Sentenza del 04/12/2003 n. 18557 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5
Fatto - 1.1. Il 5 ottobre 2001, su istanza del comune di Civitavecchia,
e' notificato al condominio di Civitavecchia di via … , in persona
dell'amministratore signor A.D.M., un ricorso per la cassazione della
sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma 8 giugno 2000, n.
73/32/00, depositata il 1 settembre 2000, che ha rigettato l'appello del
comune contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma
n. 432/58/98, che aveva accolto il ricorso del condominio contro l'avviso di
accertamento n. 21-5-97 in tema di Tosap 1997.
1.2. I fatti che hanno preceduto la controversia in sede di legittimita'
sono i seguenti:
- il 27 maggio 1997 il comune di Civitavecchia notifica al signor
A.D.M., amministratore del condominio di via … di Civitavecchia, un avviso
di mora e di applicazione di sanzioni, con il quale si chiede il pagamento
di lire 53.000, a titolo di Tosap 1997 per l'occupazione relativa allo
spazio antistante al cortile condominiale sito lungo la Via… , in
Civitavecchia;
- il ricorso del condominio alla Commissione tributaria provinciale di
Roma e' da questa accolto con sentenza n. 432/58/98;
- il ricorso in appello del comune e', poi, rigettato dalla
Commissione tributaria regionale di Roma con la sentenza ora impugnata per
cassazione.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma 8 giugno
2000, n. 73/32/00, oggetto del ricorso per cassazione, e' cosi' motivata:
- appare di tutta evidenza che nel caso di specie non si tratta di
passo carrabile, come definito dall'art. 44, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre
1993, n. 507, mancando opere visibili e non essendo sufficienti per
l'applicazione della tassa, le semplici coperture con l'asfalto o con ghiaia
degli spazi antistanti agli accessi;
- cio' risulta provato dalla documentazione anche fotografica in atti,
dalla quale si rileva che si tratta di un accesso a filo con la sede
stradale e, in ogni caso, su superficie non pubblica;
- la pretesa equiparazione delle due ipotesi delineate nell'art. 44,
commi 4 e 8, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, non sussiste proprio
perche' diversi sono i presupposti e perche', in ogni caso, manca
l'occupazione di suolo pubblico;
- in realta' nel comma 8 non si e' disciplinata un'occupazione di
suolo pubblico, ma si e' piuttosto voluto assicurare l'esercizio del diritto
di accesso alla proprieta' privata contro eventuali violazioni e azioni
impeditive di altri, contemperando ovviamente anche esigenze di natura
pubblica connesse con la viabilita' comunale; in tale ipotesi, dunque, il
previo rilascio dell'apposito cartello segnaletico di divieto di sosta,
attraverso la forma dell'autorizzazione del sindaco, costituisce il sicuro
presupposto impositivo diverso ed autonomo da quello concernente
l'occupazione ordinaria o straordinaria di suolo pubblico;
- tanto si ricava chiaramente anche dalla tariffa comunale, laddove le
diverse ipotesi sono diversamente previste ai fini della tassazione; infatti
il divieto di sosta indiscriminata imposto dal comune, a richiesta dei
singoli proprietari avviene con applicazione della tariffa ordinaria ridotta
al 10 per cento e presuppone dei criteri generali di tassazione dei passi
carrabili, proprio perche' in questo caso l'occupazione si concretizza
nell'impedire ad altri l'eventuale sosta che potrebbe costituire violazione
o disturbo del diritto dei proprietari di accedere alla proprieta'
condominiale.
2.1. Il ricorso per cassazione del comune di Civitavecchia, integrato
con memoria, e' sostenuto con un solo motivo di censura.
2.2. Il ricorrente conclude chiedendo che la sentenza impugnata sia
cassata senza rinvio e che il condominio intimato sia condannato al
pagamento delle spese processuali relative al giudizio di cassazione e di
quelle dei precedenti gradi di giudizio.
3.1. Il condominio di via … di Civitavecchia resiste con controricorso
notificato il 13 novembre 2001.
3.2. Il controricorrente conclude chiedendo che il ricorso sia
dichiarato inammissibile e/o infondato. Con vittoria delle spese.
Diritto - 4.1. Con l'unico motivo di impugnazione il comune di
Civitavecchia denuncia violazione o la falsa applicazione dei commi 7 e 8
dell'art. 44 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
4.2. Il comune sostiene, al riguardo, che il giudice d'appello avrebbe
fatto proprie le argomentazioni con cui il giudice di primo grado ha
disatteso le eccezioni proposte dal comune di Civitavecchia in ordine
all'interpretazione da dare alle norme regolanti la fattispecie, le quali
sarebbero state violate o falsamente applicate. Secondo il ricorrente
dovrebbero essere risolte negativamente le due questioni, consistenti nel
domandarsi se, nel caso di passi carrabili a filo con il manto stradale, per
i quali sia stato rilasciato apposito cartello di divieto di sosta, non sia
configurabile alcuna occupazione di suolo pubblico e se l'obbligazione
tributaria che ne deriverebbe non sia diversa da quella prevista per
l'occupazione di suolo pubblico. Infatti, dall'esame coordinato delle norme
si evincerebbe che il pagamento della tassa e' dovuto nel caso di passo
carrabile a filo con il manto stradale che abbia ottenuto il rilascio del
cartello segnaletico di divieto di sosta.
4.3. Il condominio controricorrente eccepisce l'inammissibilita' del
ricorso per cassazione, basandosi sul fatto che nell'avviso di accertamento
non si indicherebbe che la questione riguarderebbe la tassazione del
cartello segnaletico. Secondo il controricorrente il comune estenderebbe, in
sede di legittimita', l'ambito della contesa oltre i suoi corretti confini.
4.4. L'eccezione di inammissibilita' e' infondata. Infatti, come si
desume dal ricorso per cassazione e come e' confermato dalla narrativa dei
fatti svolta dalla sentenza impugnata e dalla sua motivazione (vedasi retro
1.3), l'unica questione che e' stata esaminata e decisa in sede di merito
riguarda l'imponibilita', ai fini dell'accesso a filo con il manto stradale.
Il cartello segnaletico del divieto di sosta, che puo' essere apposto dal
privato proprietario di un accesso in base all'autorizzazione rilasciatagli,
su sua richiesta, dal comune, entra nella struttura del tributo, non come
suo oggetto, ma solo come condizione per l'eventuale imponibilita'
dell'area, la quale sia oggetto del cartello indicante il divieto di sosta.
Tale cartello non e', in ogni caso, oggetto di un autonomo tributo. In
presenza di tali presupposti normativi la questione di diritto riguarda,
dunque, sia l'imponibilita' dell'area oggetto del divieto di sosta chiesto
dal privato e autorizzato dal comune sia, conseguentemente, l'individuazione
della specie di imposta da applicare.
4.5. La questione puo', pertanto, essere esaminata nel merito.
4.6. Secondo il comune i passi carrabili immediatamente riconoscibili e
i passi, carrabili e no, a filo con il manto stradale con apposizione di
cartello di divieto di sosta, rilasciato dal comune, sarebbero due specie di
occupazione permanente di suolo pubblico. La seconda di esse, in ragione
della sua piu' limitata portata, si differenzierebbe, non per il titolo
della pretesa (o qualita' del contenuto dell'imposta) - la Tosap - ma solo
per la quantita' del contenuto dell'imposta (10 per cento della tariffa
ordinaria della Tosap).
La tesi del comune e' fondata. Invero, e' accertato in fatto che
l'oggetto dell'imposizione contestata non e' costituito da un passo
carrabile, cioe' da un manufatto di listoni di pietra o di altro materiale o
da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica
del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprieta'
privata, secondo la definizione fornita dall'art 44, comma 4, del D.Lgs. 15
novembre 1993, n. 507. Esso e' costituito, invece, da un accesso posto a
filo con manto stradale, che e' la fattispecie considerata dal comma 7 dello
stesso art. 44, ed e' ivi considerata al fine di sottrarla, in linea di
principio, alla Tosap, a meno che il proprietario dell'accesso non chieda al
comune il rilascio di un apposito cartello segnaletico che vieti "la sosta
indiscriminata sull'area antistante (all')accesso medesim(o)" (art. 44,
comma 8, primo periodo, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507) perche' in tal
caso "La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per
cento" (art. 44, comma 8, terzo periodo del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).
Su questa normativa e' intervenuto successivamente, con intento solo
formalmente abrogativo, l'art. 3, comma 60, lettera b), della L. 28 dicembre
1995, n. 549, che ha disposto l'abrogazione del comma 7 dell'art. 44 del
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Tuttavia, poiche' la legge del 1995 ha
lasciato in vigore il comma 8 dell'art 44, il quale continua, percio', a
disporre sugli accessi di cui al comma 7, l'abrogazione operata dall'art. 3,
comma 60, lettera b), della L. 28 dicembre 1995, n. 549, e' solo parziale,
nel senso che ha eliminato il contenuto di specie della disposizione ex
comma 7, cioe' la parte costituita da "La tassa non e' dovuta per", ma ha
lasciato in vita la disposizione normativa per la sua parte costitutiva, o
definitoria, dell'accesso a filo con il manto stradale. Ne deriva che, in
sostanza la variazione normativa intervenuta nel 1995 ha mantenuto la
sottoposizione ad imposta per gli accessi posti a filo con il manto
stradale, adottando solo una diversa formulazione del precetto normativo, o,
meglio, eliminando, forse allo scopo di prevenire dubbi interpretativi, la
regola generale della non imponibilita' dell'accesso a filo con il manto
stradale, ma conservando la regola dell'imponibilita' dello stesso accesso
accompagnato dal, richiesto ed ottenuto, divieto di sosta nell'area pubblica
antistante.
4.7. Le considerazioni appena svolte sono sufficienti per riconoscere
fondato il motivo di censura del comune. Tuttavia, poiche' il contribuente
nel controricorso ha sostenuto che la richiesta di tassazione dell'area del
passo carrabile e quella dell'apposizione del cartello non sarebbero
equivalenti ed intercambiabili e poiche', in sede di discussione orale
nell'udienza pubblica di trattazione della causa, ha aggiunto, o ha
particolarmente rimarcato, che il divieto di sosta limiterebbe l'attivita'
della generalita', ma non arricchirebbe in alcun modo la sfera giuridica del
proprietario, visto che anch'egli sarebbe vincolato al divieto, occorre
integrare le argomentazioni sviluppate al punto 4.6, per dare conto alla
parte dell'infondatezza delle sue tesi.
4.7.1. Quanto alla prima tesi, si e' gia' chiarito al punto 4.4. che la
questione sollevata dal comune appellante riguarda, come attesta la sentenza
impugnata, l'imponibilita' di un passo carrabile a raso munito di cartello
di divieto di sosta e non un cartello dichiarativo di tale divieto.
4.7.2. Resta da verificare, sotto profilo diverso da quello esaminato al
punto 4.6, la contestazione dell'equiparabilita' nella categoria
dell'occupazione permanente di suolo pubblico del passo carrabile visibile e
dell'accesso a raso.
In senso contrario alla tesi del resistente si deve tenere presente che
l'art. 44 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, considera varie specie di
occupazione, tra le quali quelle che si contrappongono in base alla
differenza specifica della sovrapposizione (o della sottoposizione) al suolo
pubblico di un determinato bene (per esempio, le tende ex art. 44, comma 2,
o i manufatti o gli impianti ex art. 41, comma 1, lettera a), a fronte del
divieto, per altri e a favore di un soggetto, di sovrapposizione di beni.
Questa distinzione e' contenuta proprio nell'art. 44, comma 7, del D.Lgs. 15
novembre 1993, n. 507, ed e' una distinzione logica che si applica anche
alla categoria generale ex art. 38, comma 1, dello stesso atto normativo.
E' occupazione di area pubblica, dunque, sia il comportamento di
sovrapposizione di beni sia quello di sottrazione di un bene all'uso
pubblico.
Questa seconda ipotesi e' quella che si verifica proprio con l'accesso a
raso munito di divieto di sosta per la generalita'.
In senso contrario non vale sostenere che la sottrazione ad altri non
arricchisce il condominio, perche' e' ben evidente che solo i condomini
possono trarre vantaggio dal divieto di sosta per gli altri. Quanto, poi, al
fatto che al divieto di sosta sarebbero vincolati anche i condomini, si
tratta di vincolo il cui rispetto, da parte di ciascun condomino, e'
necessario proprio per consentire l'accesso a qualsiasi altro soggetto dello
stesso gruppo sociale condominiale di cui egli fa parte, vale a dire per
consentire l'esercizio del vantaggio procurato a tutti i condomini, lui
compreso, dal divieto di sosta per altri.
5. Sulla base delle precedenti considerazioni il ricorso del comune
merita di essere accolto e la sentenza impugnata di essere cassata.
Inoltre, poiche' per la risoluzione la controversia non si richiede
alcun altro accertamento di fatto, la causa puo' essere decisa nel merito,
ex art 384, comma 1, del codice di procedura civile, con il rigetto del
ricorso introduttivo del contribuente.
6. Data la natura della questione proposta, le spese processuali
dell'intero giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M. - la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Le
spese processuali dell'intero giudizio sono compensate tra le parti.
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