Sentenza del 09/06/1997 n. 5103 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 1

Testo

                  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  

Con sei decisioni depositate il 12 giugno 1991 la Commissione tributaria
centrale, accogliendo il ricorso dell'Ufficio del Registro di Genova e
respingendo, "per quanto occorra", il ricorso incidentale della contribuente
___, ritenne dovuta l'INVIM decennale relativamente ad immobili ___,
escludendo la applicabilita' dell'esenzione di cui all'art. 25, comma 2, lett.
c., del d.P.R. 643/1972.
In base a tali decisione l'Ufficio notifico' ___, in data 4 marzo 1994, avvisi
di liquidazione delle imposte dovute.
Con distinti ricorsi del 2 maggio 1994 ___ propose impugnazioni per
revocazione delle decisioni predette, sostenendo che essa non aveva avuto
conoscenza delle pronunce per non esserle stati notificati gli avvisi della
fissazione dell'udienza di discussione ed i dispositivi delle decisioni.
Avvisi e dispositivi erano stati notificati, secondo ___, a ___, che avevano
la loro sede limitrofa a quella ___, ma nessun rapporto con quest'ultima,
sicche' doveva ritenersi violato l'art. 145 c.p.c.
L'Ufficio dedusse la inammissibilita' dei ricorsi per revocazione, essendo
decorso il termine di cui all'art. 327 c.p.c.
La C.T.C., con decisione del 13 dicembre 1994, dopo averne disposto la
riunione accolse i ricorsi per revocazione e, pronunciando in sede
rescissoria, rigetto' le impugnazioni dell'Ufficio avverso le decisioni della
Commissione tributaria di secondo grado, riconoscendo spettare ___ la invocata
esenzione. Osservo' la C.T.C. che l'errore di fatto, legittimamente la
impugnativa per revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., puo'
consistere anche in un errore di fatto processuale; e che, nel caso di specie,
essa C.T.C., con le decisioni impugnate per revocazione, aveva erroneamente
ritenuto che le notificazioni degli avvisi di fissazione d'udienza fossero
ritualmente intervenute, mentre, per le circostanze indicate e documentate
___, cio' non era avvenuto. Osservo' inoltre la C.T.C. che le domande di
revocazione erano state tempestivamente avanzate nei sessanta giorni da quando
la contribuente, attraverso gli avvisi di liquidazione di imposta, aveva avuto
conoscenza delle decisioni revocande; e che le proprie impugnazioni non
trovavano ostacolo nel decorso del termine di cui all'art. 327 c.p.c., avute
presenti le vicende giurisprudenziali relative all'applicabilita' di tale
norma nel processo tributario e, da ultimo, la disposizione dell'art. 72,
comma 2, del d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni.
Infine, quanto al giudizio rescissorio, rilevo' la C.T.C. che la utilizzazione
degli immobili in questione rispondeva alle finalita' istituzionali ___ e che
percio' la esenzione era dovuta.
Contro tale decisione l'Amministrazione delle finanze dello Stato ha proposto
ricorso a questa Corte sulla base di un unico motivo.
La ___ non ha notificato controricorso ma ha partecipato alla discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo l'Amministrazione delle finanze deduce violazione e falsa
applicazione dell'art. 327 c.p.c. in relazione all'art. 395 c.p.c. e al d.
leg. 31 dicembre 1992 n. 546, sostenendo che, come stabilito dalla
giurisprudenza di questa Corte, l'art. 327 c.p.c. si applica anche alle
decisioni delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado; e che
l'applicazione stessa non e' esclusa, nella specie, dall'art. 72, comma 2, del
d. leg. 546/1992 (e successive modificazioni), essendo l'operativita' di tale
norma legata all'insediamento delle nuove commissioni tributarie provinciali e
regionali.
La doglianza e' fondata.
Nella specie e' invocata l'ipotesi di cui al n. 4 dell'art. 395 c.p.c., vale a
dire un'ipotesi di revocazione ordinaria. Cio' rende anzitutto irrilevante la
circostanza che gli avvisi di liquidazione dell'imposta (fonte di conoscenza,
secondo ___, delle decisioni revocande) siano stati notificati il 4 maggio
1994 e che i ricorsi per revocazione siano stati proposti nei successivi
sessanta giorni. Il sopravvenire della conoscenza di un fatto come dies a quo
dell'impugnazione e' caratteristico della revocazione c.d. straordinaria (nn.
l., 2, 3, 6 dell'art. 395 c.p.c.), ma affatto estraneo alla revocazione c.d.
ordinaria (nn. 4 e 5 dello stesso articolo), per la quale il dies a quo si
identifica nella notificazione della sentenza o, in mancanza, nella
pubblicazione della stessa, determinando il decorso, rispettivamente, del
termine breve o del termine annuale (v. artt. 326 e 327 c.p.c.).
Cio' premesso, e' pacifico che le decisioni in questione (non notificate) sono
state impugnate per revocazione circa tre anni dopo la loro pubblicazione,
cio' quando era largamente decorso il termine di cui all'art. 327 c.p.c., la
cui applicabilita' al processo tributario e' stata affermata dalle Sezioni
unite di questa Corte (sent. 668/1992).
La conclusione della decadenza non puo' essere evitata invocando, come fa la
C.T.C., la sopravvenuta disposizione dell'art. 72, comma 2, del d. leg. 31
dicembre 1992 n. 546 (come modificato dal d.l. 331/1993 convertito nella legge 427/1993) circa la inapplicabilita' dell'art. 327, comma 1, c.p.c. "per i
termini di impugnazione delle decisioni di primo e secondo grado e, in ogni
caso, per le controversie pendenti". Sul punto questa Corte ha gia' avuto
occasione di pronunciarsi con la sentenza 7155/1994 ed altre successive, sia
stabilendo che l'operativita' di tale norma si correla all'insediamento delle
nuove commissioni provinciali e regionali, sia rimarcando il carattere
settoriale di essa e la impossibilita' di trarne conseguenze generali al di
fuori della situazione transitoria e del contesto particolare per cui e' stata
dettata. Nel caso in esame, comunque, la infondatezza dell'argomento della
C.T.C. emerge da piu' assorbente considerazione, giacche' in termine annuale
dalla pubblicazione delle decisioni (avvenuta il 12 giugno 1991), pur
integrato delle sospensioni feriali, era maturato anteriormente alla entrata
in vigore del d. leg. 31 dicembre 1992 n. 546.
Il ricorso deve percio' essere accolto e la decisione della C.T.C. va cassata
senza rinvio, postoche' le impugnazioni (riunite) che ad essa hanno condotto
erano inammissibili per intervenuta decadenza.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la decisione impugnata.
Compensa le spese.

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