Sentenza del 17/01/2014 n. 861 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 130/7/08 depositata il 18/12/08, la CTR del Lazio, in riforma della decisione della CTP di Roma, accoglieva il ricorso proposto da D.S.C. avverso l'avviso di liquidazione con il quale erano state recuperate a tassazione le ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali, sul presupposto che l'immobile acquistato, registrato con i benefici "prima casa", aveva caratteristiche "di lusso", ex D.M. 2 agosto 1969. I giudici d'appello escludevano, per quanto ancora interessa, la ricorrenza di tali caratteristiche, in riferimento alla superficie utile abitabile di cui alla L. n. 45 del 1985, art. 51 ed al D.M. 10 maggio 1977.
Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto l'Agenzia delle Entrate con un motivo, al quale la contribuente resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Col proposto ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1, parte 1, nota 2 bis della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, e del D.M. 2 agosto 1969, art. 6, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente lamenta che, nel riconoscere il diritto all'agevolazione; la CTR abbia erroneamente utilizzato un concetto di superficie utile mutuandolo dalla disciplina relativa al condono edilizio ( D.M. 10 maggio 1977, richiamato dalla L. n. 47 del 1985) in luogo di quella di cui al D.M. 2 agosto 1969, art. 6, che regola la fattispecie.
2. Il motivo è fondato.
3. Rilevato, preliminarmente che il ricorso espone i punti rilevanti ai fini della decisione (il rispetto della disciplina di cui al D.M. 2 agosto 1969, costituisce questione di diritto), va osservato che, a norma del D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa 1, art. 1, nota 2 bis, il beneficio fiscale in oggetto è connesso all'acquisto di case di abitazione prive delle caratteristiche di lusso, indicate dal D.M. 2 agosto 1969, in "Gazzetta Ufficiale" n. 218 del 27 agosto 1969.
4. Secondo l'art. 6 del citato DM, costituiscono abitazioni di lusso, tra altre tipologie, le unità immobiliari "aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)".
5. La disposizione agevolativa in esame riconnette, dunque, la caratteristica di immobile di lusso al dato quantitativo della superficie dell'immobile acquistato: l'esclusione dal computo di essa, solo, dei predetti ambienti comporta, in particolare, che per "superficie utile" debba intendersi quella che residua dopo la relativa sottrazione dall'estensione globale indicata nell'atto di acquisto sottoposto all'imposta.
5. Il riferimento alle disposizioni di cui al DM 10 maggio 1977, richiamato dalla L. n. 47 del 1985 non giova alla controricorrente, tenuto conto che le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere in materia fiscale non sono passibili di interpretazione che ne ampli la sfera applicativa (cfr. Cass. n. 10807 del 2012), e tanto accadrebbe nella specie, in considerazione della diversa superficie (quella complessiva e quella utile abitabile) considerata dal legislatore ai fini del calcolo dell'oblazione, in tema di condono edilizio.
9. Il ricorso va, in conclusione, accolto, con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, per le conseguenti valutazioni e per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2014
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