo caso, a giustificare la corrispondente pretesa del comune, poiche' detta previsione non puo' certo autorizzare la riscossione di un tributo non dovuto, che, oltretutto, finisce con il risolversi in una contribuzione in contrasto con l'art. 9, quarto comma, della legge 25 marzo 1959, n. 125, che vieta, nei mercati all'ingrosso, l'imposizione di pagamenti privi di funzione corrispettiva di prestazioni effettivamente rese. ------------------------- Massima tratta dal CED della Cassazione.

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