Sentenza del 23/09/2004 n. 19161 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Massime

TITOLI ICI - AMBITO DI APPLICAZIONE - PERTINENZE - APPLICAZIONE DEL CRITERIO CIVILISTICO

In tema di imposta comunale sugli immobili (Ici), l'art. 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992, il quale esclude l'autonoma tassabilita' delle aree pertinenziali, fonda l'attribuzione alla cosa della qualita' di pertinenza sul criterio fattuale e cioe' sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra cosa, con implicito riferimento alla definizione fornita dall'art. 817 del codice civile, senza che rilevi l'intervenuto frazionamento dell'area posta al servizio di un edificio, avente esclusivo rilievo formale. *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'inclusione di un'area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o interesse pubblico incide senz'altro nella determinazione del valore venale dell'immobile, da valutare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, ma non ne esclude l'oggettivo carattere edificabile ex art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che i vincoli d'inedificablità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione (nella specie, per la realizzazione della linea ferroviaria), che non fanno venir meno l'originaria natura edificabile.

(Massima tratta dal CED della Cassazione)

In applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992, che esclude l'autonoma tassabilita' ai fini ICI, delle aree pertinenziali, la nozione di pertinenza deve essere valutata con riferimento alla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 817 del codice civile, con la conseguenza che non costituisce ostacolo al riconoscimento del vincolo pertinenziale il fatto che l'area pertinenziale risulti edificabile, dovendosi ai fini della applicazione dell'Ici considerare prevalente il vincolo pertinenziale. *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.

In tema di ICI nella applicazione dell'art. 2 del D.LGS. n. 504 del 1992, che esclude l'autonoma tassabilita' delle aree pertinenziali, la nozione di pertinenza deve essere valutata in riferimento alla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 817 c.c. e pertanto non costituisce un ostacolo al riconoscimento del vincolo il fatto che l'area pertinenziale e la costruzione principale siano censite catastalmente in modo distinto. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992, il quale esclude l'autonoma tassabilita' delle aree pertinenziali, fonda l'attribuzione alla cosa della qualita' di pertinenza sul criterio fattuale e cioe' sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra cosa, senza che rilevi l'intervenuto frazionamento dell'area posta al servizio di un edificio, avente esclusivo rilievo formale. (In applicazione di tale principio, la Corte ha considerato come pertinenza un giardino asservito al fabbricato mediante recinzione in muratura, e cio' nonostante l'avvenuto frazionamento catastale, perche' ritenuto destinato al servizio ed ornamento del fabbricato medesimo). * Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 269 T.U. 14 settembre 1931 n.1175, sostituito dall'art. 21 D.P.R. 10 settembre 1982 n. 815, nell'escludere le pertinenze dal computo della superfice, rinvia alla nozione di questa contenuta nell'art.817 Cod. civ., con la conseguenza che , anche all' indicato fine impositivo, per l'esistenza del vincolo pertinenziale sono necessari non solo l'elemento oggettivo (nel senso che una cosa accessoria deve essere destinata a servizio o ad ornamento di una cosa principale), ma anche un elemento soggettivo (nel senso che tale destinazione deve rispondere all'effettiva volonta' dell'avente diritto di creare il suddetto vincolo di strumentalita' o complementarieta' funzionale). * Massima redatta a cura del servizio di documentazione tributaria.

TITOLI ICI - AREA EDIFICABILE - CRITERIO DI DEFINIZIONE - PRESENZA DI VINCOLI PUBBLICI

Il riconoscimento del carattere di edificabilita' di un'area - che non si identifica e non si esaurisce in quella di edilizia abitativa - postula l'indagine circa la concreta disciplina e destinazione attribuita dagli strumenti urbanistici all'area: qualora, infatti, la zona sia stata concretamente e particolareggiatamente vincolata a un utilizzo meramente pubblicistico, che non ne tollera la realizzazione ad iniziativa privata neppure attraverso strumenti di convenzionamento, la classificazione apporta un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione come tali soggette al regime autorizzatolo previsto dalla vigente legislazione edilizia, con la conseguenza che l'area va qualificata come non edificabile; qualora, invece, il vincolo posto dalla classificazione introduca una destinazione realizzabile non solo mediante interventi (o successive espropriazioni) di natura pubblica ma anche ad iniziativa privata (non importa se direttamente ovvero in seguito ad accordi di natura complessa), o promiscua pubblico - privata, detto vincolo non e' idoneo ad escludere la vocazione edificatoria del suolo. *Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.


Sentenze in tema

Altre sentenze aventi potenziale rilevanza sul tema.

Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondo una prospettiva di tipo "reale", riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd. "destinazione ordinaria", sicché l'idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica. (Nella specie, il giudice di merito aveva riconosciuto ad un immobile, attualmente in uso per attività di estetista, la categoria C3 in luogo di quella C1, assegnata dall'ufficio, nonostante che struttura e caratteristiche dell'immobile fossero rimaste invariate). Massima tratta dal CED della Cassazione

La locuzione "utilizzazione edificatoria" di cui all'art. 2, comma 3 lett. c), D.P.R. n. 633 del 1972, va raccordata con la nozione di edificabilita' propria delle leggi e degli strumenti urbanistici e considerata, anche in ragione del significato letterale da attribuire ai due termini, come possibilita' per il privato di esercitare il proprio diritto ad edificare, di sfruttare cioe' il bene a fini edilizi, eseguendo su di esso, sia pure nell'ambito dei limiti consentiti dal piano, costruzioni ed altre opere di urbanizzazione destinate ad abitazioni ed uffici ed alle strutture ad essi collegate. Ne deriva che la presenza di un vincolo di destinazione di una zona ad attivita' sportiva, con attribuzione di un limite di edificabilita' minimo funzionale alla realizzazione di strutture collegate a tale destinazione, impedisce la qualificazione di tale area come "suscettibile di utilizzazione edificatoria", dal momento che proprio la sussistenza di tale vincolo preclude al privato tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione. *Massima redatta dal servizio di documentazione economica e tributaria

Ai fini della qualificazione dei suoli espropriati alla stregua delle correlative possibilita' legali di edificazione - ai sensi dell'art. 5 bis del decreto - legge n. 333/1992, conv. nella legge n. 359/1992 - alla suddivisione del territorio in zone omogenee come operata dal piano regolatore generale (a norma dell'art. 41 quinquies, comma 9, della legge n. 1150/1942, introdotto dall'art. 17 della legge n. 765/1967) deve riconoscersi l'effetto di conformare il contenuto del diritto di proprieta' delle aree comprese nelle singole differenziate zone, corrispondenti alle tipologie descritte nel decreto ministeriale 2 aprile 1968: sicche' alla disciplina degli strumenti urbanistici deve farsi riferimento per accertare la (eventuale) attitudine alla edificazione (e i limiti di densita' edilizia) della specifica area in rapporto alla "zona territoriale omogenea" in cui essa e' compresa; ne' puo' riconoscersi, in contrasto con la previsione urbanistica che neghi la "edificabilita' legale", una presunta "edificabilita' di fatto" desunta dalle intrinseche caratteristiche dell'area considerata o dal contesto spaziale in cui in concreto essa si ponga anche in ragione del rapporto di fisica continuita' con aree edificate o con zone edificabili, atteso che la "edificabilita' di fatto" non puo' riconoscersi come la qualificazione di un "tertium genus" di aree (oltre alle categorie delle aree legalmente edificabili e di quelle non legalmente edificabili), vero essendo, invece, che con quella espressione deve intendersi il complesso delle specifiche condizioni di un'area che consentono in concreto la realizzazione della attitudine edificatoria ad essa attribuita dalla disciplina dello strumento urbanistico (essendo la "edificabilita' legale" variamente condizionata da circostanze di fatto, come la dimensione dell'area in rapporto alla previsione di una unita' minima di intervento, la sua fisica conformazione, la prescrizione di distanze da limitrofe opere pubbliche - il rispetto stradale - o da costruzioni su fondi vicini, la incidenza di vincoli a tutela di interessi storico - artistici o paesaggistici, la struttura morfologica del terreno, ecc.). *Massima tratta dal CED della Cassazione.

L'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili, istituita dall'art. 1 della legge 5 marzo 1963 n. 246, essendo diretta a colpire la plusvalenza raggiunta dai suoli che abbiano acquisito natura edificatoria, postula, ai fini della sua applicazione, che l'area oggetto del trasferimento abbia le caratteristiche fisiche e geologiche che permettano l'utilizzazione del suolo ai fini di fabbricazione e che l'edificabilita' sia consentita, nel senso che non sia espressamente vietata da strumento urbanistico, mentre non e' richiesto, quale presupposto positivo, un particolare grado o tipo di edificabilita', essendo l'imposta inapplicabile solo quando, in rapporto alle previsioni di detto strumento essa sia del tutto esclusa, non anche quando sia prevista una sia pur limitata possibilita' di edificazione. Peraltro, la mancata edificazione in concreto delle aree assoggettate all'imposta e o le modifiche, successive all'epoca dell'imposizione, degli strumenti urbanistici e delle destinazioni che le riguardano, non ne escludono la natura edificatoria, che va accertata in base alla situazione esistente all'epoca dell'imposizione.

I terreni ricadenti nelle zone adibite ad attività estrattiva secondo il regolamento urbanistico e i piani urbanistici comunali, in conformità al prevalente orientamento della Cassazione, sono assoggettati all'imposta comunale, trattandosi di aree aventi potenzialità edificatoria sia pure limitata alla sola realizzazione di fabbricati strumentali, indipendentemente dal loro concreto utilizzo (Suprema Corte di Cassazione Sez. V pronunce n. 14409 del 9/6/2017 e n. 31079 del 28/11/2019 in tema di Ici ma pacificamente estensibili anche all'Imu). Il concetto di edificabilità è, quindi, strettamente collegato a quello di potenzialità edificatoria. L'area adibita ad attività estrattiva secondo lo strumento urbanistico, non può certamente qualificarsi come agricola, ma non per questo è esente dal tributo, posto che è suscettibile di edificazione, ancorchè limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali. Non vale ad escludere la suddetta qualificazione la circostanza che l'area sia in concreto, destinata a cava e ad attività di estrazione, avendo rilievo esclusivamente la potenzialità edificatoria del terreno. A volere ritenere diversamente si introdurrebbe nell'ordinamento un'ipotesi di esenzione dall'imposta non prevista dalla legge, attività preclusa all'organo giudicante stante la tassatività dei casi di esenzione.

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